Autore: Andrea Marton

  • Articolo 664 Codice di Procedura Civile: Pagamento dei canoni

    Articolo 664 Codice di Procedura Civile: Pagamento dei canoni

    Art. 664 c.p.c. – Pagamento dei canoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.

    Il decreto è conservato nel fascicolo d’ufficio unitamente a una copia dell’atto di intimazione.

    Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente.

    L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

  • Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell

    Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell

    Art. 663 c.p.c. – Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

    Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

  • Art. 662 c.p.c.: Mancata comparizione del locatore

    Art. 662 c.p.c.: Mancata comparizione del locatore

    Art. 662 c.p.c. – Mancata comparizione del locatore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione.

  • Articolo 661 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 661 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 661 c.p.c. – Giudice competente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.

  • Articolo 660 Codice di Procedura Civile: Forma dell’intimazione

    Articolo 660 Codice di Procedura Civile: Forma dell’intimazione

    Art. 660 c.p.c. – Forma dell’intimazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.

    Il locatore può indicare nell’atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito.

    La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti nell’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 e che sussistendo i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato .

    Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

    Le parti si costituiscono depositando …

    l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.

    Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell’intimato.

    Se l’intimazione non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.

  • Art. 659 c.p.c.: Rapporto di locazione d’opera

    Art. 659 c.p.c.: Rapporto di locazione d’opera

    Art. 659 c.p.c. – Rapporto di locazione d’opera

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

  • Art. 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità

    Art. 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità

    Art. 658 c.p.c. – Intimazione di sfratto per morosità

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore può intimare al conduttore , all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

    Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.

  • Art. 657 c.p.c.: Intimazione di licenza e di sfratto per finita

    Art. 657 c.p.c.: Intimazione di licenza e di sfratto per finita

    Art. 657 c.p.c. – Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.

    Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.

  • Articolo 656 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni

    Articolo 656 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni

    Art. 656 c.p.c. – Impugnazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’articolo 404 secondo comma.

  • Articolo 655 Codice di Procedura Civile: Iscrizione d’ipoteca

    Articolo 655 Codice di Procedura Civile: Iscrizione d’ipoteca

    Art. 655 c.p.c. – Iscrizione d’ipoteca

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

  • Art. 654 c.p.c.: Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

    Art. 654 c.p.c.: Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

    Art. 654 c.p.c. – Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente …

    .

    Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà.

  • Art. 653 c.p.c.: Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

    Art. 653 c.p.c.: Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

    Art. 653 c.p.c. – Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

    Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

    Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.