Autore: Andrea Marton

  • Art. 509 c.p.: Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti

    Art. 509 c.p.: Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti

    Art. 509 c.p. – Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758

  • Articolo 510 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 510 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 510 c.p. Circostanze aggravanti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.

  • Articolo 511 Codice Penale: Pena per i capi, promotori e organizzatori

    Articolo 511 Codice Penale: Pena per i capi, promotori e organizzatori

    Art. 511 c.p. – Pena per i capi, promotori e organizzatori

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

  • Articolo 512 Codice Penale: Pena accessoria

    Articolo 512 Codice Penale: Pena accessoria

    Art. 512 c.p. Pena accessoria

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l’interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

  • Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell’industria o del commercio

    Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell’industria o del commercio

    Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell’industria o del commercio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

  • Art. 513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza

    Art. 513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza

    Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

    Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

    La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

  • Articolo 514 Codice Penale: Frodi contro le industrie nazionali

    Articolo 514 Codice Penale: Frodi contro le industrie nazionali

    Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

    Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggii interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

  • Articolo 515 Codice Penale: Frode nell’esercizio del commercio

    Articolo 515 Codice Penale: Frode nell’esercizio del commercio

    Art. 515 c.p. – Frode nell’esercizio del commercio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

    Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

  • Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come g

    Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come g

    Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

  • Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

    Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

    Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

  • Art. 517-quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche

    Art. 517-quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche

    Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (, artigianali e industriali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    ).

    Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari , artigianali e industriali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

    Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

    Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari , artigianali e industriali .

  • Articolo 517-quinquies Codice Penale: Circostanza attenuante

    Articolo 517-quinquies Codice Penale: Circostanza attenuante

    Art. 517-quinquies c.p. – Circostanza attenuante

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti .