Autore: Andrea Marton

  • Articolo 619 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Articolo 619 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Art. 619 c.p.c. – Forma dell’opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con

    ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.

    Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la

    notificazione del ricorso e del decreto.

    Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni

    altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad

    estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese, altrimenti il giudice provvede

    ai sensi dell’art. 616 tenuto conto della competenza per valore.

  • Articolo 618-bis Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 618-bis Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 618-bis c.p.c. – Procedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

    Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza .

  • Art. 618 c.p.c.: Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

    Art. 618 c.p.c.: Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

    Art. 618 c.p.c. – Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

    All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.

    La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

    .

    Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.

  • Articolo 617 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Articolo 617 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Art. 617 c.p.c. – Forma dell’opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.113a Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.113a

  • Art. 616 c.p.c.: Provvedimenti sul giudizio di cognizione introd

    Art. 616 c.p.c.: Provvedimenti sul giudizio di cognizione introd

    Art. 616 c.p.c. – Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.

  • Articolo 615 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Articolo 615 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Art. 615 c.p.c. – Forma dell’opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

  • Articolo 614 Codice di Procedura Civile: Rimborso delle spese

    Articolo 614 Codice di Procedura Civile: Rimborso delle spese

    Art. 614 c.p.c. – Rimborso delle spese

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione.

    Il giudice dell’esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.

  • Art. 613 c.p.c.: Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione

    Art. 613 c.p.c.: Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione

    Art. 613 c.p.c. – Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione.

    Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto.

  • Articolo 612 Codice di Procedura Civile: Provvedimento

    Articolo 612 Codice di Procedura Civile: Provvedimento

    Art. 612 c.p.c. – Provvedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione.

    Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata.

    Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

  • Articolo 611 Codice di Procedura Civile: Spese dell’esecuzione

    Articolo 611 Codice di Procedura Civile: Spese dell’esecuzione

    Art. 611 c.p.c. – Spese dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

    La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.113a

  • Articolo 610 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti temporanei

    Articolo 610 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti temporanei

    Art. 610 c.p.c. – Provvedimenti temporanei

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.

  • Art. 609 c.p.c.: Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecu

    Art. 609 c.p.c.: Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecu

    Art. 609 c.p.c. – Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

    Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

    Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

    Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.

    Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.

    In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

    Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.