Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 490 c.p.p. – Accompagnamento coattivo dell’imputato assente
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Accompagnamento coattivo dell’imputato assente
1. Il giudice, a norma dell’articolo 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 489 - Articolo 489 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni del contum…→Cod. proc. pen. art. 491 - Articolo 491 Codice di Procedura Penale: Questioni preliminari→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 488 c.p.p.: Assenza e allontanamento volontaria dell’imputa→Art. 492 c.p.p.: Dichiarazione di apertura del dibattimento→Articolo 487 Codice di Procedura Penale: Contumacia dell’imputato→Articolo 493 Codice di Procedura Penale: Richieste di prova→Art. 486 c.p.p.: Impedimento a comparire dell’imputato o del dif→Art. 494 c.p.p.: Dichiarazioni spontanee dell’imputato→Articolo 485 Codice di Procedura Penale: Rinnovazione della citazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace quando necessaria la sua presenza per l'assunzione di prova diversa dall'esame.
Ratio
La norma bilancia il diritto del procedimento a ottenere prove rilevanti con il diritto di libertà personale dell'imputato. L'accompagnamento coattivo è misura estrema e residuale, applicabile solo quando la prova non può essere acquisita altrimenti. Rappresenta un'eccezione al principio di dignità procedurale dell'imputato.
Analisi
La norma rimanda all'art. 132 c.p.p., che disciplina l'accompagnamento coattivo come misura coercitiva utilizzata dal giudice su istanza del pubblico ministero. La disposizione ristringe l'applicazione all'ipotesi dove l'imputato sia assente (art. 488) o contumace (art. 487), e la sua presenza sia indispensabile per l'acquisizione di una prova che non sia l'esame dell'imputato. La ratio esclude l'esame perché quest'ultimo segue iter procedurale diverso.
Quando si applica
L'accompagnamento coattivo si applica in ipotesi quali: ricognizione di luogo, ricognizione di persona, partecipazione a perizia (per misurazioni corporee, ecc.), rilievi somatici, test scientifici. Non si applica se la prova richiesta è l'esame dell'imputato stesso, il quale segue le norme sulla testimonianza con diritto al silenzio.
Connessioni
Rimandi: art. 132 c.p.p. (accompagnamento coattivo generico), art. 488 (assenza volontaria, abrogato), art. 487 (contumacia, abrogato), art. 494 (esame imputato), art. 503 c.p.p. (esame imputato e diritto al silenzio). La norma rientra nel sistema complessivo di coercizione processuale e separazione fra diritto di difesa e dovere di fornire materiale probatorio.
Casi pratici
Caso 1: Tizio, imputato di violenza sessuale, non compariva alle udienze
Il giudice riteneva essenziale la ricognizione di Tizio da parte della vittima per l'identificazione certa dell'autore. Su istanza del pubblico ministero, il giudice dispone l'accompagnamento coattivo di Tizio al processo per la ricognizione, a norma dell'art. 490. La prova risulta positiva e identifica Tizio come autore.
Caso 2: Sempronio era assente dal dibattimento per motivi di salute
Una perizia antropologica era necessaria per valutare l'imputazione di lesioni personali (necessitava della misurazione del corpo di Sempronio). Il giudice, sentito il perito, ordina l'accompagnamento coattivo di Sempronio all'aula per la perizia, subordinatamente al parere medico sulla idoneità fisica.
Domande frequenti
Cosa significa accompagnamento coattivo?
È una misura coercitiva che forza la tua presenza in aula quando il giudice ritiene necessaria la tua partecipazione a una prova (ricognizione, perizia). È disposto dal giudice, non dal pubblico ministero, e deve essere proporzionato all'esigenza probatoria.
Quali prove richiedono il mio accompagnamento coattivo?
Ricognizioni personali (identificazione da parte di testimoni), ricognizioni di luogo, perizie che richiedono misurazioni corporee, test scientifici. Non l'esame ordinario, che segue regole diverse.
Posso rifiutare di sottopormi all'accompagnamento coattivo?
No, è un ordine del giudice coercitivo. Tuttavia, il giudice valuterà se il rifiuto comporta violenza ingiustificata. Se la prova non è realmente necessaria, il giudice può riconsiderare l'ordine.
L'accompagnamento è sempre obbligatorio se assente o contumace?
No, è facoltativo e discrezionale del giudice. Il giudice lo ordina solo se ritiene la prova essenziale e non acquisibile diversamente. Deve provare la necessità, non la mera opportunità.
Chi organizza materialmente l'accompagnamento?
La polizia giudiziaria esegue l'ordine del giudice. Se sei detenuto, la struttura carceraria coordina il trasferimento. Se libero, la forza pubblica provvede a condurti in aula secondo le modalità indicate dal giudice.