Autore: Andrea Marton

  • Art. 608-bis c.p.c.: Estinzione dell’esecuzione per rinuncia del

    Art. 608-bis c.p.c.: Estinzione dell’esecuzione per rinuncia del

    Art. 608-bis c.p.c. – Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente .113a

  • Articolo 608 Codice di Procedura Civile: Modo del rilascio

    Articolo 608 Codice di Procedura Civile: Modo del rilascio

    Art. 608 c.p.c. – Modo del rilascio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà .113a Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

  • Articolo 607 Codice di Procedura Civile: Cose pignorate

    Articolo 607 Codice di Procedura Civile: Cose pignorate

    Art. 607 c.p.c. – Cose pignorate

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

  • Articolo 606 Codice di Procedura Civile: Modo della consegna

    Articolo 606 Codice di Procedura Civile: Modo della consegna

    Art. 606 c.p.c. – Modo della consegna

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.

  • Art. 605 c.p.c.: Precetto per consegna o rilascio

    Art. 605 c.p.c.: Precetto per consegna o rilascio

    Art. 605 c.p.c. – Precetto per consegna o rilascio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

    Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

  • Articolo 604 Codice di Procedura Civile: Disposizioni particolari

    Articolo 604 Codice di Procedura Civile: Disposizioni particolari

    Art. 604 c.p.c. – Disposizioni particolari

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.

    Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.

  • Art. 603 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 603 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 603 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

    Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

  • Articolo 602 Codice di Procedura Civile: Modo dell’espropriazione

    Articolo 602 Codice di Procedura Civile: Modo dell’espropriazione

    Art. 602 c.p.c. – Modo dell’espropriazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

    Spiegazione

    Disciplina l’espropriazione di un bene appartenente a un terzo: quando si pignora un bene gravato da pegno o ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le ordinarie regole dell’espropriazione, con notifica del titolo e del precetto anche al terzo proprietario.

    Come funziona e quando si applica

    Consente al creditore di aggredire un bene uscito dal patrimonio del debitore (perché dato in garanzia da un terzo o perché trasferito con atto revocato), garantendo però al terzo le tutele del processo esecutivo.

    Esempio pratico

    Se un terzo ha concesso ipoteca sulla propria casa per il debito di un altro, il creditore può espropriare quella casa notificando titolo e precetto anche al terzo.

    Domande frequenti

    Si può pignorare un bene di un terzo?

    Sì, quando il terzo ha concesso pegno o ipoteca per un debito altrui o ha acquistato un bene la cui vendita è stata revocata per frode; titolo e precetto vanno notificati anche a lui.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 601 Codice di Procedura Civile: Divisione

    Articolo 601 Codice di Procedura Civile: Divisione

    Art. 601 c.p.c. – Divisione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627.

    Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

  • Art. 600 c.p.c.: Convocazione dei comproprietari

    Art. 600 c.p.c.: Convocazione dei comproprietari

    Art. 600 c.p.c. – Convocazione dei comproprietari

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

    Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568 .113a

  • Articolo 599 Codice di Procedura Civile: Pignoramento

    Articolo 599 Codice di Procedura Civile: Pignoramento

    Art. 599 c.p.c. – Pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

    In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

  • Articolo 598 Codice di Procedura Civile: Approvazione del progetto

    Articolo 598 Codice di Procedura Civile: Approvazione del progetto

    Art. 598 c.p.c. – Approvazione del progetto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis o il giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.

    Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale provvede ai sensi dell’articolo 512.