Autore: Andrea Marton

  • Art. 488 c.p.: Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applic

    Art. 488 c.p.: Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applic

    Art. 488 c.p. – Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

  • Articolo 489 Codice Penale: Uso di atto falso

    Articolo 489 Codice Penale: Uso di atto falso

    Art. 489 c.p. – Uso di atto falso

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7 .

  • Art. 490 c.p.: Soppressione, distruzione e occultamento di atti

    Art. 490 c.p.: Soppressione, distruzione e occultamento di atti

    Art. 490 c.p. – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7 .

  • Art. 491 c.p.: Documenti equiparati agli atti pubblici agli effe

    Art. 491 c.p.: Documenti equiparati agli atti pubblici agli effe

    Art. 491 c.p. – Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.

    Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.

  • Articolo 491-bis Codice Penale: Documenti informatici

    Articolo 491-bis Codice Penale: Documenti informatici

    Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

  • Art. 492 c.p.: Copie autentiche che tengono luogo degli original

    Art. 492 c.p.: Copie autentiche che tengono luogo degli original

    Art. 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

  • Art. 493 c.p.: Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati

    Art. 493 c.p.: Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati

    Art. 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.

  • Articolo 493-bis Codice Penale: Casi di perseguibilità a querela

    Articolo 493-bis Codice Penale: Casi di perseguibilità a querela

    Art. 493-bis c.p. – Casi di perseguibilità a querela

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

    Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo .

  • Articolo 494 Codice Penale: Sostituzione di persona

    Articolo 494 Codice Penale: Sostituzione di persona

    Art. 494 c.p. Sostituzione di persona

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

  • Art. 495 c.p.: Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico

    Art. 495 c.p.: Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico

    Art. 495 c.p. – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

    La reclusione non è inferiore a due anni:

    1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

    2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

  • Art. 496 c.p.: False dichiarazioni sulla identità o su qualità p

    Art. 496 c.p.: False dichiarazioni sulla identità o su qualità p

    Art. 496 c.p. False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

  • Art. 497 c.p.: Frode nel farsi rilasciare certificati del casell

    Art. 497 c.p.: Frode nel farsi rilasciare certificati del casell

    Art. 497 c.p. – Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.