Testo dell'articoloVigente
Art. 559 c.p. Adulterio
Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo. Non è più applicabile: la Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo con la sentenza n. 126 del 1968 (primo e secondo comma) e con la sentenza n. 147 del 1969 (terzo e quarto comma). Il testo è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina(1). Il delitto è punibile a querela del marito (2).
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 559 del codice penale, rubricato «Adulterio», puniva con la reclusione fino a un anno la moglie adultera e, con la stessa pena, il suo correo; prevedeva la reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina e rendeva il delitto punibile a querela del marito. La norma è ancora riportata nel testo del codice, ma non è più applicabile: la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità in tutte le sue parti.
Le due sentenze della Corte costituzionale
Con la sentenza 16-19 dicembre 1968, n. 126 (G.U. 1ª serie speciale n. 329 del 28 dicembre 1968) la Corte ha dichiarato illegittimi il primo e il secondo comma, cioè la punizione della moglie adultera e del correo. Con la sentenza 27 novembre-3 dicembre 1969, n. 147 (G.U. 1ª serie speciale n. 311 del 10 dicembre 1969) ha dichiarato illegittimo il terzo comma (relazione adulterina) e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche il quarto comma sulla querela del marito. Le due pronunce sono riportate nelle note di aggiornamento del testo ufficiale su Normattiva.
Perché la norma è caduta
L'articolo puniva soltanto l'infedeltà della moglie e dava al solo marito il potere di querela: una disparità di trattamento tra i coniugi. Il quadro civile è oggi opposto: l'art. 143 c.c. stabilisce che con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, e che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà.
Il tradimento oggi
L'infedeltà coniugale non è reato. Può però avere conseguenze civili: per l'art. 151 c.c., il giudice che pronuncia la separazione dichiara, se ne ricorrono le circostanze e ne è richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, tra i quali la fedeltà. Per una situazione concreta conviene rivolgersi a un avvocato familiarista.
Prassi e linee guida
Normattiva
Testo vigente del Codice penale sulla banca dati ufficiale Normattiva.
Domande frequenti
L'adulterio è ancora reato in Italia?
No. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 559 c.p. con le sentenze n. 126 del 1968 (primo e secondo comma) e n. 147 del 1969 (terzo e quarto comma).
Perché l'art. 559 c.p. è stato dichiarato incostituzionale?
Perché puniva solo l'infedeltà della moglie e dava solo al marito il potere di querela, trattando in modo diverso i due coniugi.
Che cosa prevedeva l'art. 559 c.p.?
La reclusione fino a un anno per la moglie adultera e per il correo, fino a due anni in caso di relazione adulterina, con punibilità a querela del marito.
Il tradimento ha ancora conseguenze legali?
Non penali. Sul piano civile la fedeltà è un obbligo reciproco dei coniugi (art. 143 c.c.) e la sua violazione può portare all'addebito della separazione (art. 151 c.c.), se ne ricorrono le circostanze e ne è fatta richiesta.
Perché l'articolo compare ancora nel codice penale?
La dichiarazione di illegittimità costituzionale non cancella il testo dal codice: la norma resta stampata, ma non può più essere applicata. Normattiva la riporta con le note delle due sentenze.
Fonti consultate: 2 fonti verificate