Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 554 c.p. Contagio di sifilide e di blenorragia

Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Reato di contagio: occultamento deliberato dello stato di sifilide o blenorragia
  • Pena: reclusione da uno a tre anni per sifilide; da uno a tre anni per blenorragia se causa lesione gravissima
  • Procedibilità: querela della persona offesa obbligatoria
  • Circostanze aggravanti: se il fine è cagionare il contagio, si applica lesione personale grave
Indice dei contenuti

Contagio doloso di sifilide o blenorragia: reclusione da uno a tre anni se il contagio avviene, con necessità dell'occultamento dello stato infetto.

Ratio

La norma tutela l'integrità fisica individuale da lesioni derivanti da malattie sessualmente trasmissibili. Il legislatore richiede sia l'occultamento dello stato infetto sia la commissione di atti idonei al contagio, operando una mediazione tra libertà personale e protezione della salute altrui. La blenorragia richiede una lesione gravissima aggiuntiva per la punibilità.

Analisi

Primo comma: chiunque, in stato di sifilide e occultando tale stato, compie atti idonei al contagio è punito con reclusione da uno a tre anni se il contagio si verifica. Secondo comma: medesima pena per blenorragia, ma richiesta la lesione gravissima. Terzo comma: procedibilità per querela. Quarto comma: se l'intento è cagionare il contagio, si applica la disciplina di lesione personale grave (art. 583, 584, 585), con pene più severe. L'elemento soggettivo richiede dolo specifico di occultamento e atti consapevoli; il risultato lesivo (contagio) è elemento essenziale della fattispecie.

Quando si applica

Situazioni concrete: partner che, consapevole di sifilide diagnosticata, ha rapporti non protetti senza comunicare lo stato. Caso blenorragia: contaminazione durante pratica sessuale che provoca lesione gravissima (es. infezione sistemica). Non sussiste reato se il partner era già informato o se erano adoperate precauzioni efficaci. Il reato persiste anche se il contagio è probabilistico, purché effettivamente si verifichi.

Connessioni

Art. 583, 584, 585 c.p. (lesione personale grave e gravissima) in caso di dolo specifico di contagio. Art. 594 c.p. (diffamazione) se il soggetto rivela pubblicamente lo stato altrui. Leggi sanitarie sulla notifica di malattie veneree (D.M. 27/8/1999). L'art. 555 aggrava la pena per operatore sanitario che commetta il reato.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, scoperto di essere affetto da sifilide, continua una relazione sessuale con Caio senza informarlo e senza usare protezione. Dopo tre mesi Caio risulta positivo ai test. Tizio è punibile con reclusione da uno a tre anni. La querela deve venire da Caio. Se Tizio avesse comunicato lo stato, anche senza usare protezione, non sarebbe sussistito reato perché verrebbe meno l'elemento dell'occultamento.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, noto il proprio stato di blenorragia, ha rapporti sessuali con Mevio senza rivelare la malattia e senza protezioni. Il contagio provoca a Mevio un'infezione sistemica grave con febbre alta e danno ematico. Sempronio risponde di art. 554 secondo comma (blenorragia con lesione gravissima) con reclusione da uno a tre anni. Se Sempronio avesse agito con fine specifico di contagio, scatterebbe la disciplina più severa di lesione personale grave (art. 583-585).

Domande frequenti

Se mi sono infettato/a in seguito a rapporto sessuale senza sapere che il partner era malato, posso denunciare?

Sì, puoi sporgere querela (denuncia per reato perseguibile su istanza di parte) entro sei mesi dalla scoperta. Dovrai provare che il partner: (1) era affetto da sifilide o blenorragia; (2) lo sapeva e l'ha occultato; (3) tu sei stato infettato in conseguenza. Serviranno referti medici, cartelle cliniche, date dei rapporti e della diagnosi dell'altro soggetto.

Vale anche se il partner aveva la malattia ma stava già in cura?

Dipende. Se la cura rendeva il soggetto non contagioso (carica virale ridotta o azzerata) e lui l'ha comunicato, non sussiste reato perché verrebbe meno l'elemento dell'occultamento doloso. Se invece era in cura ma non ha mai detto nulla, il reato persiste indipendentemente dall'effettiva progressione della malattia nel coniuge.

Cosa cambia tra sifilide e blenorragia in questa norma?

La sifilide è punibile sempre se il contagio si verifica (indipendentemente dalla gravità del danno). La blenorragia è punibile solo se il contagio provoca una lesione personale gravissima (cioè danno corporeo grave, non semplice infezione). Questo perché la sifilide, non trattata, può causare complicanze molto serie; la blenorragia, se curata tempestivamente, ha prognosi migliore.

Se ho intenzionalmente voluto contagiare qualcuno, cosa cambia penalmente?

Se provi a contagiare deliberatamente qualcuno e ci riesci, la pena non è quella dell'art. 554 (uno-tre anni), ma quella prevista dagli art. 583, 584, 585 per lesione personale grave o gravissima, con pene fino a sette anni. Questo perché il dolo specifico di contagio trasforma il reato in lesione intenzionale, molto più grave.

Quanto tempo ho per denunciare dopo aver scoperto il contagio?

La querela deve essere presentata entro sei mesi dal giorno della scoperta della malattia, oppure dal giorno in cui hai appreso chi l'ha trasmessa (se diverso). Decorso il termine, il reato non è più perseguibile. Se la persona che ha trasmesso la malattia è già deceduta, il termine è molto più breve (tre mesi dal decesso).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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