Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 560 c.p.p. – Giudizio abbreviato

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale

Articolo non più presente. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha sostituito il libro VIII dell’atto, che oggi comprende gli articoli da 549 a 559: questa numerazione non compare più nel testo vigente. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.

2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari.

3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall’articolo 555 comma 1 lettere a) , b) , c) , f) , g) , h), nonché l’indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione.

4. Il decreto di citazione è notificato all’imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza.

Entro il medesimo termine, è notificato al difensore dell’imputato avviso della data dell’udienza

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
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In sintesi

  • L'imputato può chiedere giudizio abbreviato durante le indagini preliminari oppure entro 15 giorni dalla citazione
  • Il PM ha 5 giorni per approvare la richiesta; se approva, emette decreto di citazione e trasmette gli atti
  • Il giudice decide sulla base dei soli atti, senza discussione ampia come nel dibattimento ordinario
  • Sono esclusi l'esame di testimoni e periti se non richiesti dalle parti in modo eccezionale
Indice dei contenuti

Il giudizio abbreviato è richiesto entro 15 giorni dalla citazione, il PM approva entro 5 giorni e il giudice decide sugli atti.

Ratio

L'art. 560 prevede il giudizio abbreviato come forma semplificata che accelera il processo riducendo tempi e costi. La ratio è di offrire all'imputato consapevole una scorciatoia processuale: il giudice decide sulla base della documentazione raccolta, senza necessità di prove orali in dibattimento. È una forma consensuale in cui imputato e PM cooperano per una soluzione rapida.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il termine di richiesta: durante indagini preliminari o entro 15 giorni da citazione (art. 555). Il comma 2 attribuisce al PM il potere di approvare entro 5 giorni; se approva emette il decreto di citazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari. Il comma 3 precisa i dati minimi del decreto (lettera a, b, c, f, g, h dell'art. 555). Il comma 4 riguarda i termini di notificazione (almeno 5 giorni prima dell'udienza).

Quando si applica

Si applica a qualunque imputato che scelga consapevolmente la via abbreviata per ottenere un giudizio rapido. È particolarmente utile quando le prove sono già consolidate e l'imputato ritiene che il giudice possa decidere velocemente. Non si applica se il PM nega il consenso entro i 5 giorni.

Connessioni

Rimanda agli artt. 555 (decreto di citazione ordinario), 420 (camera di consiglio dove si svolge), 442-443 (sentenza e appello nel rito abbreviato), 554 (fascicolo depositato), 561 (udienza del giudizio abbreviato). Correlato anche ai riti alternativi come giudizio direttissimo (art. 558) e applicazione della pena (art. 444).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è indagato per furto

Durante le indagini preliminari, il suo avvocato invia richiesta di giudizio abbreviato al PM. Il PM esamina gli atti e, ritenendoli sufficienti per il giudizio, approva e emette decreto di citazione. Tizio comparisce davanti al giudice per le indagini preliminari in camera di consiglio dove vengono illustrati gli atti e il giudice, sulla base della documentazione, decide se assolverlo o condannarlo.

Caso 2: Caio riceve decreto di citazione a giudizio ordinario con 15 giorni da scadere

Nel termine, l'avvocato di Caio chiede al giudice il giudizio abbreviato. Il PM, consultato, non ha obiezioni e consente. Il giudice fissa udienza entro 5 giorni nella camera di consiglio. Caio e il PM illustrano le conclusioni basandosi solo sugli atti depositati; nessun testimone è escusso.

Domande frequenti

Entro quando devo chiedere il giudizio abbreviato?

Puoi richiederlo in qualunque momento durante le indagini preliminari, oppure entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione ordinario. Dopo tale termine non è più possibile accedere al giudizio abbreviato.

Se chiedo giudizio abbreviato, il PM può negare il consenso?

Sì. Il PM ha discrezionalità: può negare il consenso entro 5 giorni dalla richiesta. In tal caso, il procedimento prosegue come processo ordinario davanti al tribunale.

Nel giudizio abbreviato ci sono testimoni?

No, di norma. Il giudice decide sulla base dei soli atti depositati. I testimoni e i periti sono escussi solo in casi eccezionali, su richiesta esplicita e motivata delle parti.

Come decide il giudice nel giudizio abbreviato?

Il giudice esamina tutta la documentazione (verbali di polizia, dichiarazioni, documenti) e decide se condannare o assolvere. Non ci è dibattimento pubblico: il procedimento è in camera di consiglio.

Posso appellare la sentenza del giudizio abbreviato?

Sì, ma entro limiti ristretti. L'appello è ammesso solo per errori di diritto o errori di fatto nel giudizio della responsabilità principale, non per revisione generale della prova.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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