Autore: Andrea Marton

  • Articolo 652 Codice di Procedura Civile: Conciliazione

    Articolo 652 Codice di Procedura Civile: Conciliazione

    Art. 652 c.p.c. – Conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

  • Articolo 651 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 651 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 651 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 650 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva

    Articolo 650 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva

    Art. 650 c.p.c. – Opposizione tardiva

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

    In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.

    L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

  • Art. 649 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione provvisoria

    Art. 649 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione provvisoria

    Art. 649 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione provvisoria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell’articolo 642.

  • Art. 648 c.p.c.: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizio

    Art. 648 c.p.c.: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizio

    Art. 648 c.p.c. – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.

    Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

    Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

  • Art. 647 c.p.c.: Esecutorietà per mancata opposizione o per manc

    Art. 647 c.p.c.: Esecutorietà per mancata opposizione o per manc

    Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

    Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

  • Art. 646 c.p.c.: Opposizione ai decreti riguardanti crediti di l

    Art. 646 c.p.c.: Opposizione ai decreti riguardanti crediti di l

    Art. 646 c.p.c. – Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’art. 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.

    In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.

    Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.

  • Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Art. 645 c.p.c. – Opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

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    L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638.

    Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinchè il cancelliere ne prenda nota.

    In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

  • Art. 644 c.p.c.: Mancata notificazione del decreto

    Art. 644 c.p.c.: Mancata notificazione del decreto

    Art. 644 c.p.c. – Mancata notificazione del decreto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio del Regno escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

  • Articolo 643 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto

    Articolo 643 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto

    Art. 643 c.p.c. – Notificazione del decreto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

    Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

    La notificazione determina la pendenza della lite.

  • Articolo 642 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Articolo 642 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Art. 642 c.p.c. – Esecuzione provvisoria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa,

    o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,

    ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione

    provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.

    L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero

    se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, il

    giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

    In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482.

  • Articolo 641 Codice di Procedura Civile: Accoglimento della domanda

    Articolo 641 Codice di Procedura Civile: Accoglimento della domanda

    Art. 641 c.p.c. – Accoglimento della domanda

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso , ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

    Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi .

    Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.