Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 516 c.p.p. – Modifica della imputazione

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Modifica della imputazione

1. Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sula composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.

In sintesi

  • PM può modificare l'imputazione durante il dibattimento se il fatto risulta diverso da quanto descritto nel decreto di rinvio a giudizio
  • Modifiche che comportano competenza di giudice collegiale richiedono eccepimento entro i termini di decadenza
  • Se emerge reato nuovo che richiederebbe udienza preliminare, il difetto deve essere eccepito subito per non decadere
  • La contestazione della modifica deve avvenire con l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato
Indice dei contenuti

Se il fatto risulta diverso dall'imputazione iniziale durante l'istruzione dibattimentale, il PM modifica l'imputazione e contesta il fatto.

Ratio

L'art. 516 c.p.p. bilancia due esigenze contrapposte: la certezza della imputazione (l'imputato deve sapere di cosa è accusato) e la flessibilità della prova nel dibattimento (può emergere un fatto non previsto dall'accusa iniziale). La norma consente al PM di adattare l'imputazione ai fatti emersi durante l'istruzione dibattimentale, purché il diritto di difesa dell'imputato sia preservato attraverso la contestazione e la concessione di un termine per prepararsi.

Il fondamento costituzionale è l'art. 24 Cost.: il diritto di difesa in giudizio rimane centrale, ma non può bloccare l'evoluzione delle accuse sulla base della prova dibattimentale.

Analisi

Il comma 1 consente la modifica se il fatto 'risulta diverso da come è descritto nel decreto' (429, 450, 456 c.p.p.) 'e non appartiene alla competenza di un giudice superiore'. Il PM modifica e contesta il fatto nuovo. Non è una nuova accusa ex nihilo, ma una ricalibratura sulla base della prova emergente. Il limite della competenza: se la modifica comporterebbe rinvio a magistrato superiore (es., da tribunale monocratico a corte d'assise), la modifica non è ammessa.

Il comma 1-bis introduce protezioni procedurali: se la modifica comporta rinvio a giudice collegiale (monocratico → collegiale), l'inosservanza delle regole sulla composizione deve essere eccepita entro i termini indicati. Il comma 1-ter aggiunge: se emerge un reato che richiede udienza preliminare non tenuta, il difetto deve essere eccepito entro termini brevi (art. 519-520 c.p.p.). Questi termini sono perentori: decadenza se non rispettati.

Quando si applica

Tizio è imputato di rapina qualificata in base a un decreto iniziale. Durante il dibattimento, dalle testimonianze emerge che Tizio non aveva un'arma vera (contrariamente all'imputazione iniziale): il fatto è 'rapina semplice'. Il PM modifica l'imputazione da rapina qualificata a rapina semplice durante il dibattimento. Se la modifica non cambia la composizione del giudice (rimane monocratico), la modifica è ammessa e Tizio ha diritto a un termine per la difesa (art. 519).

Altro caso: Sempronio è imputato di appropriazione indebita. Durante il dibattimento, dagli elementi acquisiti emerge un reato di riciclaggio, connesso ma non previsto dal decreto. Questo reato richiede udienza preliminare (che non si è tenuta). Il PM intende contestare il riciclaggio. Tizio (o il suo difensore) deve eccepire entro i termini dell'art. 519, comma 2 o 520, comma 2, il difetto di udienza preliminare. Se non eccepisce, perde il diritto di impugnare per questo vizio.

Connessioni

Art. 429 c.p.p. (decreto di rinvio a giudizio); Art. 450 c.p.p. (ordinanza di rinvio a giudizio - Tribunale); Art. 456 c.p.p. (ordinanza di rinvio a giudizio - Corte d'assise); Art. 517 c.p.p. (reato concorrente e circostanze aggravanti); Art. 518 c.p.p. (fatto nuovo); Art. 519 c.p.p. (diritti delle parti - termini e ammissione nuove prove); Art. 520 c.p.p. (nuove contestazioni a imputato contumace); Art. 23 c.p.p. (competenza per materia); Art. 24 Cost. (diritto di difesa).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è rinviato a giudizio presso il Tribunale in composizione monocratica per furto di merce in negozio (importo: 500 euro). Durante il dibattimento, dagli elementi acquisiti risulta che il furto fu compiuto in concorso con Caio, e l'importo totale raggiunge i 1.500 euro, fatto che aggrava la pena ma non cambia la competenza (rimane monocratica). Il PM modifica l'imputazione e contesta il concorso. Tizio ha diritto a un termine per la difesa (art. 519). Non sorge questione di decadenza sulla composizione del giudice.

Caso 2: Caso 2

Sempronio è rinviato a giudizio presso il Tribunale per appropriazione indebita (importo: 5.000 euro). Durante il dibattimento, dalle testimonianze emerge che i fondi rubati furono poi riciclati tramite bonifici esteri. Questo riciclaggio è reato connesso ma richiede udienza preliminare. Il PM intende contestare il riciclaggio. Se Sempronio (o il suo difensore) non eccepisce immediatamente il difetto di udienza preliminare nei termini dell'art. 519 o 520, perde il diritto di impugnare per nullità. La tardività dell'eccepimento (es. solo in appello) causa decadenza.

Domande frequenti

Quando il PM modifica l'imputazione durante il dibattimento, ha l'imputato diritto a una dilazione per la difesa?

Sì, salvo che la modifica non riguardi solo la recidiva. Secondo l'art. 519, comma 1, il presidente deve informare l'imputato che può chiedere un termine per la difesa. Se richiesto, il dibattimento è sospeso per non meno del termine per comparire (art. 429) e non più di 40 giorni.

Se la modifica dell'imputazione comporta il rinvio da giudice monocratico a giudice collegiale, è automaticamente nulla?

No, non è automaticamente nulla, ma il vizio deve essere eccepito. Secondo l'art. 516, comma 1-bis, l'inosservanza della composizione è rilevata o eccepita 'a pena di decadenza' immediatamente dopo la nuova contestazione. La decadenza è breve e perentoria.

Se emerge un reato nuovo durante il dibattimento che richiede udienza preliminare, può il PM contestarlo senza udienza preliminare?

No. L'art. 516, comma 1-ter, prevede che il difetto di udienza preliminare deve essere eccepito 'entro il termine indicato dal comma 1-bis', ossia entro termini molto brevi. Se non eccepito, il diritto decade; ma formalmente il reato non potrebbe essere giudicato senza l'udienza preliminare obbligatoria.

Se l'imputato chiede un termine per la difesa dopo la modifica dell'imputazione, quali sono i termini massimi?

Secondo l'art. 519, comma 2, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire (art. 429) ma comunque non superiore a quaranta giorni. È un intervallo fisso e inderogabile.

Può il PM modificare l'imputazione più volte durante lo stesso dibattimento?

La norma non esclude modifiche successive, ma per motivi di efficiency e tutela del diritto di difesa, ogni modifica comporterebbe un nuovo diritto a termine per la difesa (art. 519). Più modifiche potrebbero costituire un abuso del processo se non giustificate da elementi di prova sopravvenuti durante il dibattimento medesimo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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