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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 22 c.p.p. – Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L’ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

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In sintesi

  • In indagini preliminari, giudice incompetente ordina con ordinanza restituzione atti al pm
  • Ordinanza ha effetti limitati al provvedimento richiesto, non a tutto il fascicolo
  • Dopo chiusura indagini, giudice incompetente dichiara incompetenza con sentenza e trasmette atti
  • Sentenza di dichiarazione incompetenza è pronuncia finale su quella questione processuale

Durante le indagini preliminari, il giudice che riconosce la propria incompetenza pronuncia ordinanza di restituzione atti al pubblico ministero, effetti limitati al provvedimento.

Ratio

L'articolo 22 codice di procedura penale regola il procedimento di rilievo dell'incompetenza durante le indagini preliminari, fase nella quale il ruolo del giudice è circoscritto (funzioni di controllo e garanzia). La norma distingue tra l'incompetenza rilevata 'durante' le indagini preliminari (ordinanza di restituzione atti) e quella rilevata 'dopo' chiusura indagini (sentenza). Questa bipartizione risponde all'esigenza di efficienza: se emerso presto che il giudice è incompetente, meglio restituire i fascicoli al pm prima di prolungare il procedimento; se emerso tardi, il procedimento va concludo con sentenza formale.

Analisi

L'articolo articola il procedimento su tre livelli. Il primo comma (durante indagini) prevede che il giudice per le indagini preliminari, se riconosce la propria incompetenza 'per qualsiasi causa', pronunci ordinanza (non sentenza) disponendo restituzione atti al pubblico ministero. La clausola 'per qualsiasi causa' include incompetenza per materia, territorio, e giurisdizione. Il secondo comma specifica che l'ordinanza ha effetto 'limitatamente al provvedimento richiesto', non sull'intero fascicolo: se il giudice dichiara incompetenza rispetto a un provvedimento di una parte (per esempio, custodia cautelare su uno dei reati), gli atti su quel reato tornano al pm, ma il fascicolo per altri reati o provvedimenti rimane. Il terzo comma regola la fase successiva: 'Dopo chiusura indagini preliminari' (articoli 405-554), il giudice dichiara l'incompetenza non con ordinanza, bensì con 'sentenza' e ordina trasmissione atti al pm presso il giudice competente.

Quando si applica

La norma si applica durante la fase delle indagini preliminari, quando il pm richiede un provvedimento al giudice (per esempio, autorizzazione a perquisizione, custodia cautelare, etc.) e il giudice riconosce di non essere competente. Esempio: il pm richiede custodia cautelare per un reato che tecnicamente spetta a giudice di pace (competenza di giudice inferiore). Il giudice per le indagini preliminari, riconosciuta l'incompetenza, ordina con ordinanza la restituzione del fascicolo al pm, che lo trasmetterà al giudice di pace competente.

Connessioni

L'articolo 22 rimanda agli articoli 20-21 (difetto giurisdizione e incompetenza), agli articoli 405-554 (chiusura indagini e passaggio al dibattimento), all'articolo 423 (rinvio a giudizio). Il regime dell'ordinanza rinvia all'articolo 127 (ordinanze motivate). La sentenza di dichiarazione incompetenza post-chiusura indagini è rimessa alle disposizioni generali di sentenza.

Domande frequenti

Cosa significa 'effetti limitatamente al provvedimento richiesto' nel comma 2?

Significa che la dichiarazione di incompetenza non riguarda necessariamente l'intero fascicolo, ma solo il provvedimento specifico (per esempio, custodia cautelare su uno dei reati). Se il pm ha richiesto più provvedimenti per reati diversi, il giudice può restituire atti solo per il provvedimento su cui dichiara incompetenza, mantenendo cognizione su altri provvedimenti.

Se il giudice per indagini preliminari restituisce atti al pm per incompetenza, il pm può richiederli al giudice competente?

Sì, il pm, ricevuti i fascicoli, li trasmetterà al giudice competente, che riprenderà da dove si era interrotto. Non c'è perdita di fascicolo, solo trasferimento tra giudici.

La sentenza di dichiarazione incompetenza post-indagini è impugnabile?

Sì, come ogni sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari. Può essere sottoposta a ricorso per cassazione per motivi di rito (se il giudice aveva effettivamente competenza). Tuttavia, la sentenza è formale e dichiara solo una questione di competenza, non il merito.

Se durante le indagini il giudice ordina restituzione atti per incompetenza, il pm può chiedere al medesimo giudice altri provvedimenti sul medesimo caso?

No, dopo la dichiarazione di incompetenza, il giudice non è più competente. Se il pm ritiene che il giudice aveva competenza, deve ricorrere in cassazione impugnando l'ordinanza; altrimenti, trasmette ai fascicoli al giudice competente.

La ordinanza di restituzione atti per incompetenza è già esecutiva o serve un'altra formalità?

L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Il pm deve restituire i fascicoli senza ulteriori formalità. Non è richiesta impugnazione preventiva; il pm agisce direttamente per trasmettere al giudice competente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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