Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

In sintesi

  • Punisce marchi falsi su opere dell'ingegno e prodotti industriali idonei a ingannare l'acquirente
  • Criterio chiave: idoneità a indurre in inganno, non necessaria falsità tecnica
  • Pena: reclusione 2 anni e/o multa fino 20.000 euro
  • Aggravante per DOP/IGP e protezione proprietà industriale internazionale
Indice dei contenuti

Prodotti industriali con marchi ingannevoli sull'origine o qualità: reclusione 2 anni, multa 20.000 euro.

Ratio

L'articolo 517 (come modificato) protegge il consumatore da segni distintivi mendaci che ingannano su origine, provenienza o qualità di prodotto. A differenza dell'art. 514 (contraffazione vera), qui basta la idoneità dell'etichetta a indurre in inganno, non la perfetta imitazione. Il legislatore ha inteso ampliare la tutela contro pratiche commerciali sleali sempre più sofisticate: marchi non falsificati ma ingannevoli (es. 'Made in Italy' su prodotto estero con semplice finitura italiana).

Analisi

Elementi: (1) opere dell'ingegno o prodotti industriali; (2) nomi, marchi o segni distintivi nazionali/esteri; (3) idoneità a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità; (4) messa in vendita/circolazione; (5) non è preveduto come reato da altra norma. La pena è reclusione fino a 2 anni E multa fino a 20.000 euro. Secondo comma: pene aumentate se il fatto riguarda alimenti/bevande con denominazione origine/geografica/specificità protette (DOP, IGP, STG). Il giudice può ordinare chiusura esercizio 5-90 giorni o revoca autorizzazioni in caso di gravità o recidiva. Terzo comma: ulteriore aggravante per fabbricazione di beni usurpando titolo proprietà industriale. Quarto comma: chi introduce/detiene per vendita beni contraffatti è alla stessa pena.

Quando si applica

Esempi: etichetta di bottiglia che suggerisce origine francese per vino italiano; logo ingannevole che imita celebre marchio senza copiarlo esattamente; prodotto recante scritta 'handmade in Italy' quando in realtà assemblato in estero; cosmetico con indicazione 'natural' quando 85% sintetico; articolo con falso 'R registrato' quando marchio non è mai stato depositato. La prova dell'inganno è empirica: se consumatore medio ragionevole sarebbe tratto in inganno, il reato c'è.

Connessioni

Collegato a: art. 514 c.p. (contraffazione marchi, versione più grave), art. 515-516 c.p. (frodi alimentari specifiche), art. 473-474 c.p. (falsificazione documenti, non si applica qui se DOP/IGP), art. 517-bis c.p. (usurpazione titolo proprietà intellettuale), artt. 517-ter, 517-quater c.p. (contraffazione indicazioni geografiche specifiche), Reg. UE 1169/2011 (etichettatura alimentare), Codice Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio importa cosmesi da fornitori indiani, la riempie in flaconi con etichetta che recita 'Estratto floreale italiano da giardini Toscani' sebbene il 95% sia concentrate estratte estere e solo 5% sia florilegio italiano. Il marchio (finto) è idoneo a indurre in inganno sulla provenienza. Scoperto da GdF, Tizio rischia reclusione 2 anni e/o multa 20.000 euro. Se si dichiara 'biologico' quando non certificato, entra anche il D.lgs. 193/2006.

Caso 2: Caso 2

Caio produce vino in zona non protetta ma applica etichetta con scritta 'Barolo Tradizionale' usando grafica che imita (senza copiare logo ufficiale) lo stile di produttori DOCG noti. L'etichetta è idonea a indurre consumatore in inganno sulla denominazione origine. È reato ex art. 517 comma 1. Poiché Barolo è DOP, scatta aggravante del comma 2 (pena aumentata). Caio rischia 2 anni reclusione più multa, potenziale chiusura cantina.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra 'contraffatto' (art. 514) e 'mendace' (art. 517)?

Art. 514: marchio identico falsificato (copia perfetta, contraffazione vera). Art. 517: marchio/etichetta genuino ma ingannevole (non è falso in sé, ma induce in inganno su origine/qualità). Pena più lieve per art. 517 (max 2 anni vs. 1-5 anni).

Se il consumatore non è in realtà ingannato (es. sa che non è autentico), il reato sussiste?

Sì, il reato è basato sull'idoneità a ingannare, non sull'effettivo inganno. Anche se il compratore è esperto, basta che il marchio sia concretamente idoneo a indurre il consumatore medio in errore.

Se metto scritte piccolissime che correggono l'inganno, è protetto da reato?

Se il marchio principale è mendace, le avvertenze piccole non bastano. La valutazione è complessiva dell'etichetta. Le scritte di 'disclaimer' devono essere leggibili e altrettanto evidenti.

Come cliente, se compero prodotto con etichetta ingannevole, posso agire penalmente?

Sì, è reato perseguibile. Conserva il prodotto/etichetta e denncia ai Carabinieri. Se il prodotto è alimentare, anche ASL può agire. In parallelo puoi chiedere risarcimento danni civile.

Se il prodotto DOP/IGP è falso, la pena è sempre aumentata?

Sì, se il marchio mendace riguarda alimento/bevanda con denominazione d'origine/geografica/specificità protette. La pena è aumentata e può includere chiusura esercizio fino 3 mesi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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