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Art. 490 c.p.p. – Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il giudice, a norma dell’art. 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente (488) o contumace (487), quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace quando necessaria la sua presenza per l'assunzione di prova diversa dall'esame.
Ratio
La norma bilancia il diritto del procedimento a ottenere prove rilevanti con il diritto di libertà personale dell'imputato. L'accompagnamento coattivo è misura estrema e residuale, applicabile solo quando la prova non può essere acquisita altrimenti. Rappresenta un'eccezione al principio di dignità procedurale dell'imputato.
Analisi
La norma rimanda all'art. 132 c.p.p., che disciplina l'accompagnamento coattivo come misura coercitiva utilizzata dal giudice su istanza del pubblico ministero. La disposizione ristringe l'applicazione all'ipotesi dove l'imputato sia assente (art. 488) o contumace (art. 487), e la sua presenza sia indispensabile per l'acquisizione di una prova che non sia l'esame dell'imputato. La ratio esclude l'esame perché quest'ultimo segue iter procedurale diverso.
Quando si applica
L'accompagnamento coattivo si applica in ipotesi quali: ricognizione di luogo, ricognizione di persona, partecipazione a perizia (per misurazioni corporee, ecc.), rilievi somatici, test scientifici. Non si applica se la prova richiesta è l'esame dell'imputato stesso, il quale segue le norme sulla testimonianza con diritto al silenzio.
Connessioni
Rimandi: art. 132 c.p.p. (accompagnamento coattivo generico), art. 488 (assenza volontaria, abrogato), art. 487 (contumacia, abrogato), art. 494 (esame imputato), art. 503 c.p.p. (esame imputato e diritto al silenzio). La norma rientra nel sistema complessivo di coercizione processuale e separazione fra diritto di difesa e dovere di fornire materiale probatorio.
Domande frequenti
Cosa significa accompagnamento coattivo?
È una misura coercitiva che forza la tua presenza in aula quando il giudice ritiene necessaria la tua partecipazione a una prova (ricognizione, perizia). È disposto dal giudice, non dal pubblico ministero, e deve essere proporzionato all'esigenza probatoria.
Quali prove richiedono il mio accompagnamento coattivo?
Ricognizioni personali (identificazione da parte di testimoni), ricognizioni di luogo, perizie che richiedono misurazioni corporee, test scientifici. Non l'esame ordinario, che segue regole diverse.
Posso rifiutare di sottopormi all'accompagnamento coattivo?
No, è un ordine del giudice coercitivo. Tuttavia, il giudice valuterà se il rifiuto comporta violenza ingiustificata. Se la prova non è realmente necessaria, il giudice può riconsiderare l'ordine.
L'accompagnamento è sempre obbligatorio se assente o contumace?
No, è facoltativo e discrezionale del giudice. Il giudice lo ordina solo se ritiene la prova essenziale e non acquisibile diversamente. Deve provare la necessità, non la mera opportunità.
Chi organizza materialmente l'accompagnamento?
La polizia giudiziaria esegue l'ordine del giudice. Se sei detenuto, la struttura carceraria coordina il trasferimento. Se libero, la forza pubblica provvede a condurti in aula secondo le modalità indicate dal giudice.