← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 677 c.p.c. – Esecuzione del sequestro giudiziario

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche la comunicazione di cui all’articolo 608, primo comma.

L’articolo 608, primo comma, e applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (1).

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell’articolo 211.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

(1) Comma così sostituito dalla L. 23 maggio 1951, n. 400.

In sintesi

  • Il sequestro giudiziario si esegue secondo le norme degli artt. 605 ss. c.p.c. in quanto applicabili.
  • Non è necessario notificare il precetto per consegna o rilascio né la comunicazione ex art. 608 primo comma.
  • L'art. 608, primo comma, si applica se il custode è persona diversa dal detentore del bene.
  • Il giudice può ordinare al terzo detentore di esibire il bene o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
  • Al terzo detentore si applica la disciplina dell'art. 211 c.p.c. relativa all'ordine di esibizione.

Il sequestro giudiziario si esegue con le norme sull'esecuzione per consegna o rilascio e il giudice può ordinare al terzo detentore di esibire o consegnare il bene sequestrato.

Ratio

L'articolo 677 c.p.c. disciplina le modalità esecutive del sequestro giudiziario, prevedendo un raccordo con la disciplina dell'esecuzione per consegna o rilascio (artt. 605 ss. c.p.c.) e introducendo alcune deroghe funzionali alla natura cautelare della misura. La ratio della norma è duplice: da un lato garantire la speditezza dell'esecuzione cautelare, elidendo passaggi procedurali (come il precetto) propri dell'esecuzione forzata ordinaria che sarebbero incompatibili con l'urgenza tipica delle misure cautelari; dall'altro assicurare che il provvedimento possa essere eseguito anche quando il bene si trova nella disponibilità di un terzo, attraverso uno specifico ordine giudiziale.

Analisi

Il primo comma stabilisce il rinvio alle norme degli artt. 605 ss. c.p.c. (esecuzione per consegna o rilascio) «in quanto applicabili», con espressa esclusione della notifica del precetto e della comunicazione di cui all'art. 608, primo comma. L'esclusione del precetto si giustifica perché il sequestro non è un'esecuzione forzata ma una misura cautelare: non vi è un «diritto a procedere in via esecutiva» da far valere con il precetto, bensì un provvedimento cautelare autorizzato dal giudice che ha già valutato fumus e periculum.

Il secondo comma introduce una parziale retromarcia: l'art. 608, primo comma, (comunicazione del titolo e dell'ordine al debitore prima dell'immissione nel possesso) torna applicabile quando il custode sia persona diversa dal detentore. In questo caso, la comunicazione al detentore è necessaria per consentirgli di adempiere spontaneamente prima dell'intervento coattivo. Il terzo comma attribuisce al giudice il potere, esercitabile nel provvedimento autorizzativo o successivamente, di ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode; il terzo è soggetto alla disciplina dell'art. 211 c.p.c. (ordine di esibizione e sanzioni per l'inottemperanza).

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i casi in cui sia disposto un sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e il creditore debba procedere all'esecuzione della misura. Assume particolare rilievo pratico quando il bene oggetto di sequestro è detenuto da un terzo (depositario, comodatario, locatario), ipotesi frequente nelle controversie societarie e successorie. L'ordine al terzo ex terzo comma si rivela strumento efficace per superare resistenze di fatto all'esecuzione del sequestro.

Connessioni

La norma si coordina con: art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario), art. 675 c.p.c. (termine di efficacia), art. 676 c.p.c. (custodia), artt. 605-611 c.p.c. (esecuzione per consegna o rilascio), art. 608 c.p.c. (forma dell'esecuzione per rilascio), art. 211 c.p.c. (ordine di esibizione e ispezione), art. 211 disp. att. c.p.c. Rilevante anche il D.Lgs. 150/2011 che ha semplificato alcune procedure esecutive.

Domande frequenti

È necessario notificare un precetto prima di eseguire il sequestro giudiziario?

No, l'art. 677 c.p.c. esclude espressamente la notifica del precetto per consegna o rilascio nell'esecuzione del sequestro giudiziario, semplificando così la procedura rispetto all'esecuzione forzata ordinaria.

Cosa succede se il bene da sequestrare è detenuto da un terzo?

Il giudice può ordinare al terzo detentore di esibire il bene o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode. Il terzo inadempiente è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 211 c.p.c.

In quanto tempo deve essere eseguito il sequestro giudiziario dopo l'autorizzazione?

Il provvedimento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia (art. 675 c.p.c.), pena la perdita automatica di efficacia dell'autorizzazione.

Chi procede materialmente all'esecuzione del sequestro giudiziario?

L'esecuzione è curata dall'ufficiale giudiziario, che si avvale delle procedure previste dagli artt. 605 ss. c.p.c. per la consegna e il rilascio, adattate alla natura cautelare della misura.

Il terzo detentore può opporsi all'esecuzione del sequestro giudiziario?

Il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali del procedimento, ma non può rifiutarsi di ottemperare all'ordine del giudice senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.