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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sancisce il principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.
  • Il giudice può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella dell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito al tribunale collegiale anziché monocratico.
  • Se accerta che il fatto è diverso da quello descritto, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero.
  • Lo stesso vale se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi consentiti (artt. 516, 517 e 518 comma 2).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

In sintesi

  • Sancisce il principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.
  • Il giudice può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella dell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito al tribunale collegiale anziché monocratico.
  • Se accerta che il fatto è diverso da quello descritto, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero.
  • Lo stesso vale se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi consentiti (artt. 516, 517 e 518 comma 2).

Correlazione tra accusa e sentenza. La norma garantisce che la decisione resti ancorata al fatto contestato, a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio: l’imputato deve potersi difendere su ciò per cui è giudicato.

Occorre distinguere due piani. La diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico è consentita al giudice (iura novit curia), nei limiti della competenza e della composizione collegiale o monocratica: il giudice può cioè mutare il nomen iuris senza dover regredire. Il fatto diverso, invece, è una modificazione del fatto storico rispetto a quello contestato: in tal caso il giudice non può decidere e dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero (comma 2).

La stessa regressione opera quando il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi consentiti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2. È inoltre principio consolidato che il mutamento della qualificazione giuridica debba avvenire nel rispetto del contraddittorio, dando alla difesa la possibilità di interloquire sulla diversa definizione.

Casi pratici

Caso 1: Riqualificazione del reato

Caio è imputato per furto; in giudizio emerge che il fatto, per come contestato, integra appropriazione indebita. Trattandosi dello stesso fatto storico, il giudice può riqualificarlo dando all’imputato la possibilità di difendersi sulla nuova qualificazione; se invece risultasse un fatto storicamente diverso, dovrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero.

Domande frequenti

Cosa succede se il giudice cambia il nome del reato?

Può dare al medesimo fatto una diversa qualificazione giuridica, nei limiti della propria competenza; deve però essere assicurato il contraddittorio sulla nuova qualificazione.

Qual è la differenza tra «fatto diverso» e «diversa qualificazione»?

La diversa qualificazione riguarda il nome giuridico dello stesso fatto storico; il fatto diverso è una modificazione del fatto materiale e impone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Cosa accade se in dibattimento emerge un fatto diverso?

Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi del comma 2 dell’art. 521.

Cosa sono le nuove contestazioni richiamate dalla norma?

Sono le contestazioni del reato concorrente o del fatto nuovo disciplinate dagli artt. 516, 517 e 518 c.p.p.; se il PM contesta fuori da quei casi, il giudice trasmette gli atti.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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