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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 560 c.p. Concubinato
In vigore dal 1° luglio 1931
Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni(1).
La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 559 - Art. 559 Codice Penale: Adulterio→Cod. pen. art. 561 - Art. 561 c.p.: Casi di non punibilità. Circostanza attenuante(1)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 558 Codice Penale: Induzione al matrimonio mediante inganno→Articolo 562 Codice Penale: Pena accessoria e sanzione civile→Articolo 557 Codice Penale: Prescrizione del reato→Articolo 563 Codice Penale: Estinzione del reato→Art. 556 Codice Penale: Bigamia→Art. 564 Codice Penale: Incesto→Articolo 555 Codice Penale: Circostanza aggravante e pena accessoria
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Concubinato: marito che tiene una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove. Pena reclusione fino a due anni. Querela della moglie.
Ratio
La norma tutela l'unione matrimoniale da un attacco ancora più grave dell'adulterio occasionale: il mantenimento stabile di una relazione parallela che sottrae risorse economiche e affettive al matrimonio. Il legislatore richiede sia la stabilità della relazione (non rapporto episodico) sia la notorietà (conoscenza del fatto almeno nella comunità locale). L'art. 560 colpisce il marito che, consapevolmente, sostiene un'altra donna in qualità di compagna durevole.
Analisi
La fattispecie richiede: (1) stato di matrimonio del marito; (2) mantenimento di una concubina, cioè relazione sessuale stabile e notoria, non occasionale; (3) che la concubina sia tenuta nella casa coniugale o notoriamente altrove (la notorietà è elemento essenziale). Primo comma: il marito è punito con reclusione fino a due anni. Secondo comma: la concubina è punita alla stessa pena. L'elemento soggettivo richiede dolo: consapevolezza di essere coniugato e volontà di mantenere la relazione parallela. La concubina deve sapere dello stato coniugale del marito. Procedibilità: querela della moglie (non della moglie separata legalmente per colpa del marito, salvo speciale disciplina dell'art. 561).
Quando si applica
Marito che vive con moglie in casa coniugale ma mantiene un'altra donna in una stanza della stessa casa, con rapporti pubblicamente noti ai vicini. Marito che mantiene una compagna in un appartamento separato, ma la relazione è nota in città (ad esempio, frequentano locali insieme, vivono parte della settimana insieme). Marito che presenta l'altra donna agli amici come nuova compagna pur essendo ancora coniugato legalmente. Ogni configurazione richiede stabilità della relazione e notorietà almeno sociale.
Connessioni
Art. 559 c.p. (adulterio della moglie). Art. 561 c.p. (casi di non punibilità: marito non punibile se separato per colpa della moglie). Art. 562 c.p. (pena accessoria: perdita dell'autorità maritale, provvedimenti civili di separazione). Art. 563 c.p. (estinzione per remissione della querela). Diritto civile sulla separazione, divorzio e responsabilità degli adempimenti economici coniugali.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio è marito di Caio
Tizio mantiene una relazione stabile con Sempronia, che vive con lui nella casa coniugale in una camera separata. La cosa è nota ai vicini, ai colleghi di Tizio e ai parenti di Caio. Caio scopre e presenta querela. Tizio è punibile con reclusione fino a due anni; Sempronia è punibile alla stessa pena come concubina consapevole. Se Caio, prima della sentenza, remette la querela, il reato si estingue per entrambi.
Caso 2: Caso 2
Mevio è marito e mantiene una relazione sessuale stabile di tre anni con Filano, anche se abitano in case separate. Tuttavia, Mevio e Filano vanno insieme a cena con frequenza, passano i fine settimana insieme, e la loro relazione è nota nella comunità locale dove vivono. Questo integra la stabilità e notorietà del concubinato. La moglie di Mevio scopre e presenta querela. Mevio e Filano sono punibili con reclusione fino a due anni come concubinario e concubina.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra adulterio e concubinato secondo la legge penale?
L'adulterio (art. 559) riguarda la moglie che ha rapporto sessuale extraconiugale, anche occasionale. Il concubinato (art. 560) riguarda il marito che mantiene una relazione stabile e notoria con un'altra donna. L'adulterio della moglie richiede un singolo rapporto (o pochi); il concubinato richiede stabilità durevole nel tempo e notorietà pubblica. Le pene sono simili (fino a due anni per relazione adulterina della moglie, fino a due anni per concubinato del marito).
Se il marito ha una relazione occasionale, ma non stabile, è concubinato?
No. Il concubinato richiede sia la stabilità della relazione nel tempo sia la notorietà pubblica (che la relazione sia nota almeno in cerchi sociali ristretti). Un rapporto sessuale occasionale, anche se il marito paga l'altra persona, non integra concubinato. Potrebbe però essere adulterio se la donna era consapevole dello stato coniugale, ma il concubinato no. La notorietà è elemento costitutivo essenziale.
Se le due case sono molto lontane, ma la relazione è comunque notoria, è ancora concubinato?
Sì. L'art. 560 dice 'nella casa coniugale, o notoriamente altrove': la locuzione 'notoriamente altrove' significa che la relazione è mantenuta stabile in qualunque luogo (anche lontano), purché sia pubblica e nota. La distanza geografica non importa; conta la stabilità e la notorietà della relazione davanti ai terzi.
Se la moglie lo scopre ma sceglie di non fare querela, il marito non rischia nulla penalmente?
Corretto. Il concubinato è reato procedibile a querela della moglie. Se la moglie non presenta querela, il reato non è perseguibile, anche se il comportamento del marito è provato. Se la moglie in seguito cambia idea e presenta querela, il reato diventa perseguibile da quel momento, a meno che non sia già decorso il termine di prescrizione.
Se la moglie muore, il concubinato si estingue?
Sì. Secondo l'art. 563, comma 2, il reato di concubinato (come l'adulterio) si estingue per morte del coniuge offeso (la moglie). Se la moglie muore prima di presentare querela, il reato non potrà mai essere perseguito. Se è già stata presentata querela, il procedimento si estingue alla morte della moglie.
Fonti consultate: 2 fontei verificate