Autore: Andrea Marton

  • Articolo 386 Codice Penale: Procurata evasione

    Articolo 386 Codice Penale: Procurata evasione

    Art. 386 c.p. – Procurata evasione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

    Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all’ergastolo.

    La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.

    La pena è diminuita:

    1° se il colpevole è un prossimo congiunto;

    2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.

    La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici.

  • Articolo 387 Codice Penale: Colpa del custode

    Articolo 387 Codice Penale: Colpa del custode

    Art. 387 c.p. – Colpa del custode

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l’evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

    Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall’evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.

  • Art. 388 c.p.: Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del

    Art. 388 c.p.: Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del

    Art. 388 c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

    La stessa pena si applica a chi elude …

    l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

    La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.

    È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.

    Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

    Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

    Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

    La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

    Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

  • Art. 388-bis c.p.: Violazione colposa dei doveri inerenti alla c

    Art. 388-bis c.p.: Violazione colposa dei doveri inerenti alla c

    Art. 388-bis c.p. – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila .

  • Articolo 389 Codice Penale: Inosservanza di pene accessorie

    Articolo 389 Codice Penale: Inosservanza di pene accessorie

    Art. 389 c.p. Inosservanza di pene accessorie

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

  • Articolo 390 Codice Penale: Procurata inosservanza di pena

    Articolo 390 Codice Penale: Procurata inosservanza di pena

    Art. 390 c.p. – Procurata inosservanza di pena

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione.

    Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

  • Art. 391 c.p.: Procurata inosservanza di misure di sicurezza det

    Art. 391 c.p.: Procurata inosservanza di misure di sicurezza det

    Art. 391 c.p. – Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

    Se l’evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a lire diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387.

  • Art. 391-bis c.p.: Agevolazione ai detenuti e internati sottopos

    Art. 391-bis c.p.: Agevolazione ai detenuti e internati sottopos

    Art. 391-bis c.p. – Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni.

    Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

    La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte.

  • Art. 392 c.p.: Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vi

    Art. 392 c.p.: Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vi

    Art. 392 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.

    Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

    Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico .

  • Art. 393 c.p.: Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vi

    Art. 393 c.p.: Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vi

    Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.

    Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

    La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

  • Articolo 393-bis Codice Penale: Causa di non punibilità

    Articolo 393-bis Codice Penale: Causa di non punibilità

    Art. 393-bis c.p. – Causa di non punibilità

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339,339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

  • Articolo 394 Codice Penale: Sfida a duello

    Articolo 394 Codice Penale: Sfida a duello

    Art. 394 c.p. Sfida a duello

    Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205

    [Abrogato]