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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 328 c.p. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

In vigore dal 1° luglio 1931

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

In sintesi

  • Reato di rifiuto di atto d'ufficio con elementi di urgenza legati a giustizia, sicurezza o ordine pubblico
  • Reclusione da 6 mesi a 2 anni nel primo comma; fino a 1 anno o multa 1.032 euro nel secondo
  • Secondo comma: ritardo oltre 30 giorni senza rispondere alle ragioni
  • Richiesta deve essere in forma scritta; termine decorre dalla ricezione

Il pubblico ufficiale che rifiuta un atto d'ufficio urgente per ragioni di sicurezza, giustizia o ordine pubblico è punito con reclusione da sei mesi a due anni.

Ratio

La norma tutela la continuità e l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare nei settori critici per la collettività: giustizia, sicurezza, ordine pubblico e igiene pubblica. Il legislatore penale riconosce che il rifiuto ingiustificato di atti essenziali cagiona danni maggiori quando gli interessi pubblici sono urgenti. La punibilità è elevata nel primo comma proprio perché il bene tutelato (la regolarità amministrativa in situazioni critiche) merita una tutela severa.

Analisi

Il primo comma punisce il «rifiuto indebitamente» di un atto d'ufficio che «per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo». Il termine «indebitamente» esclude i casi in cui il rifiuto sia legittimato da norma di legge, regolamento, o dal diritto dell'interessato di ricusarsi. Il secondo comma introduce una fattispecie attenuata: il pubblico ufficiale che «entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo». Questa disposizione trasforma il silenzio-inadempienza in reato, a patto che la richiesta sia scritta e il termine decorra dalla ricezione effettiva.

Quando si applica

Il primo comma si applica quando un atto urgente legato a funzioni di giustizia (es. l'istruttoria di un procedimento penale), sicurezza (presidi per pericoli pubblici), ordine pubblico (autorizzazioni di assembramenti critici) o igiene (rilascio di nulla-osta sanitario) viene indebitamente rifiutato. Il secondo comma è più ampio e copre qualsiasi atto di ufficio non eseguito entro 30 giorni, purché non sia data risposta scritta alle ragioni del ritardo. Esempi: un vigile urbano che rifiuta di verbalizzare un incidente stradale; un ufficiale giudiziario che rifiuta di consegnare un documento nel procedimento; un funzionario ASL che nega un'ispezione igienica.

Connessioni

La norma si inserisce nel Capo VI (Delitti contro la pubblica amministrazione) del Titolo II del CP. Si correla con l'articolo 329 (rifiuto di obbedienza di militari e agenti), l'articolo 330 (abrogato), e l'articolo 331 (interruzione di servizi pubblici). Per quanto riguarda i diritti dell'amministrato, occorre considerare la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che fissa termini e obblighi di risposta. In ambito processuale, il diritto penale dell'amministrazione è disciplinato anche dal Codice di Procedura Penale (artt. 370-371 sull'esercizio dell'azione penale).

Domande frequenti

Come faccio a provare che l'ufficio ha rifiutato l'atto d'ufficio?

La richiesta deve essere in forma scritta (raccomandata, PEC, istanza sottoscritta consegnata a mano con copia timbrata, ecc.). Conserva copia della richiesta e della mancata risposta. Se l'ufficio nega, il documento scritto costituisce prova del rifiuto o del silenzio.

Se attendo più di 30 giorni e non ricevo risposta, posso denunciare?

Sì, dopo 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta, se l'atto non è compiuto e il funzionario non ha risposto per esporre le ragioni del ritardo, puoi presentare denuncia ai Carabinieri o alla Polizia di Stato.

Quali sono gli atti d'ufficio protetti? Solo quelli urgenti di sicurezza?

Il primo comma protegge specificamente atti legati a giustizia, sicurezza, ordine pubblico e igiene. Il secondo comma copre qualsiasi atto d'ufficio, se omesso oltre 30 giorni senza risposta scritta alle ragioni.

Se il funzionario dice che sta elaborando la pratica, evita la denuncia?

Solo se comunica per iscritto le ragioni del ritardo entro i 30 giorni. Un 'state lavorandoci' verbale non tutela; occorre una comunicazione formale e documentata.

Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma?

Il primo comma è più grave (fino a 2 anni), riguarda atti urgenti di sicurezza/giustizia/ordine pubblico, e non richiede il termine di 30 giorni. Il secondo è meno grave (fino a 1 anno) e si applica a ritardi generici dopo 30 giorni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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