Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 c.p.p. – Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’articolo 491 comma 1.
Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 22 - Art. 22 c.p.p.: Incompetenza dichiarata dal giudice per le indag→Cod. proc. pen. art. 24 - Art. 24 c.p.p.: Decisioni del giudice di appello sulla competenza→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 21 Codice di Procedura Penale: Incompetenza→Art. 25 c.p.p.: Effetti delle decisioni della Corte di Cassazion→Articolo 20 Codice di Procedura Penale: Difetto di giurisdizione→Art. 26 c.p.p.: Prove acquisite dal giudice incompetente→Art. 19 c.p.p.: Provvedimenti sulla riunione e separazione→Art. 27 c.p.p.: Misure cautelari disposte dal giudice incompeten→Articolo 18 Codice di Procedura Penale: Separazione di processi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel dibattimento di primo grado, se il giudice ritiene il processo di competenza altrui, dichiara incompetenza e trasmette atti al giudice competente con sentenza.
Ratio
L'articolo 23 codice di procedura penale regola il rilievo dell'incompetenza durante il dibattimento di primo grado, quando il procedimento è già in fase avanzata e consolidato davanti a un giudice. A differenza delle indagini preliminari (dove si usa ordinanza), il dibattimento richiede sentenza formale di dichiarazione incompetenza, poiché l'incompetenza pronunciata in dibattimento incide sull'intera decisione raggiunta. La ratio riflette l'esigenza di formalità e trasparenza: la sentenza documenta il trasferimento della causa a altro giudice competente.
Analisi
L'articolo contiene due commi. Il primo comma dispone che se il giudice di primo grado 'ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice', dichiara con sentenza 'la propria incompetenza per qualsiasi causa' e ordina trasmissione atti al giudice competente. Il secondo comma introduce un'eccezione relativa ai reati di competenza di giudice inferiore (per esempio, reato che avrebbe dovuto competere a giudice di pace ma è stato avocato al tribunale): in tal caso, l'incompetenza è rilevabile o eccepibile 'a pena di decadenza entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1'. Se il giudice ritiene propria incompetenza nonostante il termine sia scaduto, comunque provvede a norma del comma 1.
Quando si applica
La norma si applica quando durante il dibattimento di primo grado emerge un'incompetenza che non era precedentemente ravvisata. Esempio: Tizio è giudicato presso il tribunale ordinario per un furto. Nel corso del dibattimento, il giudice (su mozione di una parte o di ufficio) scopre che il reato ha una qualificazione diversa (appropriazione indebita) che lo avrebbe assegnato a giudice di pace. Emerge in dibattimento che il giudice è incompetente per materia. Il giudice pronuncia sentenza di incompetenza e trasmette il fascicolo al giudice di pace.
Connessioni
L'articolo 23 si coordina con gli articoli 20-22 (difetto giurisdizione e incompetenza in indagini). Rimanda all'articolo 491 codice di procedura penale (termine per eccepire vizi della citazione e incompetenza territoriale). La sentenza di incompetenza è disciplinata dalle regole generali di sentenza (articoli 545 ss.). L'articolo 23 comma 2 contiene una disciplina speciale per l'incompetenza relativa (verso giudice inferiore), introducendo il regime della decadenza per mancato rilievo tempestivo.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caio è citato in giudizio presso il tribunale ordinario per una truffa. Sulla base della querela, il tribunale assume cognizione e fissa l'udienza preliminare, che si svolge e si conclude con rinvio a giudizio. Durante il dibattimento, il giudice (su iniziativa del difensore) verifica meglio i fatti e constata che la truffa è di modesta entità e ricade sotto la cognizione del giudice di pace. Il tribunale è incompetente per materia. Il giudice pronuncia sentenza di incompetenza per materia e trasmette gli atti al giudice di pace.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è giudicato presso il tribunale di Napoli per un reato commesso territorialmente a Palermo. Nel dibattimento, il pubblico ministero non eccepisce mai l'incompetenza territoriale, e il termine dell'articolo 491 scade. Tuttavia, il giudice del tribunale di Napoli, rilevando d'ufficio l'incompetenza territoriale (anche se il termine è scaduto), può comunque pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere atti al tribunale di Palermo. La sentenza è pronunciata nonostante la decadenza per incompetenza territoriale, perché il giudice ha il dovere di rilievo d'ufficio per alcune tipologie di incompetenza.
Domande frequenti
Se la sentenza di incompetenza è pronunciata a dibattimento inoltrato, il procedimento già svolto è annullato?
La sentenza di incompetenza non invalida il procedimento precedente. Tuttavia, il procedimento non è definito sul merito. Gli atti e la documentazione, inclusa la istruzione dibattimentale già svoltasi, vengono trasmessi al giudice competente, che riprenderà da dove si era interrotto (o potrà ripetere istruttoria secondo necessità).
Quanto ai reati di competenza di giudice inferiore, se l'eccezione non è eccepita entro termine, il tribunale può comunque dichiararsi incompetente?
Sì, secondo l'articolo 23 comma 2, il giudice superiore, anche se il termine di decadenza è scaduto, può comunque rilevare d'ufficio l'incompetenza per materia (verso giudice inferiore) e provvedere a trasmissione atti. La decadenza non impedisce al giudice di rilievo d'ufficio.
La sentenza di incompetenza è impugnabile?
Sì, è impugnabile come ogni sentenza. Tuttavia, per i motivi caratteristici dell'incompetenza (questioni di diritto sulla corretta attribuzione di competenza), è sottoposta a ricorso per cassazione piuttosto che appello.
Se il giudice trasmette atti al giudice competente, il procedimento riparte da zero?
No, il procedimento non riparte da zero. Il giudice competente riprende il fascicolo dal punto in cui l'altro giudice lo ha trasmesso. Se l'istruttoria dibattimentale era conclusa, il giudice competente procede verso il pronunciamento della sentenza; se era incompleta, la completa e poi pronuncia.
Un imputato in custodia cautelare rimane in carcere durante il trasferimento del fascicolo tra giudici?
Sì, a meno che il giudice che dichiara incompetenza non ordini la scarcerazione o la modifica della misura cautelare. Il trasferimento del fascicolo non incide automaticamente sulla misura cautelare, che rimane operante secondo i presupposti normativi e la decisione del giudice di primo grado originario.