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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il provvedimento di autorizzazione al sequestro ha un'efficacia temporale limitata a trenta giorni.
  • Il termine di trenta giorni decorre dalla data della pronuncia del provvedimento.
  • La mancata esecuzione nel termine comporta la perdita automatica di efficacia del provvedimento.
  • La norma si applica sia al sequestro giudiziario che al sequestro conservativo.
  • Il termine è perentorio: non può essere prorogato salvo nuova autorizzazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 675 c.p.c. – Termine d’efficacia del provvedimento

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

In sintesi

  • Il provvedimento di autorizzazione al sequestro ha un'efficacia temporale limitata a trenta giorni.
  • Il termine di trenta giorni decorre dalla data della pronuncia del provvedimento.
  • La mancata esecuzione nel termine comporta la perdita automatica di efficacia del provvedimento.
  • La norma si applica sia al sequestro giudiziario che al sequestro conservativo.
  • Il termine è perentorio: non può essere prorogato salvo nuova autorizzazione.

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non viene eseguito entro trenta giorni dalla sua pronuncia da parte del giudice.

Ratio

L'articolo 675 c.p.c. introduce un meccanismo di decadenza automatica del provvedimento cautelare di sequestro non eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia. La ratio della norma risiede nell'esigenza di bilanciare la tutela del creditore istante con le esigenze di certezza giuridica del soggetto passivo della misura: consentire al creditore di tenere in sospeso il debitore con un provvedimento di sequestro non eseguito sine die sarebbe lesivo del principio di proporzionalità e del diritto di difesa di quest'ultimo.

Il legislatore del 1942 ha pertanto stabilito che il beneficio della tutela cautelare debba essere rapidamente concretizzato attraverso l'effettiva esecuzione del sequestro, pena la caducazione automatica dell'autorizzazione. Questa scelta normativa accelera il procedimento e impedisce usi dilatori dello strumento cautelare.

Analisi

La norma è strutturata in modo semplice e perentorio: «il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia». Il termine inizia a decorrere dal momento della pronuncia del provvedimento (e non dalla sua comunicazione o notifica), il che impone al creditore istante di attivarsi immediatamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione.

La perdita di efficacia opera di diritto, senza necessità di un'apposita declaratoria giudiziale, sebbene in caso di contestazione sia comunque il giudice ad accertare l'avvenuta decadenza. L'esecuzione del provvedimento si perfeziona secondo le modalità proprie di ciascun tipo di sequestro: per il sequestro giudiziario si applica la procedura degli artt. 605 ss. c.p.c.; per il sequestro conservativo su mobili si seguono le norme sul pignoramento (art. 678 c.p.c.) e su immobili la trascrizione (art. 679 c.p.c.).

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che sia stato emesso un provvedimento di autorizzazione al sequestro, sia esso giudiziario (art. 670 c.p.c.) o conservativo (art. 671 c.p.c.). Il creditore che abbia ottenuto l'autorizzazione deve procedere all'esecuzione entro trenta giorni dalla pronuncia. Se il termine scade senza che il sequestro sia stato eseguito, l'autorizzazione decade automaticamente e il creditore dovrà presentare una nuova istanza cautelare, dimostrando nuovamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Occorre distinguere tra esecuzione parziale e totale: la giurisprudenza ritiene che l'esecuzione parziale del sequestro (ad esempio, sequestro eseguito solo su alcuni beni mobili) sia sufficiente a evitare la decadenza, almeno per la parte eseguita, mentre per i beni non sequestrati il termine continua a decorrere.

Connessioni

L'art. 675 c.p.c. si coordina con: art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario), art. 671 c.p.c. (sequestro conservativo), artt. 677 ss. c.p.c. (esecuzione del sequestro), art. 683 c.p.c. (revoca e modifica del sequestro), art. 669-novies c.p.c. (inefficacia del provvedimento cautelare in generale). In tema di termine di efficacia si confronti anche con l'art. 669-octies c.p.c. relativo all'instaurazione del giudizio di merito come condizione per la stabilizzazione della misura cautelare.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ottiene dal tribunale, in data 3 marzo, un provvedimento che autorizza il sequestro conservativo sui beni mobili di Caio a garanzia di un credito di 80.000 euro. Distratto da altre incombenze, Tizio non si attiva per l'esecuzione e il 4 aprile (oltre il trentesimo giorno) si reca dall'ufficiale giudiziario. Il legale di Caio eccepisce la decadenza del provvedimento ex art. 675 c.p.c. Il giudice accerta la perdita di efficacia dell'autorizzazione: Tizio dovrà presentare una nuova istanza cautelare dimostrando nuovamente fumus e periculum.

Caso 2: Caso 2

Sempronia ottiene il 10 gennaio un decreto di sequestro giudiziario su un'opera d'arte contesa con Mevio. Il 5 febbraio, entro i trenta giorni, Sempronia dà esecuzione al sequestro con l'intervento dell'ufficiale giudiziario che immette il custode nel possesso del bene. L'esecuzione tempestiva preserva l'efficacia del provvedimento: l'opera d'arte rimane sotto la custodia del custode nominato dal giudice fino alla definizione del giudizio di merito sulla proprietà del bene.

Domande frequenti

Cosa succede se non eseguo il sequestro entro trenta giorni?

Il provvedimento di autorizzazione al sequestro perde automaticamente efficacia. Sarà necessario presentare una nuova istanza cautelare al giudice competente, dimostrando nuovamente la sussistenza dei presupposti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla notifica o dalla pronuncia?

Il termine decorre dalla pronuncia del provvedimento, non dalla sua notifica o comunicazione. È quindi fondamentale attivarsi immediatamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione.

Il termine di trenta giorni può essere prorogato dal giudice?

Il termine ex art. 675 c.p.c. è perentorio e non può essere prorogato. Se scade senza esecuzione, occorre richiedere un nuovo provvedimento di autorizzazione al sequestro.

Se eseguo il sequestro parzialmente entro i trenta giorni, perdo l'autorizzazione per la parte non eseguita?

Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, l'esecuzione parziale salva il provvedimento per i beni effettivamente sequestrati, ma per i beni non ancora colpiti il termine continua a decorrere e l'autorizzazione decade.

Come si calcola il termine di trenta giorni se l'ultimo giorno cade di sabato o festivo?

Si applica la regola generale della proroga al primo giorno lavorativo successivo prevista dall'art. 155 c.p.c., per cui se il trentesimo giorno è festivo o cade di sabato il termine è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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