Art. 560 c.p.p. – Giudizio abbreviato
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (555), l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.
2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari.
3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall’art. 555 comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), nonché l’indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione.
4. Il decreto di citazione è notificato all’imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza. Entro il medesimo termine, è notificato al difensore dell’imputato avviso della data dell’udienza.
In sintesi
Il giudizio abbreviato è richiesto entro 15 giorni dalla citazione, il PM approva entro 5 giorni e il giudice decide sugli atti.
Ratio
L'art. 560 prevede il giudizio abbreviato come forma semplificata che accelera il processo riducendo tempi e costi. La ratio è di offrire all'imputato consapevole una scorciatoia processuale: il giudice decide sulla base della documentazione raccolta, senza necessità di prove orali in dibattimento. È una forma consensuale in cui imputato e PM cooperano per una soluzione rapida.
Analisi
Il comma 1 stabilisce il termine di richiesta: durante indagini preliminari o entro 15 giorni da citazione (art. 555). Il comma 2 attribuisce al PM il potere di approvare entro 5 giorni; se approva emette il decreto di citazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari. Il comma 3 precisa i dati minimi del decreto (lettera a, b, c, f, g, h dell'art. 555). Il comma 4 riguarda i termini di notificazione (almeno 5 giorni prima dell'udienza).
Quando si applica
Si applica a qualunque imputato che scelga consapevolmente la via abbreviata per ottenere un giudizio rapido. È particolarmente utile quando le prove sono già consolidate e l'imputato ritiene che il giudice possa decidere velocemente. Non si applica se il PM nega il consenso entro i 5 giorni.
Connessioni
Rimanda agli artt. 555 (decreto di citazione ordinario), 420 (camera di consiglio dove si svolge), 442-443 (sentenza e appello nel rito abbreviato), 554 (fascicolo depositato), 561 (udienza del giudizio abbreviato). Correlato anche ai riti alternativi come giudizio direttissimo (art. 558) e applicazione della pena (art. 444).
Domande frequenti
Entro quando devo chiedere il giudizio abbreviato?
Puoi richiederlo in qualunque momento durante le indagini preliminari, oppure entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione ordinario. Dopo tale termine non è più possibile accedere al giudizio abbreviato.
Se chiedo giudizio abbreviato, il PM può negare il consenso?
Sì. Il PM ha discrezionalità: può negare il consenso entro 5 giorni dalla richiesta. In tal caso, il procedimento prosegue come processo ordinario davanti al tribunale.
Nel giudizio abbreviato ci sono testimoni?
No, di norma. Il giudice decide sulla base dei soli atti depositati. I testimoni e i periti sono escussi solo in casi eccezionali, su richiesta esplicita e motivata delle parti.
Come decide il giudice nel giudizio abbreviato?
Il giudice esamina tutta la documentazione (verbali di polizia, dichiarazioni, documenti) e decide se condannare o assolvere. Non ci è dibattimento pubblico: il procedimento è in camera di consiglio.
Posso appellare la sentenza del giudizio abbreviato?
Sì, ma entro limiti ristretti. L'appello è ammesso solo per errori di diritto o errori di fatto nel giudizio della responsabilità principale, non per revisione generale della prova.