Art. 608-bis c.p.c. – Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente .113a

Spiegazione
Disciplina l’espropriazione di un bene appartenente a un terzo: quando si pignora un bene gravato da pegno o ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le ordinarie regole dell’espropriazione, con notifica del titolo e del precetto anche al terzo proprietario.
Come funziona e quando si applica
Consente al creditore di aggredire un bene uscito dal patrimonio del debitore (perché dato in garanzia da un terzo o perché trasferito con atto revocato), garantendo però al terzo le tutele del processo esecutivo.
Esempio pratico
Se un terzo ha concesso ipoteca sulla propria casa per il debito di un altro, il creditore può espropriare quella casa notificando titolo e precetto anche al terzo.
Domande frequenti
Si può pignorare un bene di un terzo?
Sì, quando il terzo ha concesso pegno o ipoteca per un debito altrui o ha acquistato un bene la cui vendita è stata revocata per frode; titolo e precetto vanno notificati anche a lui.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.