Autore: Andrea Marton

  • Articolo 640 Codice di Procedura Civile: Rigetto della domanda

    Articolo 640 Codice di Procedura Civile: Rigetto della domanda

    Art. 640 c.p.c. – Rigetto della domanda

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

    Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

    Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

  • Art. 639 c.p.c.: Ricorso per consegna di cose fungibili

    Art. 639 c.p.c.: Ricorso per consegna di cose fungibili

    Art. 639 c.p.c. – Ricorso per consegna di cose fungibili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato del consiglio provinciale delle corporazioni.

  • Art. 638 c.p.c.: Forma della domanda e deposito

    Art. 638 c.p.c.: Forma della domanda e deposito

    Art. 638 c.p.c. – Forma della domanda e deposito

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale .

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    Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

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    Il ricorso è depositato insieme con i documenti che si allegano.

  • Articolo 637 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 637 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 637 c.p.c. – Giudice competente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

    Per i crediti previsti nel n. 2 dell’articolo 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

    Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

  • Art. 636 c.p.c.: Parcella delle spese e prestazioni

    Art. 636 c.p.c.: Parcella delle spese e prestazioni

    Art. 636 c.p.c. – Parcella delle spese e prestazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

    Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

  • Art. 635 c.p.c.: Prova scritta per i crediti dello Stato e degli

    Art. 635 c.p.c.: Prova scritta per i crediti dello Stato e degli

    Art. 635 c.p.c. – Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

    Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’articolo 459 secondo comma, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

  • Articolo 634 Codice di Procedura Civile: Prova scritta

    Articolo 634 Codice di Procedura Civile: Prova scritta

    Art. 634 c.p.c. – Prova scritta

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

    Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l’osservanza delle norme stabilite dalla legge . Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.

  • Articolo 633 Codice di Procedura Civile: Condizioni di ammissibilità

    Articolo 633 Codice di Procedura Civile: Condizioni di ammissibilità

    Art. 633 c.p.c. – Condizioni di ammissibilità

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

    1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

    2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

    3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

    L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231 .

  • Art. 632 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del processo

    Art. 632 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del processo

    Art. 632 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del processo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591- bis .

    Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

    Avvenuta l’estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell’esecuzione.

    Si applica la disposizione dell’articolo 310 ultimo comma.

  • Art. 631 c.p.c.: Mancata comparizione all’udienza

    Art. 631 c.p.c.: Mancata comparizione all’udienza

    Art. 631 c.p.c. – Mancata comparizione all’udienza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza , fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, , il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

    Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo.

    Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 630 Codice di Procedura Civile: Inattività delle parti

    Articolo 630 Codice di Procedura Civile: Inattività delle parti

    Art. 630 c.p.c. – Inattività delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

    L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

  • Articolo 629 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Articolo 629 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Art. 629 c.p.c. – Rinuncia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

    Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

    In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.