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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 486 c.p.p. – Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

ABROGATO

1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio (143 att.).

2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende (477) o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.

4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti (475-2, 488).

5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

In sintesi

  • Norma abrogata nel vigente codice di procedura penale
  • Disciplinava impedimenti per caso fortuito, forza maggiore, legittimi impedimenti
  • Prevedeva sospensione o rinvio del dibattimento
  • Funzioni trasferite a normative successive

Articolo abrogato che disciplinava l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore e i conseguenti rinvii processuali.

Ratio

La norma abrogata perseguiva il fine di garantire il diritto di difesa mediante la possibilità di rinviare il processo quando l'imputato o il difensore non potessero comparire per ragioni estrinseche. Rifletteva il principio della partecipazione consapevole all'aula e dell'esercizio effettivo del diritto di difesa, fondamenti della giustizia penale.

Analisi

Il comma 1 autorizzava il giudice a sospendere o rinviare il dibattimento quando l'imputato, pur se detenuto, non compariva alla prima udienza per assoluta impossibilità (caso fortuito, forza maggiore, legittimo impedimento), fissando nuova data e ordinando la rinnovazione citazionale. I commi 2-3 estendevano la medesima disciplina alle successive udienze e alle assenze del difensore (comma 5).

Quando si applica

Non si applica più nel vigente ordinamento. La sua abrogazione segna il passaggio a una disciplina meno permissiva e più ristretta degli impedimenti processuali. L'attuale sistema privilegia maggiormente la celerità processuale rispetto alla flessibilità nei confronti degli impedimenti.

Connessioni

Rimandi storici: art. 477 (sospensione dibattimento), art. 488 (assenza volontaria imputato), art. 475 (avviso preliminare), art. 143 att. (citazione rinnovata). Nel sistema attuale, i meccanismi di tutela della difesa sono disciplinati diversamente: artt. 487-490 affrontano la contumacia e il coatto accompagnamento, art. 491 le questioni preliminari. La ratio di tutela procedimentale persiste in forma diffusa.

Domande frequenti

L'articolo 486 è ancora in vigore?

No, è abrogato dal vigente codice. Tuttavia, protezioni analoghe per situazioni di impedimento sono previste dagli articoli 487 (contumacia) e 490 (accompagnamento coattivo), sebbene con disciplina diversa e meno favorevole all'imputato.

Se ho un legittimo impedimento, come lo faccio valere oggi?

Devi comunicarlo tempestivamente al giudice con evidenza documentale (certificato medico, attestato di forza maggiore). Il giudice valuterà se ricorrono le condizioni per rinvio/sospensione secondo il sistema attuale, che è più restrittivo rispetto alla norma abrogata.

Il mio avvocato non può venire: il processo si rinvia?

Il giudice può designare un difensore sostituto e procedere (art. 484 comma 2), oppure, su richiesta motivata e se il giudice valuta fondato il motivo dell'assenza, può rinviare. Non è automatico come era sotto la norma abrogata.

Come è cambiata la disciplina dell'impedimento?

La normativa attuale privilegia la celerità processuale. Gli impedimenti sono ora vagliati con criteri più severi. La contumacia (art. 487) è la conseguenza ordinaria della mancata comparizione se non riconosciuto il legittimo impedimento.

Posso ricorrere in cassazione per violazione di questa norma abrogata?

No, poiché abrogata non può formare oggetto di ricorso. Tuttavia, se il giudice ha violato le norme vigenti sulla sospensione/rinvio (es. art. 477), il ricorso per vizio procedimentale è ancora possibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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