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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 558 c.p. – Induzione al matrimonio mediante inganno
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 557 - Articolo 557 Codice Penale: Prescrizione del reato→Cod. pen. art. 559 - Art. 559 Codice Penale: Adulterio→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 556 Codice Penale: Bigamia→Art. 560 Codice Penale: Concubinato→Articolo 555 Codice Penale: Circostanza aggravante e pena accessoria→Art. 561 c.p.: Casi di non punibilità. Circostanza attenuante→Articolo 554 Codice Penale: Contagio di sifilide e di blenorragia→Articolo 562 Codice Penale: Pena accessoria e sanzione civile→Art. 553 c.p.: Incitamento a pratiche contro la procreazione.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Induzione al matrimonio mediante inganno: occultamento di impedimento non derivante da coniugio. Pena reclusione fino a un anno o multa euro 206-1.032.
Ratio
La norma integra la tutela contro le frodi matrimoniali già coperta dalla bigamia (art. 556). Mentre la bigamia riguarda il precedente stato di coniugio, l'art. 558 protegge dalla occultazione di altri impedimenti (incapacità personale, difetti fisici rilevanti, malattie ereditarie) che rendono il consenso viziato. Il legislatore riconosce che chi contrae matrimonio in malafede occultando un ostacolo sostanziale merita sanzione, anche se inferiore alla bigamia.
Analisi
La fattispecie richiede: (1) contrarre matrimonio con effetti civili; (2) mediante mezzi fraudolenti, occultare un impedimento (divieto di legge) diverso dal precedente matrimonio; (3) che il matrimonio sia successivamente annullato proprio per quel impedimento. Non sono punibili occultamenti di fatto (es. vantarsi di ricchezza inesistente) bensì ostacoli normativi (art. 84-97 c.c.). L'elemento soggettivo è dolo specifico: consapevolezza dell'impedimento e volontà di tradire la controparte. La pena è lieve (reclusione fino a un anno) perché il vizio è rimediabile mediante annullamento, a differenza della bigamia.
Quando si applica
Persona già interdetta per incapacità civile che contrae matrimonio presentandosi come capace. Persona affetta da malattia hereditaria grave (es. emofilia genetica grave) che occulta il fatto al coniuge. Minore che si presenta come maggiorenne mediante documento falso. Persona con precedente matrimonio religioso non trascritto che omette di rivelare il fatto al nuovo compagno e afferma falsamente di non avere impedimenti. Il matrimonio viene annullato quando l'impedimento emerge, e il soggetto che ha ingannato è punibile secondo l'art. 558.
Connessioni
Art. 84-97 c.c. (impedimenti del matrimonio). Art. 104 c.c. (annullamento del matrimonio e relative cause). Art. 556 c.p. (bigamia, impedimento specifico). Art. 559 c.p. (adulterio). Codice civile in tema di capacità e vizi del consenso matrimoniale. Leggi speciali sulla nullità e annullamento per frode.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, già interdetto per incapacità civile, occulta il fatto e contrae matrimonio con Caio, dichiarando falsamente di essere capace e libero da impedimenti. Caio scopre l'interdizione un anno dopo. Chiede l'annullamento del matrimonio, che viene concesso per violazione dell'art. 84 c.c. (impedimento di capacità). Tizio è punibile secondo l'art. 558 con reclusione fino a un anno. Se Caio non avesse chiesto l'annullamento, Tizio non sarebbe perseguibile perché la condizione di procedibilità (annullamento) non si sarebbe verificata.
Caso 2: Caso 2
Sempronio contrae matrimonio con Mevio occultando che è portatore sano di una grave malattia ereditaria autosomica recessiva, che avrà manifestazioni serie nei figli (anche se lui è asintomatico). Nella documentazione pre-matrimoniale fornisce referti falsi di buona salute. Mevio scopre l'inganno e presenta richiesta di annullamento, che viene concesso per vizio della volontà indotto da frode (art. 84 c.c., come integrato dalla giurisprudenza sulla salute). Sempronio è punibile con reclusione fino a un anno.
Domande frequenti
Se mi sposo e scopro che mio marito aveva un impedimento che mi ha nascosto, cosa posso fare?
Puoi chiedere l'annullamento del matrimonio davanti al giudice civile entro determinati termini (solitamente entro cinque anni dalla scoperta). Se l'annullamento è concesso, il coniuge colpevole può essere perseguito penalmente per art. 558 (reclusione fino a un anno o multa). Inoltre, puoi chiedere il risarcimento del danno morale e materiale.
Quali sono gli impedimenti che possono configurare reato secondo l'art. 558?
Essenzialmente gli impedimenti di diritto civile: incapacità per età (minore), incapacità per interdizione, incapacità per inabilitazione, impotenza sessuale permanente, minore età, precedente matrimonio non sciolto (questo rientra nella bigamia), parentela, rapporto di affinità, adozione, matrimonio precedente tra cugini. La malattia grave è tutelata dalla giurisprudenza in quanto 'vizio della volontà' indotto da frode.
Se occulto al mio partner la mia malattia (ma non un impedimento formale), è comunque reato?
Dipende. Se è una malattia ereditaria grave e documentata che costituisce impedimento medico legale formale nel codice civile (cosa rara), sì. Se è una semplice patologia (es. diabete, ipertensione), non costituisce impedimento tecnico, ma potrebbe essere considerato vizio della volontà per frode se gravissimo. La fattispecie dell'art. 558 è più limitata e richiede ostacoli normativi formali.
Se il mio compagno occulta che è già stato sposato (ma non sa di essere ancora coniugato legalmente), che reato è?
Se ha occulto un precedente matrimonio ancora valido, è bigamia (art. 556). Se ha occulto un precedente matrimonio che sapeva annullato o sciolto (fatto falso), ma non ha comportato bigamia, potrebbe essere frode generica. L'art. 558 specificamente copre solo impedimenti diversi dalla bigamia, quindi non si applica a questo caso.
Quanto tempo ho per denunciare chi mi ha ingannato sulla presenza di un impedimento?
Deve sussistere prima la condizione di procedibilità: l'annullamento del matrimonio. Solo da quando il matrimonio è annullato il reato diventa perseguibile. La querela (o denuncia) deve essere presentata entro sei mesi dalla sentenza di annullamento, oppure comunque entro i termini ordinari di prescrizione dell'art. 158 c.p. (otto anni da quando puoi esercitare il diritto).
Fonti consultate: 2 fontei verificate