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Art. 562 c.p.p. – Trasformazione del rito
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel corso dell’udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l’udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.
2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall’art. 555 comma 1 lett. e), f) e g).
3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell’udienza.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Se il giudice nel giudizio abbreviato ritiene gli atti insufficienti, li restituisce al PM che emetterà nuovo decreto per il dibattimento.
Ratio
L'art. 562 disciplina il meccanismo di 'trasformazione' da giudizio abbreviato a processo ordinario, proteggendo il diritto all'approfondimento probatorio quando gli atti non siano sufficienti. La ratio è evitare assoluzione o condanna su base precaria; il passaggio al dibattimento ordinario garantisce che il giudice possa sentire direttamente testimoni e periti se necessario.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che il giudice restituisce gli atti se non ritiene di potere decidere allo stato degli atti; il PM emette immediatamente un nuovo decreto di citazione per giudizio ordinario davanti al giudice del dibattimento, con udienza entro 20 giorni. Il comma 2 precisa che il nuovo decreto non deve contenere le indicazioni già fornite nell'art. 555 comma 1 lett. e), f), g) (siccome sono ridondanti). Il comma 3 stabilisce che la lettura del decreto in udienza equivale a notificazione per le parti presenti; le assenti devono ricevere notificazione almeno 5 giorni prima.
Quando si applica
Si applica ogni qualvolta il giudice nel giudizio abbreviato constati che gli atti non sono sufficienti per una decisione consapevole. Ciò accade quando sono necessari approfondimenti probatori (testimoni, periti) che il rito abbreviato non consente, oppure quando emergono questioni di diritto complesse.
Connessioni
Rimanda agli artt. 555 (decreto di citazione ordinario), 560-561 (giudizio abbreviato), 442 (sentenza abbreviata), 391 (procedure correlate). Correlato agli artt. 449, 452 per le alternative di rito durante il dibattimento ordinario.
Domande frequenti
Se il giudice ritorna gli atti al PM nel giudizio abbreviato, perdo il tempo già impiegato?
Tecnicamente sì: il procedimento riparte con decreto ordinario e nuovo dibattimento. Tuttavia gli atti precedenti rimangono nel fascicolo e il giudice ordinario li esaminerà attentamente. Non è un annullamento, ma un prolungamento del procedimento.
Quanto tempo ho dall'emissione del nuovo decreto all'udienza davanti al giudice del dibattimento?
L'udienza deve essere fissata entro 20 giorni dalla restituzione degli atti al PM. Il PM ha discrezionalità su quando emetterà il nuovo decreto, ma comunque il termine massimo è 20 giorni.
Nel nuovo processo ordinario, è come ricominciare da capo?
No. Il fascicolo mantiene tutta la documentazione precedente e le indagini già svolte. Tuttavia il nuovo giudizio è il giudizio ordinario con possibilità di dibattimento pubblico, esame di testimoni e periti.
Posso oppormi alla trasformazione da abbreviato a ordinario?
No. Se il giudice ritiene gli atti insufficienti, la trasformazione è obbligatoria. È una garanzia di diritto processuale per assicurare un giudizio più approfondito.
Se il PM non emette il nuovo decreto nei tempi, cosa accade?
Il PM è obbligato a emettere il nuovo decreto e ad osservare il termine di 20 giorni per l'udienza. Ritardi ingiustificati possono costituire violazione della legge processuale.