Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 495 c.p. – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

In sintesi

  • Punizione per falsa attestazione/dichiarazione sulla propria o altrui identità al pubblico ufficiale
  • Pena ordinaria: reclusione 1-2 anni
  • Aggravante: false dichiarazioni negli atti di stato civile (pena minima 2 anni)
  • Aggravante: falsa identità all'Autorità giudiziaria o falsificazione del casellario giudiziale (pena minima 2 anni)
Indice dei contenuti

Art. 495 c.p. Punisce false dichiarazioni sulla identità o qualità personali fatte al pubblico ufficiale. Pena ordinaria 1-2 anni, aggravata per atti stato civile, falsa identità a magistrato o falsificazione casellario giudiziale.

Ratio

L'articolo 495 tutelae la correttezza della comunicazione diretta fra cittadino e pubblico ufficiale, fondamento della legalità amministrativa e della certezza giuridica dello stato. La ratio distintiva rispetto a art. 494 (sostituzione di persona) è che qui il pubblico ufficiale è controparte dichiarante, e la falsità è una dichiarazione orale o scritta resa a lui (non un documento che il pubblico ufficiale redige). La divisione fra comma 1 (pena ordinaria) e comma 2 (aggravanti) riflette il grado di gravità: falsità negli atti di stato civile pregiudicano la registrazione della propria identità anagrafica in modo stabile; falsità rese all'Autorità giudiziaria (durante un processo, interrogatorio, perizia) inquinano il procedimento stesso e la certezza delle sentenze.

Analisi

Il comma 1 richiede tre elementi: (a) dichiarazione o attestazione falsamente resa (atteggiamento consapevolmente mendace); (b) al pubblico ufficiale (nel contesto delle sue funzioni ufficiali); (c) sulla propria o altrui identità, stato o altre qualità personali. Qualità personali includono nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, professione, stato civile. Il comma 2 introduce due ipotesi di aggravamento: la reclusione non è inferiore a due anni se: (1) si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile (registri dell'Anagrafe), (2) la falsa dichiarazione sulla propria identità/stato/qualità è resa all'Autorità giudiziaria da un imputato o indagato, oppure se la falsità nel casellario giudiziale causa l'iscrizione di una decisione penale sotto falso nome. Quest'ultimo caso è particolarmente grave perché compromette l'integrità dei registri penali nazionali.

Quando si applica

Casistica ordinaria (comma 1): un cittadino presenta falso certificato anagrafico alla questura per ottenere il passaporto; una persona dichiara falsamente lo stato civile (dicendo di essere divorziato quando è ancora coniugato) al notaio per stipulare un contratto di matrimonio; un genitore attesta falsamente al comune l'identità del figlio per modificare l'iscrizione anagrafica. Aggravante stato civile (comma 2, ipotesi 1): false dichiarazioni rese direttamente all'ufficiale di stato civile nel corso della registrazione dell'atto di matrimonio, divorzio, nascita, morte. Aggravante giudiziaria (comma 2, ipotesi 2): un imputato nega la propria identità durante l'interrogatorio innanzi al giudice; una persona sottoposta a indagini si presenta al PM con falso nome; per effetto di questa falsa dichiarazione, una sentenza di condanna viene iscritta nel casellario giudiziale sotto il nome falso anziché il vero.

Connessioni

Articoli correlati: 494 c.p. (sostituzione di persona, forma meno grave, pena fino a 1 anno), 496 c.p. (false dichiarazioni a pubblico ufficiale fuori dai casi di art. 495, pena 1-5 anni), 485-490 c.p. (falsità in documenti), 361 c.p. (abuso d'ufficio), 335-340 c.p.p. (querela e sua presentazione). Leggi collegate: D.P.R. 396/2000 (stato civile), Codice Civile 63-100 (diritti della personalità, capacità giuridica). L'art. 495 si distingue da art. 496 per la pena ordinaria inferiore e per il coinvolgimento di pubblico ufficiale, art. 496 riguarda False dichiarazioni a incaricati di servizio pubblico in contesti meno formali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio si presenta in questura per rinnovare la patente

Falsamente dichiara all'ufficiale di aver risieduto continuativamente in Italia negli ultimi tre anni, quando in realtà è rientrato poco fa dall'estero. La dichiarazione falsa sulla propria residenza (qualità personale) costituisce reato ex art. 495 comma 1, pena 1-2 anni.

Caso 2: Caso 2

Caio, processato per furto, durante l'interrogatorio innanzi al giudice nega falsamente di essere Caio Rossi (il vero imputato) e afferma di essere Giorgio Verdi. Per effetto di questa falsa dichiarazione sulla propria identità resa all'Autorità giudiziaria, la sentenza di condanna viene inizialmente iscritta nel casellario giudiziale sotto il falso nome. Caio risponde di art. 495 comma 2 (aggravante giudiziaria), pena non inferiore a 2 anni.

Domande frequenti

Quali sono pubblici ufficiali per i fini dell'art. 495?

Pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) sono gli ufficiali di anagrafe/stato civile, carabinieri, polizia, magistrati, notai, dottori commercialisti. L'importante è che la dichiarazione sia resa 'nel contesto delle loro funzioni ufficiali'.

Se dichiaro falsamente il mio stato civile al notaio, che crimine commetto?

Art. 495 comma 1, pena 1-2 anni di reclusione. Se invece la falsa dichiarazione è resa direttamente all'ufficiale di stato civile durante la registrazione (matrimonio, divorzio), scatta l'aggravante di art. 495 comma 2 (pena minimo 2 anni).

Qual è la differenza tra art. 495 e art. 496?

Art. 495: dichiarazione falsa resa AL pubblico ufficiale (contesto ufficiale) sulla propria/altrui identità. Art. 496: dichiarazione falsa resa a pubblico ufficiale o incaricato di servizio pubblico, fuori dei casi di art. 495, su identità/qualità. Pena 495: 1-2 anni. Pena 496: 1-5 anni.

Se un pubblico ufficiale mi sbaglia il nome nel documento, posso essere punito se non lo correggo?

No, il reato è tuo solo se TU dichiari falsamente. Se l'ufficiale commette errore di transcrizione nonostante tu abbia dichiarato il vero, non sei punibile ex art. 495. Se però tu consenti colpevolmente all'errore, la colpevolezza dipende dalla consapevolezza.

Se dichiaro falso stato civile per ottenere un assegno di divorziato, quali reati commetto?

Dichiararsi falsamente divorziato a un pubblico ufficiale configura art. 495. Se ottieni indebitamente un assegno (furto di pubblico denaro), concorre anche art. 640 (truffa) e possibili ipotesi di appropriazione indebita. Sono reati concorrenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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