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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 552 c.p.p. – Decreto di citazione a giudizio

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;

b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

3. Il decreto di citazione è notificato all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell’articolo 416, comma 2.

In sintesi

  • Contenuti tassativi del decreto di citazione a giudizio secondo art. 552 comma 1 lettere a-h
  • Requisiti essenziali: identità dell'imputato, descrizione del fatto, indicazione del giudice competente, data e ora dell'udienza
  • Avvisi obbligatori: nomina difensore, accesso al fascicolo preliminare, possibilità di giudizio abbreviato, patteggiamento, oblazione
  • Nullità ex art. 552 comma 2 per mancanza di identificazione certa dell'imputato o insufficienza di requisiti critici (lettere c, d, e, f)

Il decreto di citazione a giudizio deve contenere generalità dell'imputato, fattispecie, giudice competente, luogo e data dell'udienza; sua nullità è disciplinata dal comma 2.

Ratio

La norma garantisce la leggibilità e la completezza dell'atto di citazione, assicurando che l'imputato riceva una comunicazione chiara e precisa circa l'accusa, la collocazione temporale e spaziale del giudizio, e i diritti procedurali che gli spettano. L'elencazione tassativa dei contenuti mira a proteggere il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, impedendo che lacune formali dell'atto inficino l'esercizio dei diritti dell'imputato.

La severità del regime di nullità è funzionale a garantire il rispetto della forma come tutela sostanziale dei diritti fondamentali del cittadino sottoposto a persecuzione penale.

Analisi

L'articolo si articola in quattro commi. Il primo pone i contenuti tassativi mediante otto lettere (a-h): generalità dell'imputato, indicazione della persona offesa, enunciazione del fatto in forma chiara e precisa con le circostanze aggravanti, indicazione del giudice competente con luogo data e ora della comparizione, avvertimento della contumacia, avviso della facoltà di nominare difensore, avviso circa le possibilità di giudizio abbreviato o oblazione, e sottoscrizioni.

Il secondo comma disciplina i vizi di nullità: nullità assoluta se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca uno fra i requisiti critici (fatto, data e luogo dell'udienza, avvisi di diritti). Il terzo comma fissa il termine di notificazione: almeno sessanta giorni prima dell'udienza, riducibili a quarantacinque in casi di urgenza motivati. Il quarto comma prevede il deposito degli atti in segreteria unitamente al fascicolo delle investigazioni preliminari.

Quando si applica

La disciplina si applica a ogni citazione diretta a giudizio secondo art. 550 c.p.p., indipendentemente dalla natura del reato (contravvenzione o delitto minore) o dalla composizione del giudice (monocratico o collegiale). Il decreto di citazione è l'atto formale di esercizio dell'azione penale in questa modalità procedurale.

Esempi concreti: il pubblico ministero cita Tizio per furto semplice; il decreto deve contenere nome, cognome, data di nascita di Tizio, il fatto storicamente collocato (data, luogo, modalità della sottrazione), il giudice competente (tribunale di una determinata circoscrizione), la data dell'udienza (es. 20 luglio 2026 ore 10). Se il decreto omette il luogo della comparizione, è nullo per vizio di forma essenziale.

Connessioni

L'articolo interconnette con l'art. 415-bis c.p.p. (avviso al sottoposto a indagini, prerequisito della citazione), l'art. 550 c.p.p. (casi di citazione diretta), l'art. 553 c.p.p. (trasmissione degli atti al giudice), l'art. 555 c.p.p. (udienza di comparizione). Rimanda inoltre all'art. 438 e 444 c.p.p. (giudizio abbreviato e patteggiamento), all'art. 375 comma 3 c.p.p. (interrogatorio), all'art. 606 c.p.p. (ricorso per cassazione).

Domande frequenti

Quali sono i dati essenziali che il decreto di citazione deve contenere?

Secondo art. 552 comma 1, il decreto deve contenere: generalità dell'imputato, descrizione del fatto e delle circostanze aggravanti, giudice competente, luogo data e ora della comparizione, avvisi circa i diritti procedurali (nomina difensore, accesso al fascicolo, giudizio abbreviato, oblazione).

Se il decreto non contiene la data dell'udienza, è valido?

No. La data e l'ora dell'udienza sono requisiti essenziali secondo art. 552 comma 1 lettera d), e la loro omissione costituisce causa di nullità assoluta secondo art. 552 comma 2.

Quanto tempo devo avere fra la notificazione e l'udienza?

Almeno sessanta giorni secondo art. 552 comma 3. In casi eccezionali di urgenza motivata, il termine può essere ridotto a quarantacinque giorni, sempre che la riduzione sia esplicitamente giustificata nel decreto.

Se non sono stato identificato correttamente nel decreto, posso eccepire la nullità?

Sì. Se la tua identificazione nel decreto di citazione è incerta o errata, il decreto è nullo ex art. 552 comma 2 (identità dell'imputato non certa). Puoi eccepire questa nullità in qualunque momento del processo.

Il decreto di citazione deve contenere le prove contro di me?

No. Il decreto contiene la descrizione del fatto e dei capi d'imputazione. Le prove sono contenute nel fascicolo preliminare, che deve essere depositato in segreteria e che puoi consultare secondo art. 552 comma 4 e art. 415-bis.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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