Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 488 c.p.p. – Assenza e allontanamento volontario dell’imputato

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Le disposizioni degli articoli 486 e 487 non si applicano quando l’imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

L’imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l’imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
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In sintesi

  • Norma abrogata che disciplinava assenza volontaria e consensuale
  • Permetteva il procedimento anche se l'imputato rifiutava di assistere
  • Prevedeva rappresentanza sempre tramite difensore
  • Equiparava allontanamento temporaneo a presenzialità (fiction legale)
Indice dei contenuti

Articolo abrogato che consentiva il procedimento in assenza volontaria dell'imputato o del difensore, con rappresentanza legale.

Ratio

La norma perseguiva l'efficienza processuale consentendo che il dibattimento proseguisse nonostante l'assenza (anche volontaria) dell'imputato, purché sempre rappresentato. Rifletteva il superamento della dottrina ottocentesca che configurava il processo come inevitabilmente dialogico fra il giudice e l'imputato fisicamente presente.

Analisi

Il comma 1 escludeva l'applicazione degli artt. 486 e 487 (impedimento e contumacia) quando l'imputato, anche se impedito, richiedeva o consentiva il procedimento in sua assenza, oppure rifiutava di assistere (se detenuto). La norma garantiva comunque la rappresentanza difensoriale. Il comma 2 prevedeva che l'imputato allontanatosi dall'aula dopo comparsa iniziale restasse considerato presente ai fini processuali. Il comma 3 estendeva tale fictio iuris anche all'evasione dello stesso durante il dibattimento.

Quando si applica

Non si applica più nel vigente codice. Il sistema moderno privilegia maggiormente la presenzialità dell'imputato, specialmente quando contestato su fattispecie gravi, sebbene consenta eccezioni in ipotesi specifiche.

Connessioni

Rimandi storici: artt. 486-487 (impedimento, contumacia, entrambi abrogati), art. 475-2 e 488 (presenzialità), art. 385 c.p. (evasione dal carcere). Nel sistema vigente: la disciplina è stata ricondotta agli artt. 488-491 con regole differenti. La tutela della difesa in assenza è ora valutata con criteri di opportunità processuale, non automaticamente garantita.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, imputato di violenza privata, comunica al giudice che per ragioni di salute psichica preferisce non partecipare al dibattimento; nomina difensore. Secondo la norma abrogata, il giudice autorizzava il procedimento in assenza, con rappresentanza piena del difensore (fiction legale di presenzialità mediante mandato).

Caso 2: Caso 2

Mevio, detenuto in una struttura a distanza, rifiuta di partecipare a un'udienza via videoconferenza e comunica al magistrato di sorveglianza l'intenzione di stare lontano dall'aula. La norma consentiva al giudice di procedere con la rappresentanza del difensore, senza che il rifiuto creasse situazione di contumacia formale.

Domande frequenti

L'articolo 488 è ancora vigente?

No, è abrogato nel codice vigente. Tuttavia, il giudice può ancora autorizzare il procedimento in assenza se consensuale, purché tu sia sempre rappresentato da difensore.

Posso chiedere di non essere presente al dibattimento?

Sì, puoi richiedere di non partecipare, ma il giudice valuterà l'opportunità della richiesta, specialmente se il procedimento riguarda reati gravi. Se autorizzato, sei rappresentato dal tuo difensore.

Se mi allontano dall'aula, il processo si interrompe?

Nel sistema attuale, l'allontanamento volontario può costituire mancanza di partecipazione. La fiction legale della norma abrogata (considerarti presente per allontanamento volontario) non esiste più; il giudice valuterà caso per caso.

Se sono detenuto e rifiuto di venire in aula via videoconferenza, cosa succede?

Il giudice può procedere con il tuo difensore, ma la valutazione della proporzionalità è più severa oggi. Nel passato, il rifiuto era facilmente assimilato ad assenza consensuale; attualmente, il giudice esamina le cause del rifiuto.

Il mio difensore può rappresentarmi completamente se io non sono presente?

Sì, il difensore ha pieni poteri di rappresentanza processuale in tua assenza. Tuttavia, se il giudice ritiene necessaria la tua testimonianza personale o dichiarazioni, può ordinare il tuo accompagnamento coattivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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