Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 556 c.p.p. – Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l’udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio .

In sintesi

  • Rinvio alle disposizioni del libro sesto del c.p.p. per giudizio abbreviato e patteggiamento
  • Applicabilità di norme specifiche (art. 555, 557, 558) quando manca l'udienza preliminare nel procedimento per citazione diretta
  • Ressa di art. 441-bis c.p.p. (revoca del giudizio abbreviato) applicabile se il giudice acquisisce elementi nuovi dopo la pronuncia
  • Giudizio abbreviato e patteggiamento come forme alternative al dibattimento ordinario nel procedimento accelerato
Indice dei contenuti

Nel giudizio abbreviato e nella patteggiamento in assenza di udienza preliminare si applicano le disposizioni del libro sesto; se manca l'udienza preliminare valgono art. 555-558.

Ratio

La norma assicura che, anche nel procedimento per citazione diretta (che bypassa l'udienza preliminare), le forme alternative di giudizio (abbreviato e patteggiamento) rimangono accessibili all'imputato, pur con gli adattamenti necessari alla assenza della fase preliminare. Il legislatore ha voluto garantire la continuità delle opportunità di definizione alternativa della controversia, indipendentemente dal percorso procedurale prescelto dal pubblico ministero.

L'articolo rappresenta un'eccezione al principio di specialità procedurale, consentendo l'applicazione analogica delle norme del libro sesto anche quando la struttura generale del procedimento è quella della citazione diretta.

Analisi

L'articolo si articola in due commi. Il primo pone il rimando generale al libro sesto (giudizio abbreviato e patteggiamento), i cui istituti rimangono applicabili anche in procedimenti per citazione diretta. Il secondo comma specifica un criterio di sostituzione normativa: quando manca l'udienza preliminare (come nel procedimento per citazione diretta), si applicano le disposizioni degli articoli 555 (udienza di comparizione), 557 (giudizio abbreviato) e 558 comma 8 (patteggiamento), secondo i casi. Contempla inoltre la ressa dell'art. 441-bis (revoca del giudizio abbreviato) e della disposizione dell'art. 441-bis comma 4 (revoca dell'ordinanza e fissazione di nuova udienza).

Quando si applica

La norma si applica ad ogni procedimento per citazione diretta dove l'imputato richieda giudizio abbreviato o patteggiamento durante l'udienza di comparizione. Non applica, invece, quando il procedimento sia stato regolarmente sottoposto a udienza preliminare (in tal caso le norme del libro sesto trovano diretta applicazione senza i temperamenti dell'art. 556).

Esempio: Tizio è citato direttamente per furto e chiede il giudizio abbreviato all'udienza di comparizione. Il giudice applica la disciplina del libro sesto (art. 444-446 c.p.p.) con i temperamenti stabiliti dall'art. 556 c.p.p., quali la rinuncia al dibattimento ordinario e la limitazione della cognizione alla documentazione disponibile.

Connessioni

L'articolo interconnette con il libro sesto del c.p.p. (artt. 438-446: giudizio abbreviato e patteggiamento), l'art. 550-555 c.p.p. (procedimento per citazione diretta), l'art. 441-bis c.p.p. (revoca del giudizio abbreviato), l'art. 557-558 c.p.p. (procedure alternative nel procedimento ordinario).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è citato direttamente per ricettazione il 10 maggio, con udienza fissata per il 25 giugno. All'udienza di comparizione, Tizio presenta richiesta di giudizio abbreviato secondo art. 444 c.p.p., accettando di essere giudicato sulla base della documentazione preliminare senza dibattimento ordinario. Il giudice applica le norme del libro sesto (art. 444-446 c.p.p.) con i temperamenti dell'art. 556 c.p.p., poiché manca l'udienza preliminare. Tizio rinuncia al dibattimento, accetta la limitazione della cognizione, e il giudice può pronunziare sentenza definitiva nella medesima udienza o in breve termine.

Caso 2: Caso 2

Caio è citato per lesioni personali e presenta richiesta di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta secondo art. 444 comma 1-bis c.p.p.). Le parti concordano una pena di sei mesi, e il giudice, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, omologa il patteggiamento. Secondo art. 556 comma 2, si applica la disciplina dell'art. 558 comma 8 c.p.p., garantendo così la validità del patteggiamento anche nell'assenza di udienza preliminare precedente.

Domande frequenti

Nel procedimento per citazione diretta, posso chiedere il giudizio abbreviato?

Sì. Secondo art. 556 comma 1 e art. 444 c.p.p., il giudizio abbreviato è ammesso anche nel procedimento per citazione diretta, purché sia richiesto all'udienza di comparizione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Quali norme si applicano al giudizio abbreviato nel procedimento per citazione diretta?

Secondo art. 556 c.p.p., si applicano le disposizioni del libro sesto (artt. 438-446 c.p.p.) in quanto compatibili, e specificamente gli articoli 555, 557 e 558 comma 8 laddove disciplinino fattispecie non previste dal libro settimo.

Posso chiedere il patteggiamento nel procedimento per citazione diretta?

Sì. Secondo art. 556 comma 1 e art. 444 comma 1-bis c.p.p., il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) è ammesso, previa concordanza fra imputato, difensore, pubblico ministero e parte civile ove esistente.

Se chiedo il giudizio abbreviato e il giudice scopre nuovi elementi, può revocare la mia richiesta?

Sì. Secondo art. 556 comma 2 e art. 441-bis c.p.p., il giudice può revocare l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato se acquisisce elementi nuovi rilevanti, fissando una nuova udienza per il giudizio ordinario.

Dopo il patteggiamento nel procedimento per citazione diretta, posso ancora impugnare la sentenza?

Limitatamente. Secondo il diritto processuale penale, il patteggiamento omologato non è impugnabile ordinariamente, salvo ricorso per cassazione per violazione di norma procedurale costituzionale o di legge sulla pena, secondo art. 606 c.p.p.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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