Autore: Andrea Marton

  • Art. 416-ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso

    Art. 416-ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso

    Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.

    La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

    Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà.

    In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici .

  • Articolo 417 Codice Penale: Misura di sicurezza

    Articolo 417 Codice Penale: Misura di sicurezza

    Art. 417 c.p. – Misura di sicurezza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti , è sempre ordinata una misura di sicurezza.

  • Articolo 418 Codice Penale: Assistenza agli associati

    Articolo 418 Codice Penale: Assistenza agli associati

    Art. 418 c.p. – Assistenza agli associati

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.

    La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente.

    Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

  • Articolo 419 Codice Penale: Devastazione e saccheggio

    Articolo 419 Codice Penale: Devastazione e saccheggio

    Art. 419 c.p. – Devastazione e saccheggio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

    La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

  • Articolo 420 Codice Penale: Attentato a impianti di pubblica utilità

    Articolo 420 Codice Penale: Attentato a impianti di pubblica utilità

    Art. 420 c.p. – Attentato a impianti di pubblica utilità

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48 .

    COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48 .

  • Articolo 421 Codice Penale: Pubblica intimidazione

    Articolo 421 Codice Penale: Pubblica intimidazione

    Art. 421 c.p. Pubblica intimidazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

  • Art. 422 Codice Penale: Strage

    Art. 422 Codice Penale: Strage

    Art. 422 c.p. – Strage

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte.

    Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

  • Art. 423 Codice Penale: Incendio

    Art. 423 Codice Penale: Incendio

    Art. 423 c.p. – Incendio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

    La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

  • Articolo 423-bis Codice Penale: Incendio boschivo

    Articolo 423-bis Codice Penale: Incendio boschivo

    Art. 423-bis c.p. – Incendio boschivo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve , foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

    Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

    Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.

    Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

    La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

    le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

    Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

  • Articolo 424 Codice Penale: Danneggiamento seguito da incendio

    Articolo 424 Codice Penale: Danneggiamento seguito da incendio

    Art. 424 c.p. – Danneggiamento seguito da incendio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

    Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

    Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423-bis.

  • Articolo 425 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 425 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 425 c.p. – Circostanze aggravanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

    1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

    2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

    3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

    4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

    5° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 AGOSTO 2000, N. 220, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 OTTOBRE 2000, N. 275.

  • Articolo 426 Codice Penale: Inondazione, frana o valanga

    Articolo 426 Codice Penale: Inondazione, frana o valanga

    Art. 426 c.p. – Inondazione, frana o valanga

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.