Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1.

Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinchè si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6.

3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l’avviso l’indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta dei pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

5-bis.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

5-ter.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

5-quater.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

5-quinquies.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

5-sexies.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

In sintesi

  • Avviso obbligatorio prima del rinvio a giudizio con clausola di informazione completa
  • L'indagato ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, chiedere ulteriori indagini entro 20 giorni
  • Il PM può disporre nuove indagini richieste entro 30 giorni (prorogabili una sola volta per 60 giorni)
  • Interrogatorio dell'indagato e nuovi atti sono utilizzabili se compiuti nei termini
Indice dei contenuti

Il PM comunica all'indagato la conclusione delle indagini, dando 20 giorni per memorie, documenti e interrogatorio.

Ratio

L'art. 415-bis c.p.p., introdotto dalla L. 479/1999, incarna la partecipazione difensiva nella fase conclusiva delle indagini preliminari: prima che il PM decida il rinvio a giudizio, l'indagato deve ricevere un avviso chiaro e dettagliato, con il diritto di prendere visione della documentazione e di reagire con memorie, nuove prove, interrogatorio. È una garanzia di due diligence per il PM e di effettività del contraddittorio in fase pregiudiziale.

Analisi

Il comma 1 stabilisce l'obbligo di notifica dell'avviso di conclusione indagini prima della decisione. Il comma 2 specifica il contenuto minimo: fatto per il quale si procede, norme di legge assunte violate, data e luogo, con avvertimento della disponibilità della documentazione. Il comma 3 fissa il termine di 20 giorni per presentare memorie, produrre documenti, chiedere ulteriori indagini o interrogatorio. Il comma 4 permette al PM di disporre nuove indagini richieste entro 30 giorni (prorogabili una volta per 60 giorni). Il comma 5 rende utilizzabili le dichiarazioni e nuovi atti se tempestivamente compiuti, anche se scaduti i termini ordinari per l'esercizio dell'azione penale.

Quando si applica

Si applica ogni volta che il PM ha concluso le indagini preliminari e intende esercitare l'azione penale (rinvio a giudizio). Non riguarda i casi di archiviazione (art. 408 c.p.p.), dove l'avviso è diverso. Il termine di 20 giorni è ordinario; se l'indagato chiede ulteriori indagini, il PM ha l'obbligo di valutare e eventualmente disporle entro i nuovi termini.

Connessioni

Artt. 405 c.p.p. (termini ordinari), 408 c.p.p. (richiesta di archiviazione), 416-420 c.p.p. (udienza preliminare), 335 c.p.p. (iscrizione nel registro), 375 c.p.p. (interrogatorio dell'indagato). Fondamentale per la validità della successiva richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 comma 1.

Casi pratici

Caso 1: Il PM ha concluso le indagini su Tizio per furto il 15 giugno 2025

Il 16 giugno notifica a Tizio (e al suo difensore) l'avviso di conclusione indagini con il dettaglio del fatto (data, luogo, modalità), le norme assunte violate (art. 624 cp), e l'avvertimento che i documenti sono depositi presso la cancelleria. Tizio ha 20 giorni (fino al 6 luglio). Entro il 28 giugno, Tizio e il difensore richiedono l'interrogatorio: il PM deve procedere. L'interrogatorio avviene il 30 giugno. Se Tizio durante l'interrogatorio rivela un testimone cruciale, chiede al PM di ascoltarlo. Il PM ha 30 giorni per ascoltare il testimone; se ascolta, quel verbale è utilizzabile anche se nel frattempo scaderebbe il termine ordinario per il rinvio a giudizio.

Caso 2: Caio è indagato per truffa

Il PM conclude le indagini il 1º settembre 2025 e notifica l'avviso di conclusione il 2 settembre. Caio ha 20 giorni. Il 15 settembre, il difensore di Caio (Sempronio, l'avvocato) scopre che non è stata acquisita una fattura cruciale in possesso di Caio che proverebbe l'innocenza. Chiede al PM il compimento di questo atto di indagine. Il PM ha 30 giorni da questa richiesta (fino al 15 ottobre) per acquisire la fattura. Acquisisce il 10 ottobre. Quella fattura è utilizzabile nel rinvio a giudizio anche se il termine ordinario per il rinvio sarebbe scaduto.

Domande frequenti

Cosa succeede se il PM non notifica l'avviso di conclusione indagini?

La richiesta di rinvio a giudizio è nulla (art. 416 comma 1 c.p.p.). Questo significa che il procedimento non può proseguire come rinvio a giudizio e deve essere annullato. Il PM dovrà ricominciare la procedura, notificando correttamente l'avviso e attendendo i 20 giorni prima di depositare la richiesta di rinvio.

Qual è la durata del termine per presentare memorie e documenti?

Il termine ordinario è di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini. Non è prorogabile di diritto; però se l'indagato chiede ulteriori indagini, il PM disporà le indagini nei nuovi termini (30 giorni, prorogabili una volta per 60 giorni aggiuntivi), e il termine complessivo si dilata di conseguenza.

L'indagato può chiedere la sua interrogazione anche se non c'è un interrogatorio formale richiesto dal PM?

Sì. L'art. 415-bis comma 3 riconosce all'indagato la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio direttamente. Non è una mera facoltà; è un diritto. Se l'indagato lo chiede, il PM è obbligato a procedere all'interrogatorio.

Quanto tempo ha il PM per svolgere nuove indagini richieste dall'indagato?

Il PM ha un massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta (art. 415-bis comma 4). Il giudice per le indagini preliminari può prorogare una sola volta per non più di 60 giorni aggiuntivi, su richiesta motivata del PM. Non è possibile andare oltre questo limite complessivo (30 + 60 = 90 giorni).

Se il PM non dispone le indagini richieste, cosa può fare l'indagato?

L'indagato (tramite il suo difensore) può ricorrere al giudice per le indagini preliminari denunciando l'inerzia del PM. Inoltre, può presentare le sue memorie evidenziando come il PM non ha accolto la richiesta di indagine. Successivamente, in sede di udienza preliminare (art. 419 c.p.p.), il giudice valuterà se le indagini omesse erano veramente indispensabili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.