Autore: Andrea Marton

  • Art. 669-octies c.p.c.: Provvedimento di accoglimento

    Art. 669-octies c.p.c.: Provvedimento di accoglimento

    Art. 669-octies c.p.c. – Provvedimento di accoglimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669 novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

    Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

    Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

    Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma, del codice civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

    L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni , comitati, consorzi o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

  • Art. 669-septies c.p.c.: Provvedimento negativo

    Art. 669-septies c.p.c.: Provvedimento negativo

    Art. 669-septies c.p.c. – Provvedimento negativo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

    Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

    La condanna alle spese è immediatamente esecutiva .

  • Articolo 669-sexies Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 669-sexies Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 669-sexies c.p.c. – Procedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.

    Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

    Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

  • Art. 669-quinquies c.p.c.: Competenza in caso di clausola compro

    Art. 669-quinquies c.p.c.: Competenza in caso di clausola compro

    Art. 669-quinquies c.p.c. – Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.

  • Art. 669-quater c.p.c.: Competenza in corso di causa

    Art. 669-quater c.p.c.: Competenza in corso di causa

    Art. 669-quater c.p.c. – Competenza in corso di causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

    Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669-ter.

    Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al tribunale.

    In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione la domanda si propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza.

    Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa in merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669 ter.

    Il terzo comma dell’articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale.

  • Art. 669-ter c.p.c.: Competenza anteriore alla causa

    Art. 669-ter c.p.c.: Competenza anteriore alla causa

    Art. 669-ter c.p.c. – Competenza anteriore alla causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

    Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al tribunale.

    Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

    A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

  • Articolo 669-bis Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 669-bis Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 669-bis c.p.c. – Forma della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

    Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Art. 669 c.p.c.: Giudizio separato per il pagamento di canoni

    Art. 669 c.p.c.: Giudizio separato per il pagamento di canoni

    Art. 669 c.p.c. – Giudizio separato per il pagamento di canoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

  • Articolo 668 Codice di Procedura Civile: Opposizione dopo la convalida

    Articolo 668 Codice di Procedura Civile: Opposizione dopo la convalida

    Art. 668 c.p.c. – Opposizione dopo la convalida

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell’intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

    Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 secondo comma, è liberata.

    L’opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili.

    L’opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all’opponente.

  • Articolo 667 Codice di Procedura Civile: Mutamento del rito

    Articolo 667 Codice di Procedura Civile: Mutamento del rito

    Art. 667 c.p.c. – Mutamento del rito

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.

  • Art. 666 c.p.c.: Contestazione sull’ammontare dei canoni

    Art. 666 c.p.c.: Contestazione sull’ammontare dei canoni

    Art. 666 c.p.c. – Contestazione sull’ammontare dei canoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

    Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

  • Art. 665 c.p.c.: Opposizione, provvedimenti del giudice

    Art. 665 c.p.c.: Opposizione, provvedimenti del giudice

    Art. 665 c.p.c. – Opposizione, provvedimenti del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

    L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

    COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 20 APRILE 1942, N. 504 .