Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 486 c.p.p. – Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 485 - Articolo 485 Codice di Procedura Penale: Rinnovazione della citaz…→Cod. proc. pen. art. 487 - Articolo 487 Codice di Procedura Penale: Contumacia dell’imputato→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 484 Codice di Procedura Penale: Costituzione delle parti→Art. 488 c.p.p.: Assenza e allontanamento volontaria dell’imputa→Art. 483 c.p.p.: Sottoscrizione e trascrizione del verbale→Articolo 489 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni del contumace→Art. 482 c.p.p.: Diritto delle parti in ordine alla documentazio→Art. 490 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato assente→Articolo 481 Codice di Procedura Penale: Contenuto del verbale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato che disciplinava l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore e i conseguenti rinvii processuali.
Ratio
La norma abrogata perseguiva il fine di garantire il diritto di difesa mediante la possibilità di rinviare il processo quando l'imputato o il difensore non potessero comparire per ragioni estrinseche. Rifletteva il principio della partecipazione consapevole all'aula e dell'esercizio effettivo del diritto di difesa, fondamenti della giustizia penale.
Analisi
Il comma 1 autorizzava il giudice a sospendere o rinviare il dibattimento quando l'imputato, pur se detenuto, non compariva alla prima udienza per assoluta impossibilità (caso fortuito, forza maggiore, legittimo impedimento), fissando nuova data e ordinando la rinnovazione citazionale. I commi 2-3 estendevano la medesima disciplina alle successive udienze e alle assenze del difensore (comma 5).
Quando si applica
Non si applica più nel vigente ordinamento. La sua abrogazione segna il passaggio a una disciplina meno permissiva e più ristretta degli impedimenti processuali. L'attuale sistema privilegia maggiormente la celerità processuale rispetto alla flessibilità nei confronti degli impedimenti.
Connessioni
Rimandi storici: art. 477 (sospensione dibattimento), art. 488 (assenza volontaria imputato), art. 475 (avviso preliminare), art. 143 att. (citazione rinnovata). Nel sistema attuale, i meccanismi di tutela della difesa sono disciplinati diversamente: artt. 487-490 affrontano la contumacia e il coatto accompagnamento, art. 491 le questioni preliminari. La ratio di tutela procedimentale persiste in forma diffusa.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, imputato di ricettazione, si ammala gravemente il giorno dell'udienza preliminare. Possiede certificato medico che ne attesta l'assoluta impossibilità a comparire. Sotto il regime della norma abrogata, avrebbe potuto richiedere il rinvio dell'udienza per case fortuito (grave malattia). Oggi, la tutela è diversamente modulata e il giudice valuta con criteri più restrittivi.
Caso 2: Caso 2
Mevio, difensore di un imputato di truffa, comunica al giudice che, per forza maggiore (calamità naturale che blocca la provincia), non può comparire all'udienza. Secondo la norma abrogata, il giudice avrebbe sospeso o rinviato il dibattimento. Nel sistema attuale, la sospensione è rara e il giudice può procedere con difensore sostituto.
Domande frequenti
L'articolo 486 è ancora in vigore?
No, è abrogato dal vigente codice. Tuttavia, protezioni analoghe per situazioni di impedimento sono previste dagli articoli 487 (contumacia) e 490 (accompagnamento coattivo), sebbene con disciplina diversa e meno favorevole all'imputato.
Se ho un legittimo impedimento, come lo faccio valere oggi?
Devi comunicarlo tempestivamente al giudice con evidenza documentale (certificato medico, attestato di forza maggiore). Il giudice valuterà se ricorrono le condizioni per rinvio/sospensione secondo il sistema attuale, che è più restrittivo rispetto alla norma abrogata.
Il mio avvocato non può venire: il processo si rinvia?
Il giudice può designare un difensore sostituto e procedere (art. 484 comma 2), oppure, su richiesta motivata e se il giudice valuta fondato il motivo dell'assenza, può rinviare. Non è automatico come era sotto la norma abrogata.
Come è cambiata la disciplina dell'impedimento?
La normativa attuale privilegia la celerità processuale. Gli impedimenti sono ora vagliati con criteri più severi. La contumacia (art. 487) è la conseguenza ordinaria della mancata comparizione se non riconosciuto il legittimo impedimento.
Posso ricorrere in cassazione per violazione di questa norma abrogata?
No, poiché abrogata non può formare oggetto di ricorso. Tuttavia, se il giudice ha violato le norme vigenti sulla sospensione/rinvio (es. art. 477), il ricorso per vizio procedimentale è ancora possibile.