Autore: Andrea Marton

  • Art. 749 c.p.c.: Procedimento per la fissazione dei termini

    Art. 749 c.p.c.: Procedimento per la fissazione dei termini

    Art. 749 c.p.c. – Procedimento per la fissazione dei termini

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

    Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

    Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell’articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

    Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.

  • Articolo 748 Codice di Procedura Civile: Forma della vendita

    Articolo 748 Codice di Procedura Civile: Forma della vendita

    Art. 748 c.p.c. – Forma della vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.

    Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

  • Art. 747 c.p.c.: Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

    Art. 747 c.p.c.: Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

    Art. 747 c.p.c. – Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

    Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

    Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

    Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

  • Articolo 746 Codice di Procedura Civile: Collazione di copie

    Articolo 746 Codice di Procedura Civile: Collazione di copie

    Art. 746 c.p.c. – Collazione di copie

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.

  • Art. 745 c.p.c.: Rifiuto o ritardo nel rilascio

    Art. 745 c.p.c.: Rifiuto o ritardo nel rilascio

    Art. 745 c.p.c. – Rifiuto o ritardo nel rilascio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al conciliatore, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

    Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositari di cui all’articolo 743, l’istante può ricorrere depositario esercita le sue funzioni.

    Il presidente o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

  • Art. 744 c.p.c.: Copie o estratti da pubblici registri

    Art. 744 c.p.c.: Copie o estratti da pubblici registri

    Art. 744 c.p.c. – Copie o estratti da pubblici registri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

  • Articolo 743 Codice di Procedura Civile: Copia degli atti

    Articolo 743 Codice di Procedura Civile: Copia degli atti

    Art. 743 c.p.c. – Copie degli atti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

    La copia d’un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

  • Art. 742-bis c.p.c.: Ambito di applicazione degli articoli prece

    Art. 742-bis c.p.c.: Ambito di applicazione degli articoli prece

    Art. 742-bis c.p.c. – Ambito di applicazione degli articoli precedenti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.

  • Art. 742 c.p.c.: Revocabilità dei provvedimenti

    Art. 742 c.p.c.: Revocabilità dei provvedimenti

    Art. 742 c.p.c. – Revocabilità dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

  • Articolo 741 Codice di Procedura Civile: Efficacia dei provvedimenti

    Articolo 741 Codice di Procedura Civile: Efficacia dei provvedimenti

    Art. 741 c.p.c. – Efficacia dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

    Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

  • Art. 740 c.p.c.: Reclami del pubblico ministero

    Art. 740 c.p.c.: Reclami del pubblico ministero

    Art. 740 c.p.c. – Reclamo del pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.

  • Articolo 739 Codice di Procedura Civile: Reclami delle parti

    Articolo 739 Codice di Procedura Civile: Reclami delle parti

    Art. 739 c.p.c. – Reclami delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.

    Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

    Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.