Art. 549 c.p. Morte o lesione della donna
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194
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Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194
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Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194
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Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194
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Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194
[Abrogato]

In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.

In vigore dal 1° luglio 1931
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina(1). Il delitto è punibile a querela del marito (2).

In vigore dal 1° luglio 1931
Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni(1).
La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie.