Autore: Andrea Marton

  • Art. 679 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sugli imm

    Art. 679 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sugli imm

    Art. 679 c.p.c. – Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

    Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.

  • Art. 678 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

    Art. 678 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

    Art. 678 c.p.c. – Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obbligh).

    Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

    Si applica l’art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

  • Art. 677 c.p.c.: Esecuzione del sequestro giudiziario

    Art. 677 c.p.c.: Esecuzione del sequestro giudiziario

    Art. 677 c.p.c. – Esecuzione del sequestro giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’art. 608, primo comma.

    L’art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore .

    Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.

    Al terzo si applica la disposizione dell’art. 211.

  • Art. 676 c.p.c.: Custodia nel caso di sequestro giudiziario

    Art. 676 c.p.c.: Custodia nel caso di sequestro giudiziario

    Art. 676 c.p.c. – Custodia nel caso di sequestro giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

    Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

    Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

  • Art. 675 c.p.c.: Termine d’efficacia del provvedimento

    Art. 675 c.p.c.: Termine d’efficacia del provvedimento

    Art. 675 c.p.c. – Termine d’efficacia del provvedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

  • Articolo 674 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 674 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 674 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 673 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 673 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 673 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 672 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 672 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 672 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 671 Codice di Procedura Civile: Sequestro conservativo

    Articolo 671 Codice di Procedura Civile: Sequestro conservativo

    Art. 671 c.p.c. – Sequestro conservativo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

  • Articolo 670 Codice di Procedura Civile: Sequestro giudiziario

    Articolo 670 Codice di Procedura Civile: Sequestro giudiziario

    Art. 670 c.p.c. – Sequestro giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

    1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

    2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

  • Articolo 669-decies Codice di Procedura Civile: Revoca e modifica

    Articolo 669-decies Codice di Procedura Civile: Revoca e modifica

    Art. 669-decies c.p.c. – Revoca e modifica

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.

  • Art. 669-novies c.p.c.: Inefficacia del provvedimento cautelare

    Art. 669-novies c.p.c.: Inefficacia del provvedimento cautelare

    Art. 669-novies c.p.c. – Inefficacia del provvedimento cautelare

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

    In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto …

    , dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e da le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

    Il provvedimento cautelare perde altreì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all’articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giuidicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito del ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

    Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad un arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

    1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera e del lodo arbitrale entro i termini ed eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

    2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.