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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 490 c.p. – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7 .
Vedi anche
→Cod. pen. art. 489 - Articolo 489 Codice Penale: Uso di atto falso→Cod. pen. art. 491 - Art. 491 c.p.: Documenti equiparati agli atti pubblici agli effe→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 491-bis Codice Penale: Documenti informatici→Art. 488 c.p.: Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applic→Art. 492 c.p.: Copie autentiche che tengono luogo degli original→Art. 487 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico→Art. 493 c.p.: Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati→Articolo 493-bis Codice Penale: Casi di perseguibilità a querela→Art. 486 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi distrugge, sopprime o occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri è punito come per la falsità, secondo la natura del documento.
Ratio
L'articolo 490 affronta il versante simmetrico della falsità: non la creazione di un falso, ma la distruzione del vero. La ratio è di protezione della certezza documentale: un atto vero, soppresso o distrutto, crea una lacuna di prova che compromette la fiducia nei rapporti giuridici tanto quanto un falso. Il legislatore sceglie di equiparare la pena: non crea una categoria separata, ma rimanda alle disposizioni sulla falsità vera. Tuttavia, la soppressione è formalmente diversa dalla falsificazione: nel primo caso il documento scompare, nel secondo viene alterato. La ratio comune è il danno alla certezza.
Il legislatore assume che il soggetto che distrugge un documento vero lo fa consapevolmente, per nascondere fatti sconvenevolmente veri. Così punisce il dolo di occultamento, non una negligenza.
Analisi
La norma menziona tre condotte alternative: distruggere (rendere inservibile, bruciarsi, strappare), sopprimere (far scomparire, sottrarre), occulare (nascondere ma mantenere intatto). La prima parte della norma stabilisce che 'Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.' Questo significa: se l'atto distrutto è pubblico e falsità ideologica, art. 476 (4-8 anni); se pubblico e falsità materiale, art. 477 (3-12 anni); se privato e falsità, art. 482 o 485 (a seconda della natura, 6 mesi-3 anni). La pena è scelta dal giudice secondo la natura e la gravità della soppressione.
Il secondo comma rimanda al capoverso di art. 489: cioè, chiunque distrugge un atto senza aver volontariamente partecipato alla sua creazione (se creazione ci fosse stata) beneficia della riduzione di un terzo.
Quando si applica
Caso: un debitore, obbligato al pagamento, distrugge la cambiale sottoscritta dal creditore per negarsi di pagare. Commette reato ai sensi di art. 490. Se la cambiale è equiparata ad atto pubblico (art. 491), la pena è quella grave di art. 476. Altro esempio: Tizio, titolare di azienda, scopre che suo socio Caio ha redatto una scrittura privata di trasferimento di quote a favore di terzi (senza consenso di Tizio), e Tizio la brucia. Anche se l'atto falsificato non avrebbe avuto valore, la sua distruzione è reato ai sensi di art. 490 (pena da art. 485, 6 mesi-3 anni). Ancora: un impiegato municipale, dopo aver redatto un verbale di verbale di controllo ambientale negativo, lo occulta nel cassetto per evitare che il suo superiore lo veda. Commette soppressione di atto pubblico (art. 490), con pena da art. 476 o 477 a seconda della gravità.
Connessioni
L'articolo 490 è strettamente legato all'intero capo III sulla falsità (artt. 476-492). Il suo ruolo è compensare la mancanza di un reato specifico di 'destruzione di documento' creando un parallelo con la falsità. Va coordinato con l'art. 491 (testamenti olografi e titoli di credito) per stabilire se l'atto distrutto è equiparato a pubblico. Importante anche la connessione con il diritto civile: la soppressione può inficiare la validità di un contratto o di una successione, così il reato penale aggrava la situazione. Per le implicazioni processuali, cfr. art. 514 c.p.p. (inutilizzabilità di dichiarazioni confessorie estorte).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono soci di una società
Caio redige una scrittura privata di trasferimento di quota da Tizio a Mevio, senza consenso di Tizio. Tizio scopre il documento e, sapendo che è vero, lo brucia integralmente. Anche se Caio avrebbe potuto commettere falsità redassendo un trasferimento non autorizzato, Tizio non occulta un falso, ma distrugge un vero. Incorre in art. 490 (soppressione di scrittura privata), con pena da art. 485 (6 mesi-3 anni).
Caso 2: Caso 2
Mevio, cancelliere di un tribunale, riceve l'ordine di archiviare una sentenza di condanna di un amico (Filano). Invece di archiviarla regolarmente, Mevio la sottrae dal fascicolo e la distrugge. La sentenza è atto pubblico vero. Mevio commette soppressione di atto pubblico (art. 490), con pena da art. 476 (falsità ideologica pubblica, 4-8 anni) o da art. 477 (falsità materiale pubblica, 3-12 anni) a seconda della valutazione della gravità. La distruzione di un atto processuale è considerata reato grave perché compromette la certezza giurisdizionale.
Domande frequenti
Distruggere un contratto privato vero è reato?
Sì, secondo l'art. 490. Se il contratto è vero e autenticato (come una ricevuta sottoscritta), la sua distruzione è equiparata alla falsità privata (art. 485): 6 mesi-3 anni. Se il contratto era già privo di autenticazione e semplice scrittura di fatto, la situazione è meno grave, ma il reato rimane.
Se distruggo per errore un documento (non per dolo), sono punibile?
No, il reato di art. 490 presuppone il dolo, cioè la consapevolezza e l'intenzione di distruggere un atto vero. La distruzione accidentale non è reato. Se avete appiccato il fuoco ignari della presenza del documento, l'elemento soggettivo manca.
Occultare un documento (nasconderlo ma non bruciarlo) è lo stesso reato?
Sì, l'art. 490 menziona espressamente anche 'occulata': nascondere un documento vero in un luogo inaccessibile ha la medesima gravità della distruzione fisica, perché lo rende di fatto inutilizzabile e compromette la prova.
Se occulto un documento per poi usarlo io personalmente, è comunque reato?
Sì. Il reato è la soppressione/occultamento in sé, indipendentemente dalla finalità successiva. Se nascondete un contratto per usarlo in seguito segretamente, comunque commettete soppressione di atto vero.
La riduzione di pena di un terzo per chi non ha concorso nella falsità si applica anche qui?
Sì, il secondo comma dell'art. 490 rimanda al capoverso di art. 489: se il documento distrutto non è stato falsificato da voi, ma dal colpevole di un falso, potete beneficiare della riduzione di un terzo. Però dovete provare di non aver partecipato alla falsità originaria.
Fonti consultate: 2 fontei verificate