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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, il pubblico ministero, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Avviso obbligatorio prima del rinvio a giudizio con clausola di informazione completa
  • L'indagato ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, chiedere ulteriori indagini entro 20 giorni
  • Il PM può disporre nuove indagini richieste entro 30 giorni (prorogabili una sola volta per 60 giorni)
  • Interrogatorio dell'indagato e nuovi atti sono utilizzabili se compiuti nei termini

Il PM comunica all'indagato la conclusione delle indagini, dando 20 giorni per memorie, documenti e interrogatorio.

Ratio

L'art. 415-bis c.p.p., introdotto dalla L. 479/1999, incarna la partecipazione difensiva nella fase conclusiva delle indagini preliminari: prima che il PM decida il rinvio a giudizio, l'indagato deve ricevere un avviso chiaro e dettagliato, con il diritto di prendere visione della documentazione e di reagire con memorie, nuove prove, interrogatorio. È una garanzia di due diligence per il PM e di effettività del contraddittorio in fase pregiudiziale.

Analisi

Il comma 1 stabilisce l'obbligo di notifica dell'avviso di conclusione indagini prima della decisione. Il comma 2 specifica il contenuto minimo: fatto per il quale si procede, norme di legge assunte violate, data e luogo, con avvertimento della disponibilità della documentazione. Il comma 3 fissa il termine di 20 giorni per presentare memorie, produrre documenti, chiedere ulteriori indagini o interrogatorio. Il comma 4 permette al PM di disporre nuove indagini richieste entro 30 giorni (prorogabili una volta per 60 giorni). Il comma 5 rende utilizzabili le dichiarazioni e nuovi atti se tempestivamente compiuti, anche se scaduti i termini ordinari per l'esercizio dell'azione penale.

Quando si applica

Si applica ogni volta che il PM ha concluso le indagini preliminari e intende esercitare l'azione penale (rinvio a giudizio). Non riguarda i casi di archiviazione (art. 408 c.p.p.), dove l'avviso è diverso. Il termine di 20 giorni è ordinario; se l'indagato chiede ulteriori indagini, il PM ha l'obbligo di valutare e eventualmente disporle entro i nuovi termini.

Connessioni

Artt. 405 c.p.p. (termini ordinari), 408 c.p.p. (richiesta di archiviazione), 416-420 c.p.p. (udienza preliminare), 335 c.p.p. (iscrizione nel registro), 375 c.p.p. (interrogatorio dell'indagato). Fondamentale per la validità della successiva richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 comma 1.

Domande frequenti

Cosa succeede se il PM non notifica l'avviso di conclusione indagini?

La richiesta di rinvio a giudizio è nulla (art. 416 comma 1 c.p.p.). Questo significa che il procedimento non può proseguire come rinvio a giudizio e deve essere annullato. Il PM dovrà ricominciare la procedura, notificando correttamente l'avviso e attendendo i 20 giorni prima di depositare la richiesta di rinvio.

Qual è la durata del termine per presentare memorie e documenti?

Il termine ordinario è di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini. Non è prorogabile di diritto; però se l'indagato chiede ulteriori indagini, il PM disporà le indagini nei nuovi termini (30 giorni, prorogabili una volta per 60 giorni aggiuntivi), e il termine complessivo si dilata di conseguenza.

L'indagato può chiedere la sua interrogazione anche se non c'è un interrogatorio formale richiesto dal PM?

Sì. L'art. 415-bis comma 3 riconosce all'indagato la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio direttamente. Non è una mera facoltà; è un diritto. Se l'indagato lo chiede, il PM è obbligato a procedere all'interrogatorio.

Quanto tempo ha il PM per svolgere nuove indagini richieste dall'indagato?

Il PM ha un massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta (art. 415-bis comma 4). Il giudice per le indagini preliminari può prorogare una sola volta per non più di 60 giorni aggiuntivi, su richiesta motivata del PM. Non è possibile andare oltre questo limite complessivo (30 + 60 = 90 giorni).

Se il PM non dispone le indagini richieste, cosa può fare l'indagato?

L'indagato (tramite il suo difensore) può ricorrere al giudice per le indagini preliminari denunciando l'inerzia del PM. Inoltre, può presentare le sue memorie evidenziando come il PM non ha accolto la richiesta di indagine. Successivamente, in sede di udienza preliminare (art. 419 c.p.p.), il giudice valuterà se le indagini omesse erano veramente indispensabili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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