Autore: Andrea Marton

  • Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell’errore altrui

    Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell’errore altrui

    Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servzio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

  • Articolo 316-bis Codice Penale: Malversazione a danno dello Stato

    Articolo 316-bis Codice Penale: Malversazione a danno dello Stato

    Art. 316-bis c.p. – Malversazione (di erogazioni pubbliche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    ).

    Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni , finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

  • Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno del

    Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno del

    Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni (pubbliche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    ).

    Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

    Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

  • Articolo 317 Codice Penale: Concussione

    Articolo 317 Codice Penale: Concussione

    Art. 317 c.p. – Concussione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

  • Articolo 317-bis Codice Penale: Pene accessorie

    Articolo 317-bis Codice Penale: Pene accessorie

    Art. 317-bis c.p. – Pene accessorie

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

    Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni .

  • Art. 318 c.p.: Corruzione per l’esercizio della funzione.

    Art. 318 c.p.: Corruzione per l’esercizio della funzione.

    Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni .

  • Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’uffi

    Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’uffi

    Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

  • Articolo 319-bis Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 319-bis Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi .

  • Articolo 319-ter Codice Penale: Corruzione in atti giudiziari

    Articolo 319-ter Codice Penale: Corruzione in atti giudiziari

    Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

    Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

  • Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere uti

    Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere uti

    Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

    Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 .

  • Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico s

    Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico s

    Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

    In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

  • Articolo 321 Codice Penale: Pene per il corruttore

    Articolo 321 Codice Penale: Pene per il corruttore

    Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.