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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 342 c.p. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (1)

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 (2) se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

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In sintesi

  • Protegge l'onore collettivo e istituzionale di organi dello Stato, non singole persone
  • Fattispecie: offesa rivolta al corpo/rappresentanza/collegio al cospetto del medesimo
  • Variante qualificata (multa fino 6.000 euro): se offesa consiste in attributo di fatto determinato (es. corruzione, malaffare)
  • Variante ordinaria (multa fino 5.000 euro): offesa generica senza fatto specifico (es. critiche sulla gestione, insulti generali)
  • Mezzo: offesa diretta, comunicazione telegrafica, scritto, disegno; sempre con finalità offensiva verso l'istituzione

Punisce chi offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario con multa fino a 6.000 euro; fino a 5.000 euro se non attribuzione di fatto determinato.

Ratio

L'art. 342 c.p. tutela il «decoro istituzionale» — il prestigio dell'apparato amministrativo, giudiziario e politico come collettività organizzata. Diversamente dai reati contro singole persone (ingiuria art. 594, diffamazione art. 595), qui il bene tutelato è l'immagine pubblica dell'ufficio, non la reputazione personale. La ratio riflette l'assunto che le istituzioni hanno diritto a che la comunità ne riconosca l'autorevolezza; l'oltraggio pubblico alle istituzioni indebolisce la fiducia collettiva nello Stato di diritto.

La pena pecuniaria (non carceraria) riflette che l'offesa è «meno grave» di violenza (art. 336-337), ma più grave della semplice critica politica. Il limite tra critica legittima e oltraggio è il «modo» (tono, contesto, intento denigratorio).

Analisi

Il primo comma punisce con multa 1.000-5.000 euro (dopo novella: ora 1.000-5.000, poi portato a 2.000-6.000) chi «offende l'onore o il prestigio» di «corpo politico, amministrativo, giudiziario, rappresentanza, pubblica autorità in collegio» «al cospetto» — cioè, davanti, pubblicamente, non in contesto privato. «Offende» significa espressione lesiva dell'immagine, ingiuria diretta verso la istituzione. Non è necessaria violenza; la parola «offende» copre insulti, gesti osceni, manifestazioni di disprezzo pubblico.

Il secondo comma equipara le comunicazioni telegrafiche, scritti e disegni: offesa via lettera, email, pubblicazione, manifesto rientra nella fattispecie anche se non «al cospetto» fisico. Il terzo comma qualifica la pena: se l'offesa «consiste nell'attribuzione di un fatto determinato» (es. dire «Il Tribunale è corrotto» anziché solo «Il Tribunale è indegno»), la multa sale a 2.000-6.000 euro. Elemento critico: l'attribuzione deve essere concreta, non vaga.

Quando si applica

Fattispecie concrete: giornalista che scrive articolo «Il Consiglio Comunale di X è composto da ladri senza scrupoli» = oltraggio con fatto determinato (2.000-6.000 euro). Manifestante che grida «Magistrati assassini» davanti a palazzo di giustizia = oltraggio ordinario (1.000-5.000 euro). Avvocato che diffida notarile verso Tribunale colmo di insulti = oltraggio per scritto. Cittadino che invia mail anonima all'organo di stampa: «Il Parlamento è una fogna» = non oltraggio (vago, non fatto determinato, non specificità offensiva). Esordio politico: «Questa amministrazione fallisce», pur critica, non è oltraggio se argomentata e rispettosa della dignità istituzionale.

Connessioni

Strettamente collegato a art. 343 (oltraggio a magistrato in udienza, pena carceraria), 336-337-338 (violenza e minaccia contro istituzioni, gravità superiore), 595 (diffamazione contro persona, diverso bene tutelato), 594 (ingiuria, abrogato 2016). Normative internazionali: possibile tensione con diritto di critica e libertà di espressione (art. 10 CEDU, art. 19 ICCPR). Giurisprudenza costituzionale bilancia tutela istituzionale con diritto fondamentale della critica: la Corte Cost. ha ripetutamente affermato che critica aspra, pur dura, non è oltraggio se non accompagnata da intento denigratorio specifico.

Domande frequenti

Critcare pubblicamente un giudice è sempre oltraggio?

No. Se la critica è argomentata, riferita a specifiche decisioni e non accompagnata da intento denigratorio (es. «Il giudice ha sbagliato analisi giuridica per leggerezza»), non è oltraggio. Se la critica è basata su fatti provati, è protetta dal diritto di critica. Oltraggio scatta quando la critica è infondata, insulto puro, senza fattispecie concreta.

Se offendo un organo via social media, è reato?

Sì. Art. 342, secondo comma, copre «comunicazione» e «scritto» — media digitali inclusi. Post su social network che offende un Comune o Tribunale integra il reato. Se il post attribuisce fatto determinato (es. corruzione), pena 2.000-6.000 euro; se offesa generica, 1.000-5.000 euro.

Che differenza tra 'offesa al corpo' e 'offesa a singolo funzionario'?

Art. 342 protegge il corpo collettivo (es. Consiglio Comunale, Tribunale come istituzione). Art. 595 (diffamazione) protegge la reputazione di singola persona. Se offendo «il Tribunale», è art. 342. Se offendo «il giudice Rossi personalmente», è art. 595.

Se pubblico documento che critica l'amministrazione, rimane l'oltraggio?

Dipende dal tono e dai fatti. Se è documento tecnico che espone analisi critica della gestione amministrativa (anche dura), è protetto. Se è insulto puro accompagnato da attribuzione di fatti indeterminati o infondati, il reato sussiste. Il mezzo (pubblicazione) non esclude il reato, ma il contenuto argomentato potrebbe.

La multa dell'art. 342 è cumulabile con altre sanzioni (civili, amministrative)?

Sì. La condanna penale per art. 342 non preclude risarcimento civile per danni all'immagine istituzionale (richiesto dalla amministrazione pubblica per danni economici e reputazionali). Le sanzioni sono autonome, cumulative.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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