Autore: Andrea Marton

  • Art. 427 c.p.: Danneggiamento seguito da inondazione, frana o va

    Art. 427 c.p.: Danneggiamento seguito da inondazione, frana o va

    Art. 427 c.p. – Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un’inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

    Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

  • Art. 428 c.p.: Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

    Art. 428 c.p.: Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

    Art. 428 c.p. – Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietari, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

    La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

  • Articolo 429 Codice Penale: Danneggiamento seguito da naufragio

    Articolo 429 Codice Penale: Danneggiamento seguito da naufragio

    Art. 429 c.p. Danneggiamento seguito da naufragio

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

    Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

  • Articolo 430 Codice Penale: Disastro ferroviario

    Articolo 430 Codice Penale: Disastro ferroviario

    Art. 430 c.p. Disastro ferroviario

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

  • Art. 431 c.p.: Pericolo di disastro ferroviario causato da danne

    Art. 431 c.p.: Pericolo di disastro ferroviario causato da danne

    Art. 431 c.p. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

    Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Per le strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall’elettricità, o da un altro mezzo di trazione meccanica.

  • Articolo 432 Codice Penale: Attentati alla sicurezza dei trasporti

    Articolo 432 Codice Penale: Attentati alla sicurezza dei trasporti

    Art. 432 c.p. Attentati alla sicurezza dei trasporti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

  • Art. 433 c.p.: Attentati alla sicurezza degli impianti di energi

    Art. 433 c.p.: Attentati alla sicurezza degli impianti di energi

    Art. 433 c.p. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l’illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

    La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

    Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

  • Art. 434 c.p.: Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

    Art. 434 c.p.: Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

    Art. 434 c.p. – Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

    La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

  • Art. 435 c.p.: Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

    Art. 435 c.p.: Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

    Art. 435 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni .

  • Art. 436 c.p.: Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi

    Art. 436 c.p.: Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi

    Art. 436 c.p. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

  • Art. 437 c.p.: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro i

    Art. 437 c.p.: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro i

    Art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

  • Art. 438 Codice Penale: Epidemia

    Art. 438 Codice Penale: Epidemia

    Art. 438 c.p. Epidemia

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte.(1)