Autore: Andrea Marton

  • Art. 549 c.p.c.: Accertamento dell’obbligo del terzo

    Art. 549 c.p.c.: Accertamento dell’obbligo del terzo

    Art. 549 c.p.c. – Contestata dichiarazione del terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.

    L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.

  • Art. 548 c.p.c.: Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

    Art. 548 c.p.c.: Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

    Art. 548 c.p.c. – Mancata dichiarazione del terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162.

    Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

    Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 …

    l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

  • Articolo 547 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione del terzo

    Articolo 547 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione del terzo

    Art. 547 c.p.c. – Dichiarazione del terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

    Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

    Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

  • Articolo 546 Codice di Procedura Civile: Obblighi del terzo

    Articolo 546 Codice di Procedura Civile: Obblighi del terzo

    Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

    Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.

  • Articolo 545 Codice di Procedura Civile: Crediti impignorabili

    Articolo 545 Codice di Procedura Civile: Crediti impignorabili

    Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

    Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

    Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennitè relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

    Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

    Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.

    Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

    Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge .

    Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

    Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.

    L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

  • Art. 544 c.p.c.: Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

    Art. 544 c.p.c.: Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

    Art. 544 c.p.c. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il credito pignorato è garantito da pegno, s’intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

    Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l’atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

  • Articolo 543 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 543 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

    L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:

    1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

    2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

    3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

    4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

    Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.

    Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.

    La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

    Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica …

    al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

    .

    Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l’obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.

    Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.

    Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

  • Articolo 542 Codice di Procedura Civile: Distribuzione giudiziale

    Articolo 542 Codice di Procedura Civile: Distribuzione giudiziale

    Art. 542 c.p.c. – Distribuzione giudiziale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il giudice dell’esecuzione non l’approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

    Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.

  • Articolo 541 Codice di Procedura Civile: Distribuzione amichevole

    Articolo 541 Codice di Procedura Civile: Distribuzione amichevole

    Art. 541 c.p.c. – Distribuzione amichevole

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità.

  • Art. 540 c.p.c.: Pagamento del prezzo e rivendita

    Art. 540 c.p.c.: Pagamento del prezzo e rivendita

    Art. 540 c.p.c. – Pagamento del prezzo e rivendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24 .

    Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente.

    La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

  • Art. 539 c.p.c.: Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’

    Art. 539 c.p.c.: Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’

    Art. 539 c.p.c. – Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

    Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

  • Articolo 538 Codice di Procedura Civile: Nuovo incanto

    Articolo 538 Codice di Procedura Civile: Nuovo incanto

    Art. 538 c.p.c. – Nuovo incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della

    vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.