← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 514 c.p.p. – Letture vietate

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell’imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’articolo 499, comma 5.

In sintesi

  • Vieta la lettura di verbali di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, salvo i casi esplicitamente previsti dagli articoli 511-513
  • Eccezione: se le dichiarazioni furono assunte in udienza preliminare con presenza dell'imputato o del suo difensore, la lettura è ammessa
  • Vieta lettura dei verbali di attività della polizia giudiziaria fuori dai casi dell'art. 511
  • La polizia giudiziaria esaminata come testimone può utilizzare i verbali per rinfrescare la memoria (art. 499, comma 5)

Vieta la lettura dei verbali di dichiarazioni rese dall'imputato, testimoni e polizia durante le indagini, salvo casi specifici stabiliti dalla legge.

Ratio

L'art. 514 c.p.p. è una norma di chiusura che vieta le letture, sancendo un principio fondamentale: la prova nel dibattimento penale deve essere assunta nell'immediatezza, con le garanzie del contraddittorio. Le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, quando non vi era piena partecipazione della difesa, non possono essere lette al dibattimento se non in deroga esplicita (artt. 511, 512, 512-bis, 513). Questo protegge il diritto di difesa dell'imputato dalla sorpresa e dalla prova 'di second-hand'.

La ratio è quindi di privilegiare l'immediatezza e il contraddittorio: la difesa deve poter replicare in tempo reale, non leggere verbali di mesi precedenti.

Analisi

Il comma 1 vieta la lettura di verbali di dichiarazioni dell'imputato, testimoni e polizia giudiziaria assunti durante indagini preliminari o udienza preliminare, con una sola eccezione strutturale: se le dichiarazioni furono 'assunte in udienza preliminare' secondo gli artt. 498-499 c.p.p. (con presenza garantita dell'imputato o del suo difensore), allora la lettura è ammissibile. Questa eccezione riflette un principio: se la difesa era presente e ha potuto esercitare il cross-examination, la dichiarazione ha una maggior garanzia.

Il comma 2 estende il divieto ai verbali di attività della polizia giudiziaria (es. sopralluoghi, sequestri, documentazioni fotografiche), salvo eccezione dell'art. 511. Consente però all'ufficiale di polizia giudiziaria, se esaminato come testimone al dibattimento, di consultare i propri verbali per rinfrescare la memoria (art. 499, comma 5), senza legittimare una lettura vera e propria davanti al giudice.

Quando si applica

Il PM ha acquisito durante le indagini dichiarazioni di tre testimoni su un furto. Al dibattimento, non tutti i testimoni compariscono. Il PM chiede la lettura dei loro verbali. Il giudice nega: salvo che non ricorrano i presupposti degli artt. 511-513 (dichiarazioni rese in udienza preliminare con contraddittorio, dichiaranti estero contumace, ecc.), la lettura è vietata dal comma 1.

Altro caso: la polizia giudiziaria esegue un sopralluogo durante le indagini e redige un verbale fotografico dettagliato. Al dibattimento, il PM richiede che il verbale sia letto in aula. Divieto: l'art. 514, comma 2, esclude la lettura di verbali di attività della polizia giudiziaria. L'agente di polizia può però essere esaminato come testimone e consultare il suo verbale per rinfrescare la memoria, ma non può essere letto di diritto al giudice.

Connessioni

Art. 498-499 c.p.p. (esame testimoni in udienza preliminare); art. 500 c.p.p. (dichiarazioni registrate); art. 511 c.p.p. (letture ordinariamente ammesse); art. 512 c.p.p. (letture per impossibilità sopravvenuta); art. 512-bis c.p.p. (testimone estero); art. 513 c.p.p. (dichiarazioni dell'imputato); art. 495 c.p.p. (ammissione documenti); art. 3 Cost. (principio di parità delle armi).

Domande frequenti

Che differenza c'è tra letture ammesse (art. 511) e letture vietate (art. 514)?

L'art. 511 consente letture quando sono necessarie (dichiarazioni rese in udienza preliminare, sopravvenuta impossibilità di ripetizione, testimoni esteri, ecc.). L'art. 514 vieta letture di dichiarazioni durante indagini preliminari 'pure' e di atti della polizia giudiziaria, salvo le deroghe. Il principio è: prova nel dibattimento deve avvenire con garanzie di contraddittorio.

Se un testimone è stato esaminato in udienza preliminare alla presenza dell'imputato e del suo difensore, il verbale può essere letto al dibattimento anche se il testimone non compare?

Sì. L'art. 514, comma 1, eccezione esplicita: 'a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore'. Il contraddittorio realizzato in udienza preliminare giustifica la lettura al dibattimento.

Se la polizia giudiziaria redige un verbale di sopralluogo, può il verbale essere letto al giudice durante il dibattimento?

No, salvo l'eccezione dell'art. 511. L'art. 514, comma 2, vieta la lettura di 'verbali e altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria' fuori dall'art. 511. L'agente di polizia, se esaminato come testimone, può consultare il verbale per rinfrescare la memoria, ma il verbale stesso non è leggibile al giudice.

Quale rimedio ha il PM se un testimone non compare al dibattimento e non ricorrono i presupposti per la lettura?

Il PM deve esperire i rimedi alternativi: rogatoria internazionale (se testimone è estero), accompagnamento coattivo (se contumace in Italia), esame a domicilio, videoconferenza. Se nessuno è fattibile, allora potrebbe ricorrere all'art. 512 (impossibilità sopravvenuta) per chiedere la lettura al giudice.

Se un testimone si avvale del diritto di non rispondere, il verbale della sua assenza di dichiarazione può essere letto?

No. Se il testimone si avvale del diritto di non rispondere, il verbale registra il diritto esercitato, non una dichiarazione sostanziale. La lettura di tale verbale (che contiene poco o nulla di probatorio) è vietata salvo che non ricorrano i presupposti degli artt. 511-513, e comunque il valore probatorio sarebbe minimo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.