Autore: Andrea Marton

  • Articolo 365 Codice Penale: Omissione di referto

    Articolo 365 Codice Penale: Omissione di referto

    Art. 365 c.p. – Omissione di referto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.

    Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

  • Articolo 366 Codice Penale: Rifiuto di uffici legalmente dovuti

    Articolo 366 Codice Penale: Rifiuto di uffici legalmente dovuti

    Art. 366 c.p. – Rifiuto di uffici legalmente dovuti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

    Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

    Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all’Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

    Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l’interdizione dalla professione o dall’arte.

  • Articolo 367 Codice Penale: Simulazione di reato

    Articolo 367 Codice Penale: Simulazione di reato

    Art. 367 c.p. Simulazione di reato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

  • Art. 368 Codice Penale: Calunnia

    Art. 368 Codice Penale: Calunnia

    Art. 368 c.p. – Calunnia

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

    La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

    La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

    Spiegazione

    Commette calunnia chi, con denuncia, querela o istanza all’autorità (anche anonima o sotto falso nome), incolpa di un reato una persona che sa innocente, oppure simula a suo carico le tracce di un reato. La pena è la reclusione (da due a sei anni).

    Come funziona e quando si applica

    Tutela sia l’amministrazione della giustizia sia l’onore dell’incolpato. Elemento essenziale è la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato. Va distinta dalla simulazione di reato (art. 367), che non incolpa una persona determinata.

    Esempio pratico

    Chi denuncia qualcuno per un furto sapendo che non l’ha commesso, per danneggiarlo, risponde di calunnia.

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra calunnia e diffamazione?

    La calunnia (art. 368) è incolpare falsamente qualcuno di un reato davanti all’autorità sapendolo innocente; la diffamazione lede la reputazione comunicando con più persone.

    E la simulazione di reato?

    La simulazione (art. 367) riguarda la falsa notizia di un reato senza incolpare una persona determinata.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 369 Codice Penale: Autocalunnia

    Articolo 369 Codice Penale: Autocalunnia

    Art. 369 c.p. – Autocalunnia

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

  • Art. 370 c.p.: Simulazione o calunnia per un fatto costituente c

    Art. 370 c.p.: Simulazione o calunnia per un fatto costituente c

    Art. 370 c.p. Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

  • Articolo 371 Codice Penale: Falso giuramento della parte

    Articolo 371 Codice Penale: Falso giuramento della parte

    Art. 371 c.p. Falso giuramento della parte

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

    La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

  • Art. 371-bis c.p.: False informazioni al pubblico ministero

    Art. 371-bis c.p.: False informazioni al pubblico ministero

    Art. 371-bis c.p. – False informazioni al pubblico ministero (o al procuratore della Corte penale internazionale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    ) Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

    Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

    Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

  • Articolo 371-ter Codice Penale: False dichiarazioni al difensore

    Articolo 371-ter Codice Penale: False dichiarazioni al difensore

    Art. 371-ter c.p. – False dichiarazioni al difensore

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle ipotesi previste dall’articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

    Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

    Nelle ipotesi previste dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma.

    Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all’articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.

  • Articolo 372 Codice Penale: Falsa testimonianza

    Articolo 372 Codice Penale: Falsa testimonianza

    Art. 372 c.p. – Falsa testimonianza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale , afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

    Spiegazione

    Punisce il testimone che, deponendo davanti all’autorità giudiziaria, afferma il falso, nega il vero o tace ciò che sa sui fatti su cui è interrogato. La pena è la reclusione (da due a sei anni).

    Come funziona e quando si applica

    Tutela il corretto funzionamento della giustizia. La punibilità è esclusa nei casi previsti dall’art. 384 (es. per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave danno alla libertà o all’onore) e in caso di ritrattazione tempestiva (art. 376).

    Esempio pratico

    Chi mente come testimone in un processo commette falsa testimonianza; può però non essere punito se ritratta il falso prima della chiusura del dibattimento.

    Domande frequenti

    Cosa rischia chi mente come testimone?

    La reclusione per falsa testimonianza; la pena è esclusa se ritratta nei termini di legge (art. 376) o nei casi di non punibilità dell’art. 384.

    Anche tacere è reato?

    Sì: l’art. 372 punisce anche chi tace, in tutto o in parte, ciò che sa sui fatti su cui è interrogato.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 373 Codice Penale: Falsa perizia o interpretazione

    Articolo 373 Codice Penale: Falsa perizia o interpretazione

    Art. 373 c.p. – Falsa perizia o interpretazione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il perito o l’interprete, che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente.

    La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione o dall’arte.

  • Articolo 374 Codice Penale: Frode processuale

    Articolo 374 Codice Penale: Frode processuale

    Art. 374 c.p. – Frode processuale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni .

    La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.