Art. 395 c.p. Portatori di sfida
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205
[Abrogato]

In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto .

In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85
[Abrogato]