Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 556 c.p. Bigamia

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

In sintesi

  • Fattispecie: contrarre matrimonio essendo già legato da matrimonio con effetti civili, o contrarre matrimonio con persona già coniugata
  • Pena: reclusione da uno a cinque anni
  • Aggravante: se il bigamo ha indotto in errore il partner sulla propria libertà di stato
  • Estinzione del reato: annullamento del primo matrimonio o annullamento del secondo per motivo diverso dalla bigamia
  • Conseguenze civili: invalidità del secondo matrimonio contratto in malafede
Indice dei contenuti

Bigamia: matrimonio contratto da coniugato o con coniugato. Pena reclusione uno-cinque anni. Aggravante se induzione in errore sullo stato civile.

Ratio

La norma protegge l'istituto matrimoniale, fondamentale nell'ordine civile, da frodi conniventi e dall'alterazione della libertà matrimoniale altrui. Il legislatore punisce sia chi, già coniugato, contrae un secondo matrimonio (violando il dovere di fedeltà), sia chi sposa consapevolmente un soggetto già coniugato. La bigamia presuppone ingenuità della parte ingannata: se quest'ultima era consapevole, il reato non sussiste per entrambi i contraenti.

Analisi

Primo comma: chiunque, legato da matrimonio con effetti civili, contrae un secondo matrimonio pur avente effetti civili è punito con reclusione da uno a cinque anni. Allo stesso modo, chi non è coniugato ma sposa consapevolmente una persona legata da matrimonio valido. L'elemento soggettivo richiede conoscenza dello stato civile proprio o altrui; il dolo può essere specifico (consapevolezza consenziente) o generico (consapevolezza dell'atto). Secondo comma: se il bigamo ha indotto in errore il nuovo partner sulla libertà dello stato proprio o della nuova sposa, la pena è aumentata (aggravante). Terzo comma: il reato si estingue se il primo matrimonio è dichiarato nullo oppure se il secondo matrimonio è annullato per motivo diverso dalla bigamia (es. incapacità mentale, coercizione). Non si estingue se il secondo matrimonio è annullato per bigamia stessa: in quel caso il reato rimane.

Quando si applica

Tizio, ancora legalmente coniugato, contrae secondo matrimonio con Caio senza informarlo dello stato civile precedente. Se Caio non sapeva della precedente unione, sussite bigamia con aggravante (induzione in errore). Se il primo matrimonio viene successivamente annullato per difetto di consenso (es. coercizione), il reato di bigamia si estingue retroattivamente. Se il secondo matrimonio viene annullato perché Tizio aveva già dichiarato l'impedimento prima del matrimonio ma non è stato rispettato, il reato non si estingue.

Connessioni

Artt. 556, 557 c.p. (prescrizione della bigamia). Art. 558 c.p. (induzione al matrimonio mediante inganno). Art. 96 c.c. (impedimento di matrimonio per coniugato). Art. 104 c.c. (annullamento del matrimonio). Diritto processuale civile per le azioni di nullità e annullamento. Prassi notarile sulla verifica dello stato civile.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio è legalmente coniugato con Sempronia

Incontra Caio, si presenta come celibe e contrae matrimonio civile senza rivelare la precedente unione. Caio ignora tutto. Tizio è punibile con reclusione da uno a cinque anni per bigamia (primo comma), oltre all'aggravante di cui al secondo comma (induzione in errore). Se Sempronia dimostra che il primo matrimonio era viziato da coercizione fisica al momento della celebrazione, quel matrimonio viene annullato retroattivamente, e il reato di bigamia si estingue automaticamente, anche se Tizio è già stato condannato.

Caso 2: Mevio, già coniugato, incontra Filano

Filano sa perfettamente che Mevio è già sposato, ma comunque accettano di celebrare un'unione non formale (convivenza dichiarata come matrimonio civile). Il celebrante compie l'atto. Qui Mevio è punibile per bigamia senza aggravante per induzione in errore (perché Filano sapeva), ma Filano potrebbe non essere punibile se si dimostra che non ha indotto Mevio bensì ha ceduto alla scelta di Mevio.

Domande frequenti

Se scopro che mio marito/moglie era già coniugato/a al momento del nostro matrimonio, quali sono i miei diritti?

Hai diritti civili e penali distinti. Civilmente: puoi chiedere l'annullamento del matrimonio (che decorre dalla data di celebrazione). Penalmente: puoi sporgere querela per il reato di bigamia entro sei mesi dalla scoperta o dalla manifestazione della bigamia. Civilmente puoi anche chiedere il risarcimento del danno morale e materiale subito.

Se entrambi sapevamo che uno di noi era già coniugato e abbiamo deciso di sposarci comunque, siamo punibili?

Sì, entrambi. Il reato di bigamia non richiede che la parte ingannata sia stata costretta; basta che il secondo matrimonio sia avvenuto in consapevolezza da parte di chi è già coniugato. Se l'altro coniuge del 'nuovo' matrimonio sa della bigamia e acconsente, il dolo è condiviso, ma la punibilità rimane. Non c'è aggravante per induzione in errore, ma il reato sussiste.

Conta se i due matrimoni sono di diverso tipo (civile e religioso)?

La norma parla di matrimoni con effetti civili. Un matrimonio solo religioso (cattolico) non ha effetti civili finché non è trascritto nel registro dello stato civile. Se Tizio è coniugato civilmente e contrae un matrimonio solo religioso, non è bigamia. Diversamente, se il primo matrimonio è religioso e trascritto (effetti civili) e Tizio contrae un secondo matrimonio civile, allora sussiste bigamia.

La bigamia è un reato che si prescrive come gli altri?

Sì, ma con una particolarità: il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui viene sciolto uno dei due matrimoni (per morte, divorzio, ecc.) o dal giorno in cui il secondo matrimonio è dichiarato nullo per bigamia (art. 557). Prima di quella data il termine non decorre. Il reato ha una prescrizione ordinaria di otto anni dal primo giorno di decorrenza.

Se mi sposo e successivamente scopro che mio marito era già sposato, il nostro matrimonio è automaticamente nullo?

No, non è automaticamente nullo. Il matrimonio rimane valido finché non viene dichiarato nullo o annullato da un giudice civile. Tu devi intentare un'azione di annullamento (entro tempi specifici: generalmente entro cinque anni dalla scoperta della bigamia). Una volta che il giudice dichiara l'annullamento, gli effetti civili del matrimonio (per quanto riguarda status, eredità, ecc.) vengono retroattivamente rimossi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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