Autore: Andrea Marton

  • Art. 374-bis c.p.: False dichiarazioni o attestazioni in atti de

    Art. 374-bis c.p.: False dichiarazioni o attestazioni in atti de

    Art. 374-bis c.p. – False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria (o alla Corte penale internazionale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    ).

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

    Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

  • Articolo 375 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 375 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 375 c.p. – Frode in processo penale e depistaggio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:

    a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

    b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

    Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

    Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

    La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

    Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

    La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

    La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

    La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima .

  • Articolo 376 Codice Penale: Ritrattazione

    Articolo 376 Codice Penale: Ritrattazione

    Art. 376 c.p. – Ritrattazione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 375, primo comma, lettera b), e dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

    Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

  • Articolo 377 Codice Penale: Intralcio alla giustizia

    Articolo 377 Codice Penale: Intralcio alla giustizia

    Art. 377 c.p. – Intralcio alla giustizia

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.

    La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

    Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

    Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all’articolo 339.

    La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

  • Articolo 379 Codice Penale: Favoreggiamento reale

    Articolo 379 Codice Penale: Favoreggiamento reale

    Art. 379 c.p. – Favoreggiamento reale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione.

    Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

  • Articolo 380 Codice Penale: Patrocinio o consulenza infedele

    Articolo 380 Codice Penale: Patrocinio o consulenza infedele

    Art. 380 c.p. – Patrocinio o consulenza infedele

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’ Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

    La pena è aumentata:

    1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

    2° se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

    Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

  • Art. 381 c.p.: Altre infedeltà del patrocinatore o del consulent

    Art. 381 c.p.: Altre infedeltà del patrocinatore o del consulent

    Art. 381 c.p. – Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

    La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire cinquecento a cinquemila, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

  • Articolo 382 Codice Penale: Millantato credito del patrocinatore

    Articolo 382 Codice Penale: Millantato credito del patrocinatore

    Art. 382 c.p. – Millantato credito del patrocinatore

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

  • Articolo 383 Codice Penale: Interdizione dai pubblici uffici

    Articolo 383 Codice Penale: Interdizione dai pubblici uffici

    Art. 383 c.p. – Interdizione dai pubblici uffici

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici.

  • Articolo 384 Codice Penale: Casi di non punibilità

    Articolo 384 Codice Penale: Casi di non punibilità

    Art. 384 c.p. Casi di non punibilità

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

  • Art. 384-bis c.p.: Punibilità dei fatti commessi in collegamento

    Art. 384-bis c.p.: Punibilità dei fatti commessi in collegamento

    Art. 384-bis c.p. Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall’estero. (1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all’estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.

  • Art. 385 Codice Penale: Evasione

    Art. 385 Codice Penale: Evasione

    Art. 385 c.p. – Evasione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni .

    La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

    Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.