Art. 555 c.p.p. – Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1; l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
In sintesi
L'udienza di comparizione segue la citazione diretta, con deposito di testimoni sette giorni prima; le parti possono concordare prove alternative e richiedere abbreviato o patteggiamento.
Ratio
La norma realizza un equilibrio fra la celerità del procedimento per citazione diretta e la necessità di assicurare preparazione procedurale e diritto di difesa. L'imposizione di un termine di deposito dei testimoni (sette giorni) evita sorprese istruttorie, mentre la possibilità di richiedere giudizio abbreviato o patteggiamento garantisce all'imputato un'alternativa al dibattimento ordinario, anche in assenza di udienza preliminare.
La verifica della remissione della querela (per i reati perseguibili su querela) rappresenta un momento di composizione volontaria della controversia, riducendo l'onere per il sistema giudiziario.
Analisi
L'articolo si articola in cinque commi. Il primo pone l'obbligo di deposito delle liste testimoni, periti e consulenti almeno sette giorni prima della comparizione, a pena di inammissibilità (termine perentorio). Il secondo comma consente presentazione di richieste di giudizio abbreviato (art. 444) o di patteggiamento, nonché domanda di oblazione (rara nel rito penale ordinario). Il terzo comma prevede verifica da parte del giudice sulla disponibilità a remettere la querela (per i reati querellabili). Il quarto comma riguarda l'ammissione della prove e la possibilità di concordare acquisizione di atti. Il quinto comma rinvia alle disposizioni del libro settimo per ciò che non è espressamente disciplinato.
Quando si applica
La disciplina si applica a ogni procedimento avviato mediante citazione diretta a giudizio, indipendentemente dalla natura del reato. L'udienza di comparizione si svolge nel giorno, ora e luogo indicati nel decreto di citazione, alla quale l'imputato deve comparire direttamente o per mezzo del difensore.
Esempio: Tizio è citato per furto semplice il 20 maggio con comparizione fissata per il 20 luglio. Le liste testimoni devono essere depositate entro il 13 luglio (sette giorni prima). Se Tizio non deposita liste, non potrà chiamare testimoni se non con autorizzazione del giudice.
Connessioni
L'articolo interconnette con l'art. 438 e 444 c.p.p. (giudizio abbreviato e patteggiamento), l'art. 550 c.p.p. (citazione diretta), l'art. 552 c.p.p. (decreto di citazione), l'art. 441 e ss. c.p.p. (remissione di querela), l'art. 467 c.p.p. (atti urgenti). Rinvia inoltre al libro settimo (procedimenti dibattimentali speciali) per l'integrazione della disciplina.
Domande frequenti
Quando devo depositare le liste dei testimoni che voglio chiamare?
Secondo art. 555 comma 1, le liste testimoni devono essere depositate in Cancelleria almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, a pena di inammissibilità della loro escussione.
Se non deposito le liste testimoni in tempo, posso comunque farli depositare dopo?
No, salvo autorizzazione del giudice per motivi eccezionali. Il termine è perentorio e il mancato rispetto comporta l'inammissibilità dei testimoni non depositati tempestivamente secondo art. 555 comma 1.
Posso chiedere il giudizio abbreviato nell'udienza di comparizione?
Sì. Secondo art. 555 comma 2 e art. 444 c.p.p., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento puoi richiedere il giudizio abbreviato, rinunciando così al dibattimento ordinario e accettando di essere giudicato sulla base della documentazione preliminare.
Se il reato è perseguibile su querela, il giudice verifica se è stato querellato?
Sì. Secondo art. 555 comma 3, il giudice, quando il reato è perseguibile su querela, verifica se il querelante è disposto a remettere la querela e se il querelato accetta la remissione, offrendo una possibilità di composizione volontaria.
Posso concordare con il pubblico ministero di acquisire atti senza escussione di testimoni?
Sì. Secondo art. 555 comma 4, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e della documentazione relativa all'indagine difensiva, evitando così dibattimento ordinario su specifici punti.