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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 558 c.p. Induzione al matrimonio mediante inganno

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.

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In sintesi

  • Reato autonomo: contrarre matrimonio occultando un impedimento (non il precedente matrimonio)
  • Impedimenti copibili: incapacità, impotenza, malattia grave, minore età dissimulata, interdizione civile
  • Elemento soggettivo: dolo specifico di inganno mediante mezzi fraudolenti
  • Pena: reclusione fino a un anno oppure multa euro 206-1.032
  • Condizione di procedibilità: il matrimonio deve essere annullato in conseguenza dell'impedimento occultato

Induzione al matrimonio mediante inganno: occultamento di impedimento non derivante da coniugio. Pena reclusione fino a un anno o multa euro 206-1.032.

Ratio

La norma integra la tutela contro le frodi matrimoniali già coperta dalla bigamia (art. 556). Mentre la bigamia riguarda il precedente stato di coniugio, l'art. 558 protegge dalla occultazione di altri impedimenti (incapacità personale, difetti fisici rilevanti, malattie ereditarie) che rendono il consenso viziato. Il legislatore riconosce che chi contrae matrimonio in malafede occultando un ostacolo sostanziale merita sanzione, anche se inferiore alla bigamia.

Analisi

La fattispecie richiede: (1) contrarre matrimonio con effetti civili; (2) mediante mezzi fraudolenti, occultare un impedimento (divieto di legge) diverso dal precedente matrimonio; (3) che il matrimonio sia successivamente annullato proprio per quel impedimento. Non sono punibili occultamenti di fatto (es. vantarsi di ricchezza inesistente) bensì ostacoli normativi (art. 84-97 c.c.). L'elemento soggettivo è dolo specifico: consapevolezza dell'impedimento e volontà di tradire la controparte. La pena è lieve (reclusione fino a un anno) perché il vizio è rimediabile mediante annullamento, a differenza della bigamia.

Quando si applica

Persona già interdetta per incapacità civile che contrae matrimonio presentandosi come capace. Persona affetta da malattia hereditaria grave (es. emofilia genetica grave) che occulta il fatto al coniuge. Minore che si presenta come maggiorenne mediante documento falso. Persona con precedente matrimonio religioso non trascritto che omette di rivelare il fatto al nuovo compagno e afferma falsamente di non avere impedimenti. Il matrimonio viene annullato quando l'impedimento emerge, e il soggetto che ha ingannato è punibile secondo l'art. 558.

Connessioni

Art. 84-97 c.c. (impedimenti del matrimonio). Art. 104 c.c. (annullamento del matrimonio e relative cause). Art. 556 c.p. (bigamia, impedimento specifico). Art. 559 c.p. (adulterio). Codice civile in tema di capacità e vizi del consenso matrimoniale. Leggi speciali sulla nullità e annullamento per frode.

Domande frequenti

Se mi sposo e scopro che mio marito aveva un impedimento che mi ha nascosto, cosa posso fare?

Puoi chiedere l'annullamento del matrimonio davanti al giudice civile entro determinati termini (solitamente entro cinque anni dalla scoperta). Se l'annullamento è concesso, il coniuge colpevole può essere perseguito penalmente per art. 558 (reclusione fino a un anno o multa). Inoltre, puoi chiedere il risarcimento del danno morale e materiale.

Quali sono gli impedimenti che possono configurare reato secondo l'art. 558?

Essenzialmente gli impedimenti di diritto civile: incapacità per età (minore), incapacità per interdizione, incapacità per inabilitazione, impotenza sessuale permanente, minore età, precedente matrimonio non sciolto (questo rientra nella bigamia), parentela, rapporto di affinità, adozione, matrimonio precedente tra cugini. La malattia grave è tutelata dalla giurisprudenza in quanto 'vizio della volontà' indotto da frode.

Se occulto al mio partner la mia malattia (ma non un impedimento formale), è comunque reato?

Dipende. Se è una malattia ereditaria grave e documentata che costituisce impedimento medico legale formale nel codice civile (cosa rara), sì. Se è una semplice patologia (es. diabete, ipertensione), non costituisce impedimento tecnico, ma potrebbe essere considerato vizio della volontà per frode se gravissimo. La fattispecie dell'art. 558 è più limitata e richiede ostacoli normativi formali.

Se il mio compagno occulta che è già stato sposato (ma non sa di essere ancora coniugato legalmente), che reato è?

Se ha occulto un precedente matrimonio ancora valido, è bigamia (art. 556). Se ha occulto un precedente matrimonio che sapeva annullato o sciolto (fatto falso), ma non ha comportato bigamia, potrebbe essere frode generica. L'art. 558 specificamente copre solo impedimenti diversi dalla bigamia, quindi non si applica a questo caso.

Quanto tempo ho per denunciare chi mi ha ingannato sulla presenza di un impedimento?

Deve sussistere prima la condizione di procedibilità: l'annullamento del matrimonio. Solo da quando il matrimonio è annullato il reato diventa perseguibile. La querela (o denuncia) deve essere presentata entro sei mesi dalla sentenza di annullamento, oppure comunque entro i termini ordinari di prescrizione dell'art. 158 c.p. (otto anni da quando puoi esercitare il diritto).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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