Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 562 c.p.p.

Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Se nel giudizio abbreviato il giudice non ritiene di potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al PM
  • Il PM emette contestualmente un nuovo decreto di citazione a giudizio ordinario davanti al giudice del dibattimento
  • L'udienza davanti al giudice del dibattimento è fissata entro 20 giorni dalla restituzione degli atti
  • Il nuovo decreto omette indicazioni ridondanti (art. 555 comma 1 lett. e, f, g) e la lettura equivale a notificazione per le parti presenti
Indice dei contenuti

Se il giudice nel giudizio abbreviato ritiene gli atti insufficienti, li restituisce al PM che emetterà nuovo decreto per il dibattimento.

Ratio

L'art. 562 disciplina il meccanismo di 'trasformazione' da giudizio abbreviato a processo ordinario, proteggendo il diritto all'approfondimento probatorio quando gli atti non siano sufficienti. La ratio è evitare assoluzione o condanna su base precaria; il passaggio al dibattimento ordinario garantisce che il giudice possa sentire direttamente testimoni e periti se necessario.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che il giudice restituisce gli atti se non ritiene di potere decidere allo stato degli atti; il PM emette immediatamente un nuovo decreto di citazione per giudizio ordinario davanti al giudice del dibattimento, con udienza entro 20 giorni. Il comma 2 precisa che il nuovo decreto non deve contenere le indicazioni già fornite nell'art. 555 comma 1 lett. e), f), g) (siccome sono ridondanti). Il comma 3 stabilisce che la lettura del decreto in udienza equivale a notificazione per le parti presenti; le assenti devono ricevere notificazione almeno 5 giorni prima.

Quando si applica

Si applica ogni qualvolta il giudice nel giudizio abbreviato constati che gli atti non sono sufficienti per una decisione consapevole. Ciò accade quando sono necessari approfondimenti probatori (testimoni, periti) che il rito abbreviato non consente, oppure quando emergono questioni di diritto complesse.

Connessioni

Rimanda agli artt. 555 (decreto di citazione ordinario), 560-561 (giudizio abbreviato), 442 (sentenza abbreviata), 391 (procedure correlate). Correlato agli artt. 449, 452 per le alternative di rito durante il dibattimento ordinario.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è in giudizio abbreviato per una frode complessa che coinvolge più documenti contabili. Dopo aver esaminato gli atti, il giudice constata che la documentazione è ambigua e ritiene necessario ascoltare il commercialista di parte e il consulente tecnico del PM. Restituisce gli atti al PM che emette un nuovo decreto per il giudizio ordinario davanti al giudice del dibattimento, con udienza fissata 15 giorni dopo.

Caso 2: Caio è imputato in giudizio abbreviato per un reato di costruzione abusiva

Dalla lettura dei verbali di polizia municipale emerge che è contestato un articolo della norma urbanistica in modo oscuro. Il giudice non ritiene gli atti sufficienti e restituisce il fascicolo al PM. Il PM emette decreto per il dibattimento ordinario in cui potranno essere escussi i testimoni del sopralluogo.

Domande frequenti

Se il giudice ritorna gli atti al PM nel giudizio abbreviato, perdo il tempo già impiegato?

Tecnicamente sì: il procedimento riparte con decreto ordinario e nuovo dibattimento. Tuttavia gli atti precedenti rimangono nel fascicolo e il giudice ordinario li esaminerà attentamente. Non è un annullamento, ma un prolungamento del procedimento.

Quanto tempo ho dall'emissione del nuovo decreto all'udienza davanti al giudice del dibattimento?

L'udienza deve essere fissata entro 20 giorni dalla restituzione degli atti al PM. Il PM ha discrezionalità su quando emetterà il nuovo decreto, ma comunque il termine massimo è 20 giorni.

Nel nuovo processo ordinario, è come ricominciare da capo?

No. Il fascicolo mantiene tutta la documentazione precedente e le indagini già svolte. Tuttavia il nuovo giudizio è il giudizio ordinario con possibilità di dibattimento pubblico, esame di testimoni e periti.

Posso oppormi alla trasformazione da abbreviato a ordinario?

No. Se il giudice ritiene gli atti insufficienti, la trasformazione è obbligatoria. È una garanzia di diritto processuale per assicurare un giudizio più approfondito.

Se il PM non emette il nuovo decreto nei tempi, cosa accade?

Il PM è obbligato a emettere il nuovo decreto e ad osservare il termine di 20 giorni per l'udienza. Ritardi ingiustificati possono costituire violazione della legge processuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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