Autore: Andrea Marton

  • Articolo 322 Codice Penale: Istigazione alla corruzione

    Articolo 322 Codice Penale: Istigazione alla corruzione

    Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

    Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

    La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

    La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

  • Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, corruzione e istigazio

    Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, corruzione e istigazio

    Art. 322-bis c.p. – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

    Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322 , terzo e quarto comma, …

    si applicano anche:

    1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

    2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

    3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

    4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

    5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

    5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

    5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

    5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

    5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.

    Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

    1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

    2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

    Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

  • Articolo 323 Codice Penale: Abuso d’ufficio

    Articolo 323 Codice Penale: Abuso d’ufficio

    Art. 323 c.p. Abuso d’ufficio

    Articolo abrogato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114

    [Abrogato]

  • Articolo 323-bis Codice Penale: Circostanza attenuante

    Articolo 323-bis Codice Penale: Circostanza attenuante

    Art. 323-bis c.p. – Circostanze attenuanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se i fatti previsti dagli articoli 314 , 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

    Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 , 322-bis e 346-bis , per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

  • Art. 324 Codice Penale: Abrogato

    Art. 324 Codice Penale: Abrogato

    Art. 324 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 325 c.p.: Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute

    Art. 325 c.p.: Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute

    Art. 325 c.p. – Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

  • Art. 326 c.p.: Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

    Art. 326 c.p.: Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

    Art. 326 c.p. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

    Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni .

  • Art. 327 Codice Penale: Abrogato

    Art. 327 Codice Penale: Abrogato

    Art. 327 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 328 Codice Penale: Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

    Articolo 328 Codice Penale: Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

    Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

    Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

    Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa .

  • Art. 329 c.p.: Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un mi

    Art. 329 c.p.: Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un mi

    Art. 329 c.p. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

  • Art. 330 Codice Penale: Abrogato

    Art. 330 Codice Penale: Abrogato

    Art. 330 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 331 c.p.: Interruzione di un servizio pubblico o di pubblic

    Art. 331 c.p.: Interruzione di un servizio pubblico o di pubblic

    Art. 331 c.p. – Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

    I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

    Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.