Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 413 c.p.p. – Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato (90, 91) può chiedere al procuratore generale di disporre l’avocazione a norma dell’art. 412 comma 1.
2. Disposta l’avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'indagato e la parte offesa possono chiedere l'avocazione al procuratore generale se il PM è inattivo.
Ratio
L'art. 413 c.p.p. democratizza l'accesso al controllo della paralisi proceduale: non solo il procuratore generale agisce d'ufficio (art. 412), ma le parti interessate possono sollecitare l'intervento. Questo garantisce che neppure una semplice inerzia del PM può sfuggire al controllo quando gli interessati segnalano il problema. È un meccanismo di contrappeso nel sistema accusatorio.
Analisi
Il comma 1 riconosce il diritto sia della persona sottoposta alle indagini (indagato) sia della persona offesa dal reato di presentare richiesta motivata al procuratore generale. La richiesta deve essere inoltrata formalmente, non basta una segnalazione verbale. Il comma 2 conseguente: una volta accolta l'avocazione, il procuratore generale ha 30 giorni dalla richiesta della parte (non dal decreto di avocazione) per completare le indagini indispensabili e formulare le sue richieste.
Quando si applica
La pratica ricorre quando: l'indagato ha interesse a uscire da uno status di incertezza prolungato e vuole che il procuratore generale acceleri; la parte offesa (vittima del reato) teme che il PM abbia archiviato silenziosamente o sia rimasto inerte. La richiesta deve contenere ragioni concrete (prove nuove, negligenza visibile, pregiudizio dalla dilazione) affinché il procuratore generale la accetti.
Connessioni
Art. 412 c.p.p. (avocazione d'ufficio), art. 405 c.p.p. (termini ordinari), art. 410 c.p.p. (decreti di archiviazione), art. 414 c.p.p. (riapertura indagini dopo archiviazione). Strettamente correlato alla disciplina dei diritti della persona offesa (art. 90-91 c.p.p.) e della partecipazione difensiva (art. 375 c.p.p.).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra la richiesta di avocazione della persona offesa e dell'indagato?
Non esiste una differenza procedurale rilevante: entrambi hanno il diritto di presentare richiesta motivata al procuratore generale. La motivazione sarà diversa: la persona offesa avrà interesse nel proseguimento dell'azione penale; l'indagato nel concludere rapidamente le indagini (verso archiviazione o rinvio). Entrambe sono legittimanti.
Che cosa deve contenere la richiesta di avocazione?
La richiesta deve essere motivata. Non è prevista una forma rigida, ma deve contare: i fatti (identità dell'indagato, data della denuncia), la natura del reato, il periodo di inattività del PM, il pregiudizio derivante dal ritardo, e i fondamenti per cui il procuratore generale dovrebbe intervenire. Una memoria semplice, anche da parte privata senza avvocato, è sufficiente.
Quale è il termine che decorre quando il procuratore generale riceve la richiesta?
Secondo l'art. 413 comma 2, il termine di 30 giorni per completare le indagini e formulare richieste decorre dalla presentazione della richiesta da parte della persona offesa o dell'indagato, non dal decreto di avocazione. Questo incentiva il procuratore generale a decidere rapidamente.
Se il procuratore generale nega la richiesta, posso ricorrere?
La legge non prevede un meccanismo di ricorso diretto contro il diniego della richiesta di avocazione. Tuttavia, se il PM continua a essere inattivo, il procuratore generale può avocare d'ufficio (art. 412). In alternativa, si potrebbe valutare una denuncia al CSM per violazione dei doveri di ufficio del PM.
Come posso sapere se la mia richiesta è stata accolta?
La richiesta deve essere presentata al procuratore generale presso la corte di appello competente (quella del circondario dove è stato commesso il reato). Il procuratore generale emetterà un decreto motivato se accoglie la richiesta. Se decorre il termine di 30 giorni e il procuratore generale non comunica niente, potete chiedere informazioni direttamente alla sua cancelleria.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.