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Art. 485 c.p.p. – Rinnovazione della citazione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
ABROGATO
1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio (143 att.) quando è provato o appare probabile che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli artt. 159, 161 comma 4 e 169.
2. La probabilità che l’imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo abrogato. Disponeva che il giudice rinnovasse la citazione se l'imputato non ne aveva avuto effettiva conoscenza.
Ratio
Sebbene abrogata, la norma rappresentava una tutela procedurale fondamentale: garantiva al cittadino il diritto di conoscere l'esistenza di un procedimento penale a suo carico. L'abrogazione nel 1989 ha comportato il trasferimento di tali garanzie a diverse sedi normative, in particolare agli artt. 486 e 489.
Analisi
Il comma 1 disponeva che il giudice potesse disporre la rinnovazione della citazione quando risultava provato o probabile che l'imputato non ne avesse avuto effettiva conoscenza, a condizione che il fatto non fosse dovuto a colpa dell'imputato stesso. Il comma 2 delegava al giudice la valutazione libera della probabilità di mancata conoscenza, escludendo impugnazioni su questa valutazione.
Quando si applica
Poiché abrogata, la norma non ha più applicazione nel vigente codice di rito. Tuttavia, il suo contenuto sostanziale è stato traslato ad altre disposizioni. La giurisprudenza odierna applica protezioni similari attraverso i meccanismi di rinnovazione citazionale descritti agli artt. 486-487 in capo al giudice dibattimentale.
Connessioni
Rimandi storici: art. 143 att. (rinnovazione citazione, disposizione del codice anterior al 1989), art. 159, 161 comma 4, 169 c.p.p. (notificazione). Nel codice attuale: artt. 486 (impedimento a comparire), 487 (contumacia), 489 (dichiarazioni contumace). Le garanzie procedurali sono oggi disciplinate diversamente ma perseguono finalità analoghe.
Domande frequenti
L'articolo 485 è ancora in vigore?
No, è abrogato dal vigente codice di procedura penale. Le sue funzioni sono state trasferite ad altre disposizioni, in particolare agli articoli 486 e 487 che disciplinano impedimenti e contumacia dell'imputato.
Come si rinuova la citazione oggi se non la ricevo?
Se non ricevi la citazione, il procedimento può proseguire in tua contumacia. Tuttavia, gli artt. 486-487 consentono al giudice di sospendere o rinviare il dibattimento se provato che l'assenza è dovuta a legittimo impedimento o mancata conoscenza.
Quali articoli attuali sostituiscono questa norma?
Gli articoli 486 e 487 disciplinano rispettivamente l'impedimento a comparire e la contumacia. Il sistema attuale prevede protezioni diverse ma équivalenti: il giudice conserva potere discrezionale nella valutazione della conoscenza effettiva.
Se ricevuta la citazione sbagliata, posso invocare la mancata conoscenza?
Nel sistema attuale, la mancata conoscenza della citazione è valutata dal giudice secondo criteri oggettivi (se l'indirizzo era esatto, se consegnata a persona idonea). La valutazione discrezionale segue gli artt. 486-489, non più l'art. 485 abrogato.
Chi ha diritto alla rinnovazione della citazione nel sistema attuale?
L'imputato che dimostra assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento può richiedere rinvio/sospensione secondo l'art. 486. La rinnovazione citazionale è oggi eccezione, non regola.