Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 563 c.p. Estinzione del reato(1)

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo. Non è più applicabile: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 1969, ne ha dichiarato l’illegittimità. Il testo è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. Estinguono altresì il reato:

:1) la morte del coniuge offeso;

:2) l’annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

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In sintesi

  • L'art. 563 c.p. regolava l'estinzione dei reati di adulterio (art. 559) e concubinato (art. 560): non è più applicabile.
  • La Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo con la sentenza 27 novembre-3 dicembre 1969, n. 147 (G.U. 1ª serie speciale n. 311 del 10 dicembre 1969).
  • Caduti i due reati, sono cadute anche le regole sulla loro estinzione (remissione della querela, morte del coniuge offeso, annullamento del matrimonio).
  • Oggi l'infedeltà ha rilievo solo civile (artt. 143 e 151 c.c.).

L'articolo 563 del codice penale, rubricato «Estinzione del reato», stabiliva che nei casi di adulterio (art. 559) e concubinato (art. 560) il reato si estinguesse con la remissione della querela, anche dopo la condanna, con la morte del coniuge offeso o con l'annullamento del matrimonio del colpevole; l'estinzione valeva anche per il correo, per la concubina e per chi avesse concorso nel reato. Il testo è ancora nel codice, ma non è più applicabile.

La sentenza della Corte costituzionale

Con la sentenza 27 novembre-3 dicembre 1969, n. 147 (G.U. 1ª serie speciale n. 311 del 10 dicembre 1969) la Corte costituzionale, dopo aver dichiarato illegittimi l'art. 559 c.p. e l'art. 560 c.p., ha dichiarato illegittimo anche l'art. 563, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La pronuncia è riportata nella nota di aggiornamento del testo ufficiale su Normattiva.

Il quadro attuale

L'infedeltà coniugale non è reato. Sul piano civile l'art. 143 c.c. stabilisce che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, e per l'art. 151 c.c. il giudice che pronuncia la separazione può dichiararne l'addebito, se ne ricorrono le circostanze e ne è richiesto, al coniuge che ha tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Per un caso concreto conviene rivolgersi a un avvocato familiarista.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

L'art. 563 c.p. è ancora in vigore?

No. La Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo con la sentenza n. 147 del 1969.

Che cosa prevedeva?

L'estinzione dei reati di adulterio e concubinato per remissione della querela (anche dopo la condanna), per morte del coniuge offeso o per annullamento del matrimonio del colpevole.

Perché è caduto?

Perché la stessa sentenza ha dichiarato illegittimi i reati di adulterio e concubinato a cui si riferiva.

L'infedeltà ha ancora conseguenze?

Solo civili: la fedeltà è un obbligo reciproco (art. 143 c.c.) e la sua violazione può portare all'addebito della separazione (art. 151 c.c.).

Perché il testo compare ancora nel codice?

La dichiarazione di illegittimità non cancella il testo, che però non può più essere applicato. Normattiva lo riporta con la nota della sentenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fonti verificate
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.