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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 518 c.p.p. – Fatto nuovo risultante dal dibattimento

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Fuori dei casi previsti dall’art. 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) e per il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell’imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

In sintesi

  • PM può procedere d'ufficio per fatto nuovo completamente diverso, non connesso ai fatti imputati originalmente
  • Presidente può autorizzare contestazione nella medesima udienza se vi è consenso dell'imputato presente, senza pregiudizio per la speditezza
  • La contestazione in forma ordinaria richiede denuncia, indagini e rinvio a giudizio
  • Eccezione: se imputato acconsente, la contestazione può avvenire immediatamente al dibattimento in corso

Se nel corso del dibattimento risulta un fatto nuovo non enunciato nel decreto di rinvio, il PM procede nelle forme ordinarie se deve procedere d'ufficio.

Ratio

L'art. 518 c.p.p. affronta l'ipotesi più radicale: un fatto completamente nuovo, non connesso, non previsto dal decreto di rinvio, che emerge durante il dibattimento. Diversamente dagli artt. 516-517 (che riguardano varianti o reati connessi), qui il fatto è estraneo. Il sistema non consente al PM di 'inventare' accuse durante il dibattimento senza rispettare le forme ordinarie della procedura (denuncia, indagini, rinvio a giudizio). Tuttavia, riconosce un'eccezione pragmatica: se l'imputato acconsente e il presidente ritiene che non vi sia pregiudizio per la speditezza, la contestazione può avvenire immediatamente.

Il fondamento è il diritto di difesa dell'imputato: non può essere sorpreso da accuse radicalmente nuove senza la possibilità di prepararsi. Pero se l'imputato acconsente, questa protezione viene meno volontariamente.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il principio: 'Fuori dei casi previsti dall'art. 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie' se emerge un fatto nuovo per il quale si deve procedere d'ufficio (reati procedibili d'ufficio, come omicidio, furto, ecc., ma non diffamazione o ingiuria che sono procedibili a querela). Non è ammessa la lettura o la contestazione immediata; il PM deve formalizzare una nuova denuncia e avviare formalmente una procedura separata.

Il comma 2 consente un'eccezione: 'il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti'. I requisiti sono cumulativi: (a) richiesta PM; (b) consenso esplicito dell'imputato; (c) assenza di pregiudizio alla speditezza.

Quando si applica

Tizio è imputato di truffa. Durante il dibattimento, da dichiarazioni testimoniali emerge che tre anni prima Tizio aveva compiuto un furto (fatto completamente nuovo e non connesso alla truffa). Il PM intende procedere per il furto. Se il fatto è nuovo e non connesso (come qui), il PM deve procedere nelle forme ordinarie: denuncia formale, indagini, decreto di rinvio a giudizio separato. Non può contestarlo immediatamente in aula.

Eccezione: se Tizio (presente e rappresentato) esplicitamente acconsente ('sì, ammetto anche il furto e voglio che sia giudicato insieme'), e il presidente ritiene che il dibattimento non si allunghi eccessivamente, il presidente può autorizzare la contestazione immediata nella stessa udienza.

Connessioni

Art. 516 c.p.p. (modifica imputazione); Art. 517 c.p.p. (reato connesso); Art. 519 c.p.p. (diritti delle parti); Art. 520 c.p.p. (contestazioni a imputato contumace); Art. 429 c.p.p. (decreto di rinvio); Art. 165 c.p.p. (denuncia); Art. 167 c.p.p. (querela); Art. 409 c.p.p. (chiusura indagini).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra reato nuovo (art. 518) e fatto nuovo?

Il 'fatto nuovo' dell'art. 518 è un reato completamente estraneo, non previsto dal decreto di rinvio e non connesso ai reati già imputati. Il 'reato connesso' degli artt. 516-517 è connesso al reato originario. Un fatto nuovo richiede procedure ordinarie; un reato connesso consente contestazione immediata (con diritto a termine per la difesa).

Se un imputato acconsente alla contestazione di fatto nuovo durante il dibattimento, il consenso è sempre vincolante?

Quasi. L'art. 518, comma 2, richiede tre requisiti cumulativi: (1) richiesta del PM; (2) consenso esplicito dell'imputato presente; (3) assenza di pregiudizio per la speditezza del procedimento. Il presidente ha il potere discrezionale di valutare il terzo requisito.

Se il PM procede nelle forme ordinarie per un fatto nuovo, quale è il primo passo?

Il primo passo è una denuncia o rapporto formale al PM medesimo. Poi il PM apre indagini (se necessario), acquisisce elementi di prova, e infine propone il rinvio a giudizio in un procedimento separato da quello in corso.

Può il presidente ordinare al PM di procedere nelle forme ordinarie se il PM intende contestare fatto nuovo?

Il presidente non può ordinare, ma il comma 1 dell'art. 518 lo prescrive già: 'il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie'. È un obbligo legale, non una facoltà. Il presidente può rifiutare la contestazione immediata se non ricorrono i presupposti del comma 2.

Se emergono più fatti nuovi durante il dibattimento, il PM può contestarli tutti immediatamente se l'imputato acconsente?

Dipende dal numero e dalla complessità. L'art. 518, comma 2, richiede che 'non ne derivi pregiudizio per la speditezza'. Se i fatti nuovi sono molti, il presidente potrebbe ritenere che la speditezza sia compromessa e negare la contestazione immediata, anche con consenso dell'imputato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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