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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 520 c.p. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale

In vigore dal 1° luglio 1931

Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette. (1)

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In sintesi

  • Soggetto attivo: pubblico ufficiale (carceriere, carabiniere, assistente sociale)
  • Vittima: arrestata/detenuta o persona affidata in custodia per provvedimento
  • Elemento: sfruttamento del ruolo per abuso sessuale
  • Pena: reclusione 1-5 anni
  • Aggravante: commissione per abuso di qualsiasi autorità da parte di altro PU

L'art. 520 cp punisce il pubblico ufficiale che abusa della custodia di detenuti o persone affidate per compiere atti sessuali, sfruttando asimmetrie di potere intrinseca al ruolo.

Ratio

L'articolo 520 rappresenta la risposta penale alla violazione della fiducia pubblica in contesti di custodia. Non serve violenza né minaccia esplicita: il legislatore riconosce che la relazione di potere asimmetrica (carceriere-detenuto, carabiniere-arrestato) crea una coercizione di fatto. Il pubblico ufficiale detiene il monopolio della forza legittima e il potere di negare diritti al custodito; sfruttare questa asimmetria per fini sessuali è tradimento della funzione pubblica e abuso d'ufficio gravissimo.

La norma nasce dal 1931 ma assume connotazioni moderne nel contesto dei diritti dei carcerati e delle garanzie processuali. Ogni ordinamento penitenziario moderno riconosce che il detenuto, pur privato della libertà personale, mantiene diritti civili inalienabili, inclusa la protezione dall'abuso sessuale da parte di custodi.

Analisi

Il comma 1 ricerca specificamente: (a) qualità di pubblico ufficiale dell'autore; (b) la vittima sia arrestata, detenuta, o affidata in custodia per provvedimento dell'autorità competente; (c) il pubblico ufficiale abbia custodia per ragione del suo ufficio. Non richiede violenza o minaccia esplicita: la custodia stessa è elemento costitutivo della fattispecie aggravata (differenza rispetto all'art. 519 base). Pena: 1-5 anni.

Il comma 2 estende la responsabilità ad altro pubblico ufficiale rivestito di qualsiasi autorità sulla persona custodita. Esempio: medico penitenziario, cappellano, magistrato di sorveglianza che abusa di autorità. Non occorre custodia diretta; basta l'autorità derivante dal ruolo.

Quando si applica

Carceriere che costringe detenuto a rapporti sessuali in cambio di benefici penitenziari (lavoro interno, trasferimento, vitto migliore). Carabiniere che costringe arrestata in questura prima del processo promettendo di non registrare il ferimento durante l'arresto. Assistente sociale che condiziona l'affidamento di un minore a atti sessuali. Medico ospedaliero che approfitta di paziente ricoverato in regime di custodia cautelare per terapia psichiatrica. Agente penitenziario che estorque prestazioni sessuali a detenuto minacciando segregazione in cella isolamento.

Connessioni

Articoli correlati: art. 519 cp (violenza carnale base, per confronto sulla riduzione di pena qui); art. 521 cp (atti di libidine violenti, analoghe riduzioni); art. 359 cp (abuso d'ufficio generico); art. 314 cp (concussione, se estorsione sessuale con minaccia di danno incarico); art. 648 cpp (regime penitenziario e diritti del detenuto); Convenzione Europea Prevenzione Tortura (Protocollo CEDT) che contempla abuso sessuale in custodia come violazione grave. Giurisprudenza Corte Eur. Dir. Uomo ha sancito che omissione di protezione da abuso sessuale in prigione viola art. 3 CEDU (divieto tortura).

Domande frequenti

Cosa differenzia l'art. 520 dall'art. 519 (violenza carnale)?

Art. 519 richiede violenza o minaccia esplicita. Art. 520 no: basta lo sfruttamento della qualità di pubblico ufficiale e custodia. La norma presume che la posizione di potere crei coercizione di fatto, anche senza gesto violento.

Chi è considerato 'pubblico ufficiale' ai sensi dell'art. 520?

Chiunque rivesta funzione pubblica con potere decisionale sulla libertà: carceriere, carabiniere, poliziotto, agente di custodia, ufficiale giudiziario in servizio, medico ospedaliero in caso di custodia cautelare, assistente sociale con compiti di controllo.

Se un detenuto acconsente verbalmente, è ancora reato?

Sì, assoluto reato. Giurisprudenza costante: il consenso di un detenuto nei confronti del custode è invalido per sua natura, perché viziato dalla coercizione strutturale della condizione di custodia.

Quali sono le conseguenze oltre la pena detentiva?

Iscrizione obbligatoria nel registro dei sex offender, sospensione e generalmente revoca della qualità di pubblico ufficiale, risarcimento danni alla vittima per danno biologico e morale, eventuale interdizione dai pubblici uffici.

Un detenuto può denunciare il fatto anni dopo se non l'ha fatto subito?

Sì. Il reato ha termine di prescrizione ordinario (10 anni da art. 157 cp). La paura, lo shock e il timore di ritorsioni sono circostanze che giustificano il silenzio iniziale e non inficiano credibilità successiva della denuncia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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