Art. 678 c.p.c. – Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo e sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi (1).
Se il credito e munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente.
Si applica l’articolo 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.
Articolo così sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma così sostituito dall’art. 75, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
In sintesi
Il sequestro conservativo su mobili e crediti si esegue secondo le regole del pignoramento, con obbligo per il terzo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c.
Ratio
L'articolo 678 c.p.c. disciplina le modalità esecutive del sequestro conservativo sui beni mobili e sui crediti, prevedendo un rinvio alle norme del pignoramento mobiliare. La scelta legislativa di assimilare le modalità esecutive del sequestro conservativo a quelle del pignoramento è coerente con la funzione della misura: il sequestro conservativo ha lo scopo di vincolare i beni del debitore a garanzia del credito, anticipando in via cautelare gli effetti dell'esecuzione forzata. Il rinvio alle norme del pignoramento garantisce un coordinamento tra la fase cautelare e la successiva eventuale fase esecutiva.
La sospensione del giudizio sull'obbligo del terzo (primo comma, seconda parte) risponde all'esigenza di non anticipare nel procedimento cautelare la cognizione di questioni che attengono al merito del rapporto tra il debitore principale e il terzo debitor debitoris: tale questione deve essere definita nel giudizio di merito che il sequestrante è tenuto a instaurare.
Analisi
Il primo comma stabilisce che il sequestro conservativo su mobili e crediti si esegue secondo le norme del pignoramento, con un'importante specificazione per il sequestro presso terzi: il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore (oggi il tribunale, dopo la soppressione della pretura) del luogo di residenza del terzo per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (dichiarazione del terzo sull'esistenza del credito o sulla detenzione dei beni). Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito del giudizio di merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.
Il secondo comma prevede che, se il credito è assistito da privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice possa provvedere nei confronti del terzo detentore a norma del secondo comma dell'art. 677 c.p.c. (ordine di esibizione o immissione in possesso). Il terzo comma dispone l'applicabilità dell'art. 610 c.p.c. (provvedimenti del giudice dell'esecuzione in caso di difficoltà urgenti) alle difficoltà insorte nel corso dell'esecuzione del sequestro.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che il sequestro conservativo riguarda beni mobili o crediti del debitore, sia che si trovino presso il debitore stesso sia che siano detenuti o dovuti da terzi. Il sequestro conservativo su crediti è frequente nella prassi bancaria e commerciale: il creditore che teme la dispersione del patrimonio del debitore può sequestrare i crediti che quest'ultimo vanta verso terzi (banche, clienti, locatori). La dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. è essenziale per determinare l'entità del credito sequestrabile.
Connessioni
La norma si coordina con: art. 671 c.p.c. (sequestro conservativo), art. 675 c.p.c. (termine di efficacia), artt. 543 ss. c.p.c. (pignoramento presso terzi), art. 547 c.p.c. (dichiarazione del terzo), art. 610 c.p.c. (difficoltà nell'esecuzione), art. 677 c.p.c. (terzo detentore nel sequestro giudiziario), art. 2905 c.c. (sequestro conservativo nel diritto sostanziale). Rilevante anche l'art. 492-bis c.p.c. (ricerca telematica dei beni da pignorare).
Domande frequenti
Come si esegue il sequestro conservativo su un conto corrente bancario?
Il sequestro su conto corrente segue le norme del pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.): il sequestrante notifica l'atto alla banca terza e la cita a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sulla consistenza del conto del debitore.
La banca è obbligata a rispondere alla dichiarazione richiesta dal sequestrante?
Sì, la banca citata come terzo ha l'obbligo di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sull'esistenza e l'entità dei crediti del debitore. Il mancato rendere la dichiarazione può comportare conseguenze processuali sfavorevoli per la banca.
Cosa succede se il terzo contesta di dover denaro al debitore?
Se il terzo nega di essere debitore del sequestrato, sorge una controversia sull'accertamento del suo obbligo. Tale giudizio è sospeso fino alla definizione del merito, a meno che il terzo non richieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.
Il sequestro conservativo si trasforma automaticamente in pignoramento?
No, ma se il creditore ottiene sentenza di condanna definitiva, il sequestro conservativo si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.), evitando la necessità di rinnovare la procedura esecutiva dai suoi inizi.
Quali beni mobili possono essere oggetto di sequestro conservativo?
Possono essere sequestrati tutti i beni mobili del debitore non impignorabili ai sensi degli artt. 514-515 c.p.c., compresi denaro, titoli, crediti, autoveicoli, macchinari, merci e altri beni di valore.