Autore: Andrea Marton

  • Art. 439 c.p.: Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

    Art. 439 c.p.: Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

    Art. 439 c.p. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

    Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.(1)

  • Art. 440 c.p.: Adulterazione e contraffazione di sostanze alimen

    Art. 440 c.p.: Adulterazione e contraffazione di sostanze alimen

    Art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

    La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

    La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

  • Art. 441 c.p.: Adulterazione e contraffazione di altre cose in d

    Art. 441 c.p.: Adulterazione e contraffazione di altre cose in d

    Art. 441 c.p. – Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.

  • Art. 442 c.p.: Commercio di sostanze alimentari contraffatte o a

    Art. 442 c.p.: Commercio di sostanze alimentari contraffatte o a

    Art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

  • Art. 443 c.p.: Commercio o somministrazione di medicinali guasti

    Art. 443 c.p.: Commercio o somministrazione di medicinali guasti

    Art. 443 c.p. – Commercio o somministrazione di medicinali guasti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

  • Articolo 444 Codice Penale: Commercio di sostanze alimentari nocive

    Articolo 444 Codice Penale: Commercio di sostanze alimentari nocive

    Art. 444 c.p. – Commercio di sostanze alimentari nocive

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

    La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

  • Art. 445 c.p.: Somministrazione di medicinali in modo pericoloso

    Art. 445 c.p.: Somministrazione di medicinali in modo pericoloso

    Art. 445 c.p. – Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

  • Articolo 446 Codice Penale: Confisca obbligatoria

    Articolo 446 Codice Penale: Confisca obbligatoria

    Art. 446 c.p. – Confisca obbligatoria

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria.

  • Art. 447 Codice Penale: Abrogato

    Art. 447 Codice Penale: Abrogato

    Art. 447 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 449 Codice Penale: Delitti colposi di danno

    Articolo 449 Codice Penale: Delitti colposi di danno

    Art. 449 c.p. – Delitti colposi di danno

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

  • Articolo 450 Codice Penale: Delitti colposi di pericolo

    Articolo 450 Codice Penale: Delitti colposi di pericolo

    Art. 450 c.p. – Delitti colposi di pericolo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.

    La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

  • Art. 451 c.p.: Omissione colposa di cautele o difese contro disa

    Art. 451 c.p.: Omissione colposa di cautele o difese contro disa

    Art. 451 c.p. – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.