Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 520 c.p.p. – Nuove contestazioni all’imputato (non presente

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Nuove contestazioni all’imputato non presente

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza , il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato , con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove .

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell’articolo 519 commi 2 e 3.

In sintesi

  • Il PM può chiedere contestazione di fatti a imputato contumace (non comparso) o assente (legittimamente dispensato)
  • Il presidente ordina inserzione della contestazione nel verbale e notificazione estratto all'imputato
  • Il dibattimento si sospende e il giudice fissa una nuova udienza
  • Valgono i stessi termini di cui all'art. 519 (5-40 giorni di difesa)
Indice dei contenuti

Quando il PM contesta fatti a imputato contumace o assente, il giudice ordina inserzione verbale e notificazione estratto; il dibattimento sospende per nuova udienza.

Ratio

L'articolo estende il meccanismo di contestazione di nuove circostanze (art. 519) al caso in cui l'imputato sia contumace (non si presenti senza giusta causa) o assente (dispensato legittimamente dal giudice, p.es. per motivi di salute). Anche in questi casi, la procedura deve garantire il diritto alla difesa: il PM non può sorprendere l'imputato con contestazioni nascoste, ma deve notificargli estratto del verbale affinché possa prepararsi alla ripresa.

Il principio di par condicio e di corretta procedura implica che, anche se l'imputato non è presente, abbia diritto di ricevere notizia della contestazione e di preparare difesa.

Analisi

Comma 1 consente al PM, anche in assenza dell'imputato, di chiedere al presidente contestazione di fatti non nel rinvio originario. Il presidente dispone: (a) inserzione della contestazione nel verbale dibattimentale, (b) notificazione estratto all'imputato (copia della contestazione). Questa è forma di notificazione "per estratto", non integrale del verbale.

Comma 2 prescrive la sospensione del dibattimento (art. 477 c.p.p.) e fissazione nuova udienza, osservando i termini dell'art. 519 commi 2 e 3. Significa: termine difesa 5-40 giorni, citazione persona offesa con 5+ giorni, medesimo procedimento della contestazione in presenza.

Quando si applica

Si applica quando: (a) il giudice ha dichiarato l'imputato contumace (per mancata comparizione senza giusta causa), oppure (b) l'ha dispensato dalla comparizione (es. per gravissime ragioni di salute, per carcerazione in altro processo); (c) il PM vuole contestare fatti non nel rinvio a giudizio.

Non si applica se l'imputato è presente in aula (allora si applica art. 519 direttamente).

Connessioni

Art. 487 c.p.p. (contumacia), art. 488 c.p.p. (assenza giustificata), art. 519 c.p.p. (contestazione con imputato presente), art. 477 c.p.p. (sospensione dibattimento), art. 429 c.p.p. (termini citazione), art. 516-518 c.p.p. (riapertura dibattimento). La norma è tutela minima per l'imputato che non può essere presente.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Nel processo per frode fiscale contro il commercialista Tizio, durante il primo dibattimento Tizio non si presenta e il giudice lo dichiara contumace. Il PM, nel corso del dibattimento, scopre che Tizio non solo ha fatto frode X (oggetto del rinvio), ma anche ha falsificato bilanci per un'altra società (fatto nuovo). Il PM chiede al presidente la contestazione. Il presidente ordina inserzione verbale della nuova contestazione e notificazione estratto a Tizio via raccomandata. Il dibattimento sospende per 35 giorni. Tizio riceve notizia della contestazione, prepara difesa con il suo avvocato, che deposita memorie sulla seconda frode. Ripresa dibattimento con Tizio ancora assente (rimane contumace), il giudice valuta la contestazione sulla base dei documenti e della controreplica depositata.

Caso 2: Caso 2

Nel processo per lesioni, l'imputato Caio è ospedalizzato per grave patologia e il giudice lo dispensa dalla comparizione (è assente legittimamente). Durante il dibattimento, il PM contesta che Caio ha aggredito non solo Sempronio (contestato), ma anche Mevio, con lesioni gravi (fatto nuovo). Il presidente inserisce la contestazione nel verbale e la notifica estratto a Caio tramite l'ospedale (alla famiglia). Dibattimento sospende per 30 giorni. Caio, tramite avvocato, riceve notizia, acquisisce cartelle cliniche di difesa, deposita memoria. In ripresa, dibattimento prosegue con valutazione della contestazione nuova anche in assenza di Caio.

Domande frequenti

Se sono contumace, ricevo comunque notificazione della contestazione nuova?

Sì, la norma obbliga il presidente a farla notificare per estratto. Riceverai copia della contestazione tramite avvocato o domicilio noto. È tua responsabilità stare informato e prepararti, anche se assente dalla prima udienza.

Se sono contumace, posso presentarmi nella ripresa dopo la contestazione?

Sì, puoi comparire nella nuova udienza fissata dopo la sospensione. Anzi, è consigliabile comparire per partecipare al dibattimento e controbattere le contestazioni nuove in presenza.

Quanto tempo ho per prepararmi dopo la notificazione della contestazione?

Il giudice fissa un termine tra 5 e 40 giorni (art. 519 comma 2). Generalmente 15-30 giorni. È lo stesso termine che avrebbe se fossi presente.

Se non ricevo notificazione della contestazione, cosa accade al processo?

È vizio di forma grave. Se il giudice ha condannato senza assicurarti la conoscenza della contestazione, puoi ricorrere in appello per nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

La contumacia mi fa perdere diritti nel dibattimento?

La contumacia non cancella il diritto alla difesa, ma comporta procedimento che prosegue anche senza la tua presenza. Puoi nominare un avvocato per rappresentarti e depositare memorie. Rimane diritto di appello sulla sentenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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