Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 678 c.p.c. – Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obbligh).

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

Si applica l’art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

In sintesi

  • Il sequestro conservativo su mobili e crediti segue le norme del pignoramento presso il debitore o presso terzi.
  • Il sequestrante deve citare il terzo debitore a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
  • Il giudizio sull'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito del giudizio di merito, salvo richiesta del terzo.
  • Se il credito ha privilegio sugli oggetti sequestrati, il giudice può agire direttamente sul terzo detentore.
  • Si applica l'art. 610 c.p.c. per difficoltà urgenti sorte durante l'esecuzione del sequestro.
Indice dei contenuti

Il sequestro conservativo su mobili e crediti si esegue secondo le regole del pignoramento, con obbligo per il terzo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c.

Ratio

L'articolo 678 c.p.c. disciplina le modalità esecutive del sequestro conservativo sui beni mobili e sui crediti, prevedendo un rinvio alle norme del pignoramento mobiliare. La scelta legislativa di assimilare le modalità esecutive del sequestro conservativo a quelle del pignoramento è coerente con la funzione della misura: il sequestro conservativo ha lo scopo di vincolare i beni del debitore a garanzia del credito, anticipando in via cautelare gli effetti dell'esecuzione forzata. Il rinvio alle norme del pignoramento garantisce un coordinamento tra la fase cautelare e la successiva eventuale fase esecutiva.

La sospensione del giudizio sull'obbligo del terzo (primo comma, seconda parte) risponde all'esigenza di non anticipare nel procedimento cautelare la cognizione di questioni che attengono al merito del rapporto tra il debitore principale e il terzo debitor debitoris: tale questione deve essere definita nel giudizio di merito che il sequestrante è tenuto a instaurare.

Analisi

Il primo comma stabilisce che il sequestro conservativo su mobili e crediti si esegue secondo le norme del pignoramento, con un'importante specificazione per il sequestro presso terzi: il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore (oggi il tribunale, dopo la soppressione della pretura) del luogo di residenza del terzo per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (dichiarazione del terzo sull'esistenza del credito o sulla detenzione dei beni). Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito del giudizio di merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.

Il secondo comma prevede che, se il credito è assistito da privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice possa provvedere nei confronti del terzo detentore a norma del secondo comma dell'art. 677 c.p.c. (ordine di esibizione o immissione in possesso). Il terzo comma dispone l'applicabilità dell'art. 610 c.p.c. (provvedimenti del giudice dell'esecuzione in caso di difficoltà urgenti) alle difficoltà insorte nel corso dell'esecuzione del sequestro.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che il sequestro conservativo riguarda beni mobili o crediti del debitore, sia che si trovino presso il debitore stesso sia che siano detenuti o dovuti da terzi. Il sequestro conservativo su crediti è frequente nella prassi bancaria e commerciale: il creditore che teme la dispersione del patrimonio del debitore può sequestrare i crediti che quest'ultimo vanta verso terzi (banche, clienti, locatori). La dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. è essenziale per determinare l'entità del credito sequestrabile.

Connessioni

La norma si coordina con: art. 671 c.p.c. (sequestro conservativo), art. 675 c.p.c. (termine di efficacia), artt. 543 ss. c.p.c. (pignoramento presso terzi), art. 547 c.p.c. (dichiarazione del terzo), art. 610 c.p.c. (difficoltà nell'esecuzione), art. 677 c.p.c. (terzo detentore nel sequestro giudiziario), art. 2905 c.c. (sequestro conservativo nel diritto sostanziale). Rilevante anche l'art. 492-bis c.p.c. (ricerca telematica dei beni da pignorare).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, creditore di Caio per 50.000 euro, ottiene il sequestro conservativo del credito che Caio vanta verso la banca Alfa. Con l'atto di sequestro, Tizio cita la banca Alfa a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sulla consistenza del conto corrente di Caio. La banca dichiara l'esistenza di un saldo di 30.000 euro: il sequestro si perfeziona su tale importo. Il giudizio sull'obbligo della banca è sospeso fino alla definizione del giudizio di merito promosso da Tizio contro Caio per il recupero del credito.

Caso 2: Caso 2

Sempronia, creditrice privilegiata di Mevio, ottiene il sequestro conservativo di merce detenuta dal terzo Filano a titolo di deposito. Poiché il credito di Sempronia è assistito da privilegio sugli oggetti sequestrati, il giudice, su istanza di Sempronia, ordina direttamente a Filano di consentire l'accesso al custode nominato per l'inventario e la custodia della merce. Filano, ottemperando all'ordine giudiziale, consente al custode di prendere in carico i beni, evitando così le conseguenze dell'art. 211 c.p.c. per inottemperanza.

Domande frequenti

Come si esegue il sequestro conservativo su un conto corrente bancario?

Il sequestro su conto corrente segue le norme del pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.): il sequestrante notifica l'atto alla banca terza e la cita a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sulla consistenza del conto del debitore.

La banca è obbligata a rispondere alla dichiarazione richiesta dal sequestrante?

Sì, la banca citata come terzo ha l'obbligo di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sull'esistenza e l'entità dei crediti del debitore. Il mancato rendere la dichiarazione può comportare conseguenze processuali sfavorevoli per la banca.

Cosa succede se il terzo contesta di dover denaro al debitore?

Se il terzo nega di essere debitore del sequestrato, sorge una controversia sull'accertamento del suo obbligo. Tale giudizio è sospeso fino alla definizione del merito, a meno che il terzo non richieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.

Il sequestro conservativo si trasforma automaticamente in pignoramento?

No, ma se il creditore ottiene sentenza di condanna definitiva, il sequestro conservativo si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.), evitando la necessità di rinnovare la procedura esecutiva dai suoi inizi.

Quali beni mobili possono essere oggetto di sequestro conservativo?

Possono essere sequestrati tutti i beni mobili del debitore non impignorabili ai sensi degli artt. 514-515 c.p.c., compresi denaro, titoli, crediti, autoveicoli, macchinari, merci e altri beni di valore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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