Autore: Andrea Marton

  • Art. 342 c.p.: Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o g

    Art. 342 c.p.: Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o g

    Art. 342 c.p. – Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 .

    La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

    La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

    Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’

  • Articolo 343 Codice Penale: Oltraggio a un magistrato in udienza

    Articolo 343 Codice Penale: Oltraggio a un magistrato in udienza

    Art. 343 c.p. – Oltraggio a un magistrato in udienza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .

    La pena è della reclusione da due a cinque anni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

    Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

  • Art. 344 Codice Penale: Abrogato

    Art. 344 Codice Penale: Abrogato

    Art. 344 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 345 c.p.: Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di af

    Art. 345 c.p.: Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di af

    Art. 345 c.p. – Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per disprezzo verso l’Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

  • Articolo 346 Codice Penale: Millantato credito

    Articolo 346 Codice Penale: Millantato credito

    Art. 346 c.p. Millantato credito

    Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3

    [Abrogato]

  • Articolo 346-bis Codice Penale: Traffico di influenze illecite

    Articolo 346-bis Codice Penale: Traffico di influenze illecite

    Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

    Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

    La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

    La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis.

    La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio .

  • Articolo 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche

    Articolo 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche

    Art. 347 c.p. – Usurpazione di funzioni pubbliche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

    Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

    La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

  • Articolo 348 Codice Penale: Abusivo esercizio di una professione

    Articolo 348 Codice Penale: Abusivo esercizio di una professione

    Art. 348 c.p. – Esercizio abusivo di una professione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

    La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

    Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo .

  • Articolo 349 Codice Penale: Violazione di sigilli

    Articolo 349 Codice Penale: Violazione di sigilli

    Art. 349 c.p. – Violazione di sigilli

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

    Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.

  • Articolo 350 Codice Penale: Agevolazione colposa

    Articolo 350 Codice Penale: Agevolazione colposa

    Art. 350 c.p. – Agevolazione colposa

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila .

  • Articolo 351 Codice Penale: Violazione della pubblica custodia di cose

    Articolo 351 Codice Penale: Violazione della pubblica custodia di cose

    Art. 351 c.p. – Violazione della pubblica custodia di cose

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

  • Art. 352 c.p.: Vendita di stampati dei quali e’ stato ordinato i

    Art. 352 c.p.: Vendita di stampati dei quali e’ stato ordinato i

    Art. 352 c.p. – Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .