Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 564 c.p.p.
Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 563 - Art. 563 c.p.p.: Applicazione della pena su richiesta→Cod. proc. pen. art. 565 - Articolo 565 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 562 Codice di Procedura Penale: Trasformazione del rito→Art. 566 c.p.p.: Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo→Art. 561 c.p.p.: Udienza per il giudizio abbreviato→Articolo 567 Codice di Procedura Penale: Dibattimento→Articolo 560 Codice di Procedura Penale: Giudizio abbreviato→Articolo 568 Codice di Procedura Penale: Regole generali→Articolo 559 Codice di Procedura Penale: Dibattimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel tentativo di conciliazione il PM, per reati a querela, convoca querelante e querelato per verificare una possibile remissione della querela.
Ratio
L'art. 564 disciplina il tentativo di conciliazione come meccanismo deflattivo per reati perseguibili a querela (diffamazione, percosse, lesioni, ingiuria, danneggiamento). La ratio è favorire una risoluzione consensuale e riparatoria evitando il processo, poiché questi reati spesso nascono da conflitti interpersonali composti naturalmente.
Analisi
L'articolo prevede un'unica disposizione: il PM, anche senza indagini, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé. Lo scopo è verificare se il querelante intenda rinunciare alla querela e il querelato sia disposto ad accettarne la remissione. Entrambi hanno diritto di farsi assistere da difensori. Non è una udienza formalizzata; è un incontro gestito dal PM.
Quando si applica
Solo per reati perseguibili a querela, non per reati d'ufficio. Il PM ha discrezionalità nel ricorso a questo tentativo; non è obbligatorio. È uno strumento particolarmente utile in fase iniziale, prima di intraprendere indagini costose.
Connessioni
Correlato agli artt. 120 (diritto a querela), 152 (decadenza dalla querela), così come alle norme sulla remissione della querela nel codice penale (art. 172 c.p.). Non rimanda direttamente ad altri articoli procedurali, ma si inserisce nella sequenza logica dei riti alternativi e deflattivi (patteggiamento, giudizio abbreviato, ecc.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio presenta querela per diffamazione ai danni di Caio, il quale ha pubblicato commenti offensivi su un social network. Prima di avviare indagini, il PM convoca Tizio e Caio a una riunione di conciliazione negli uffici della procura. Caio offre di rimuovere i commenti e di pagare una somma per il danno. Tizio, soddisfatto, rimette la querela. Il procedimento si estingue senza ulteriori atti.
Caso 2: Caso 2
Sempronio presenta querela per percosse ai danni di Mevio, suo vicino di casa con cui ha avuto litigio. Il PM convoca entrambi con i rispettivi avvocati. Mevio nega la responsabilità e i toni rimangono tesi. La conciliazione non riesce. Il PM procede quindi alle indagini ordinarie e al successivo procedimento.
Domande frequenti
Per quali reati il PM può tentare una conciliazione?
Solo per reati perseguibili a querela, cioè reati come diffamazione, ingiuria, percosse, lesioni leggere, danneggiamento, violazione di domicilio e altri analoghi. Non per reati d'ufficio come furti, rapine, droga.
Posso farmi assistere da un avvocato nel tentativo di conciliazione?
Sì. Sia il querelante che il querelato hanno diritto di farsi assistere da un avvocato durante il tentativo di conciliazione. È fortemente consigliato per proteggere i propri diritti.
Se la conciliazione fallisce, il PM continua le indagini?
Sì. Il fallimento della conciliazione non arresta il procedimento. Il PM procede alle indagini ordinarie secondo le modalità previste.
Se rimetto la querela in conciliazione, posso farla valere più tardi?
No. La remissione della querela è un atto che estingue il procedimento. Una volta remessa, non può essere ritirata e il reato non è più perseguibile.
Il tentativo di conciliazione è pubblico?
No. Si svolge negli uffici del PM e non è un'udienza pubblica. È uno spazio privato e riservato per favorire negoziazioni sincere tra le parti.