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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 497 c.p. – Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 496 - Art. 496 c.p.: False dichiarazioni sulla identità o su qualità p→Cod. pen. art. 498 - Articolo 498 Codice Penale: Usurpazione di titoli o di onori→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 495 c.p.: Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico→Art. 499 c.p.: Distruzione di materie prime o di prodotti agrico→Articolo 494 Codice Penale: Sostituzione di persona→Art. 500 c.p.: Diffusione di una malattia delle piante o degli a→Articolo 493-bis Codice Penale: Casi di perseguibilità a querela→Art. 493 c.p.: Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati→Art. 501 c.p.: Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubbli
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 497 c.p. Punisce chi ottiene con frode un certificato penale del casellario giudiziale o di terzi, oppure ne usa impropriamente per scopo diverso. Pena: 6 mesi reclusione o multa fino a 1 milione lire.
Ratio
L'articolo 497 tutela l'integrità e la corretta circolazione dei certificati penali rilasciati dal casellario giudiziale, registro pubblico che raccoglie tutte le decisioni penali di condanna. La ratio è duplice: (1) impedire frodi nell'ottenimento di certificati falsi o relativi a soggetti non legittimati, che potrebbero essere utilizzati per screditare ingiustamente terzi, (2) prevenire l'uso distorto di certificati legittimi per scopi diversi da quelli dichiarati (es. certificato ottenuto per collaudo formale usato per ricatto). La ristretta cornice sanzionatoria (fino a 6 mesi o multa leggera) riflette la minore gravità rispetto a falsità documentale vera e propria (art. 485-490), poiché qui non vi è contraffazione bensì abuso di procedura amministrativa.
Analisi
Il reato articolato in due condotte: (a) procurarsi con frode un certificato del casellario giudiziale proprio o altrui, oppure certificato penale di terzi; (b) fare uso di siffatti certificati per uno scopo diverso da quello per cui sono stati richiesti. Frode significa inganno rispetto all'identità vera del richiedente, oppure sul motivo legittimo della richiesta. Il casellario giudiziale è gestito dal Ministero della Giustizia e rilascia certificati penali solo a richiedenti legittimati (interessato, avvocati, enti pubblici, eccezioni). La second parte del delitto riguarda l'uso improprio: ottenere regolarmente un certificato per valutazione assicurativa, poi usarlo per ricatto o diffamazione, integra il reato. Non è richiesto dolo diretto a danno specifico: basta l'uso per finalità diverse da quelle lecite dichiarate.
Quando si applica
Casistica: un datore di lavoro chiede falsamente un certificato penale di un candidato al casellario, spacciandosi per una società di consulenza HR (frode procedimentale), per poi usarlo per diffamazione online; una persona ottiene legittimamente il proprio certificato penale per scopo dichiarato (richiedente), ma poi lo vende a un'agenzia investigativa privata per uso in procedimenti civili (uso improprio); un soggetto si fa rilasciare un certificato penale altrui presentandosi falsamente come il soggetto medesimo (frode identitaria); un creditore ottiene il certificato penale del debitore con scopo di indagine personale, poi lo diffonde nei social per denigrare pubblicamente il debitore (uso distorto).
Connessioni
Articoli correlati: 485-490 c.p. (falsità documentale, norma più grave), 494 c.p. (sostituzione di persona), 495-496 c.p. (false dichiarazioni a pubblico ufficiale), 640 c.p. (truffa), D.M. 19 novembre 2014 (Regolamento casellario giudiziale), art. 359 Codice procedura penale (obbligo di denunzia per pubblici ufficiali). Il casellario giudiziale è disciplinato dal D.M. citato e dalla L. 1159/1871. Se l'uso fraudolento causa danno patrimoniale specifico, concorre anche art. 640 (truffa).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, agente di una società di investigazioni private, contatta il casellario giudiziale spacciandosi per un avvocato e ottenendo il certificato penale di Caio (suo cliente) con scopo dichiarato di verifica professionale. In realtà, usa il certificato per venderlo a una rivista di gossip che lo pubblica senza autorizzazione, screditando Caio. Tizio integra art. 497 per duplice condotta: frode nel procurarsi (falsa qualità di avvocato) e uso improprio (diffusione mediatica anziché verifica legittima).
Caso 2: Sempronio è candidato a una posizione manageriale
Caio, suo competitor, richiede falsamente un certificato penale di Sempronio spacciandosi per il datore di lavoro (con carta intestata contraffatta), asserendo di avere il consenso di Sempronio. Ottiene il certificato e lo diffondi fra i colleghi per sabotare la candidatura. Integra sia frode nel procurarsi (falsa identità di datore), sia uso improprio (diffusione fra colleghi anziché valutazione legittima).
Domande frequenti
Chi può richiedere legittimamente un certificato penale dal casellario?
L'interessato stesso, i suoi avvocati in suo nome, enti pubblici per funzioni ufficiali, società autorizzate per verifiche assicurative/creditizie. Richiedere con false qualifiche integra frode ex art. 497.
Se ottengo legittimamente il mio certificato ma lo uso per ricatto, è reato?
Sì, integra art. 497 (uso improprio) e art. 629 c.p. (tentativo di estorsione/ricatto). L'ottenimento legittimo non giustifica l'uso distorto della documentazione penale.
Quale è la pena per art. 497?
Reclusione fino a 6 mesi oppure multa fino a 1 milione di lire (importo storico non aggiornato a euro, equivarrebbe a circa 516 euro). È una sanzione relativamente lieve rispetto a falsità documentale grave.
Se un'agenzia investigativa usa illegittimamente il mio certificato penale, posso denunciare?
Sì, puoi denunciare il responsabile per art. 497 (uso improprio) e contemporaneamente agire civilmente per danno reputazionale e all'immagine. L'agenzia potrebbe essere responsabile di reato e danno risarcibile.
Che differenza c'è tra art. 497 e falsificazione di documento?
Art. 497 riguarda abuso della procedura legittima di rilascio (frode amministrativa e uso distorto). Falsificazione ex art. 485-490 riguarda la contraffazione materiale o ideologica di un documento. Art. 497 è meno grave perché non comporta falsificazione bensì abuso di certificato legittimo.
Fonti consultate: 2 fontei verificate