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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 512-bis c.p.p. – Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale.

In sintesi

  • Riguarda dichiarazioni di persone residenti all'estero acquisite tramite rogatoria internazionale o direttamente
  • Ammessa solo se il dichiarante è stato citato e non compare al dibattimento
  • Richiede che sia impossibile l'esame dibattimentale, anche con strumenti alternativi
  • Il giudice valuta discrezionalmente e considera gli altri elementi di prova acquisiti

Lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persone estere quando non possono essere esaminate al dibattimento e vi è impossibilità assoluta di loro presenza.

Ratio

L'art. 512-bis c.p.p. è stata introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, per affrontare il problema delle dichiarazioni acquisite da testimoni esteri. La norma bilancia il diritto alla prova (acquisizione dichiarazioni già acquisite tramite procedura internazionale) con le garanzie del contraddittorio e dell'immediatezza. Non è pensabile che il sistema giustiziale italiano sacrifichi interamente una linea di prova per l'inaccessibilità geografica del dichiarante, purché siano state esperite alternative costruttive.

Il fondamento è pragmatico e costituzionale: garantire il diritto alla difesa dell'imputato attraverso la conoscenza di tutte le prove significative, pur in assenza del contraddittorio diretto.

Analisi

La norma contiene quattro requisiti: (1) il dichiarante deve risiedere all'estero; (2) la dichiarazione può essere stata assunta tramite rogatoria internazionale o direttamente; (3) il dichiarante, citato, non si è presentato al dibattimento; (4) è assolutamente impossibile l'esame dibattimentale. Il giudice gode di un ampio potere discrezionale nel valutare se l'impossibilità è effettivamente assoluta, considerando altri elementi di prova acquisiti. Questa valutazione è sincronica: il giudice pesa il valore della lettura alla luce di tutto il quadro probatorio.

La clausola 'tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti' implica un obbligo di valutazione comparativa: se gli altri elementi sono già sufficienti, la lettura potrebbe risultare ridondante.

Quando si applica

Un testimone chiave risiede in Giappone e aveva reso dichiarazioni nel corso dell'indagine preliminare tramite rogatoria internazionale. Al dibattimento italiano è citato, ma il consolato italiano a Tokyo comunica che la persona è deceduta. Il giudice, accertata l'impossibilità assoluta della sua presenza anche mediante videoconferenza, può ordinare la lettura del suo verbale.

Altro caso: Mevio, testimone in Francia, era stato esaminato tramite rogatoria durante le indagini. Al dibattimento italiano, è contumace: il consulente francese comunica che è in un istituto psichiatrico con interdizione totale. Il giudice valuta che non è assolutamente possibile l'esame dibattimentale e ordina la lettura, a richiesta di parte.

Connessioni

Art. 210 c.p.p. (persone sottoposte a obblighi di testimonianza); art. 422 c.p.p. (udienza preliminare); art. 511 c.p.p. (letture ordinariamente ammesse); art. 512 c.p.p. (letture per impossibilità sopravvenuta); art. 513 c.p.p. (dichiarazioni dell'imputato); art. 514 c.p.p. (letture vietate); art. 396-bis c.p.p. (rogatoria internazionale semplificata); art. 369 c.p.p. (rogatoria ordinaria).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 512 (impossibilità sopravvenuta) e l'art. 512-bis (testimone estero contumace)?

L'art. 512 riguarda l'impossibilità sopravvenuta di chiunque (anche italiano) per fatti imprevedibili dopo l'assunzione dell'atto. L'art. 512-bis specifico per testimoni esteri: richiede che siano stati citati, che non compariscano, e che sia 'assolutamente' impossibile l'esame dibattimentale, persino tramite rogatoria internazionale.

Se il testimone estero rifiuta di venire in Italia, il giudice può farlo giudicare contumace e ordinare la lettura del verbale?

Non automaticamente. L'art. 512-bis richiede che sia assolutamente impossibile l'esame dibattimentale. Un rifiuto volontario del testimone potrebbe, in teoria, essere contrastate tramite diplomazia o altri strumenti (condanna penale in contumacia del testimone stesso, per esempio). Il giudice deve accertare l'impossibilità 'assoluta'.

La lettura di un verbale estero fornisce le stesse garanzie di un esame dibattimentale diretto?

No. Manca il contraddittorio diretto, l'osservazione del comportamento non-verbale, la possibilità di chiarimenti immediati. La lettura è un rimedio 'fallback' giustificato dall'impossibilità, non un equivalente completo. Il giudice ne valuta il peso probatorio con cautela.

Chi può chiedere la lettura del verbale di un testimone estero contumace?

Qualunque parte del procedimento: PM, imputato, suo difensore, persona offesa (parte civile). La richiesta deve essere esplicita e il giudice valuterà se sussistono i presupposti (impossibilità assoluta, considerati gli altri elementi di prova).

Se esiste una videoconferenza fattibile con il testimone estero, è ancora ammissibile la lettura del verbale?

No. La norma richiede l'impossibilità 'assoluta' dell'esame dibattimentale. Se la videoconferenza è tecnicamente fattibile e normalmente praticata (come accade sempre più), l'esame tramite videoconferenza è preferibile rispetto alla lettura e non ricorrono i presupposti dell'art. 512-bis.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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